TAR Basilicata Sez. I sent. 5 del 2 gennaio 2008
Rumore. Circoli ricreativi privati

In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). I suddetti valori limiti differenziali si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004)
N. 00005/2008 REG.SEN.

N. 00112/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 112 del 2005, proposto dall’Associazione Culturale “La Dea Bendata”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio D’Antona e Giuseppe Nota, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Leonardo Da Vinci n. 4 presso lo studio legale dell’Avv. Felice Rapolla;

contro

-il Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrica Onorati, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.M. n. 347 del 19.9.2005, con domicilio eletto in Po-tenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
-l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), in persona del legale rappresentante p.t., non costi-tuita in giudizio;

nei confronti di

Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigismonda, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonello Introcaso, come da mandato a margine del controricorso, con domicilio elet-to in Potenza Corso Mazzini n. 143 presso lo studio legale dell’Avv. Rosaura De Paola;

per l'annullamento

-dell’Ordinanza n. 266 del 23.12.2004 (notificata all’Associazione ricorrente il 24.12.204), con la quale il Sindaco del Comune di Matera ai sensi dell’art. 54, comma 2, D.Lg.vo 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, L. n. 447/1995 ha disposto l’inibizione dell’Associazione ricorrente a svolgere le attività del circolo dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;

-della relazione tecnica, redatta dall’ARPAB il 22.10.2004;

-della Del. C.C. n. 31 del 23.5.1996, con la quale il Comune resi-stente ha approvato il Piano di zonizzazione acustica del proprio territorio comunale;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti, in seguito alla predetta Ordinanza Sindacale im-pugnata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera e dei controinteressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigismonda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

-Con esposto del 22.10.2003 la Sig.ra Ricciardi Maria Bruna, nella qualità di Amministratore p.t. del fabbricato condominiale, sito in Matera Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 3, denunciava al Co-mune resistente l’eccessivo rumore provocato dalle attività ludiche e ricreative del Circolo privato ricorrente, sito al piano terra dello stesso fabbricato condominiale;

-il 10.1.2004 dalle ore 19,30 alle ore 24,00 l’ARPAB effettuava all’interno dell’appartamento sovrastante il circolo ricorrente un rilevo fonometrico, con il quale venivano rilevati per schiamazzi e rumori vari valori limite differenziali ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 da 4 a 6 Decibel (la relativa relazione tecnica del 20.1.2004 precisava che tale rilievo era stato effettuato a fine-stre chiuse ed il livello di rumore ambientale era stato rilevato sol-tanto nel momento cui la sorgente specifica era attiva, cioè quando i locali dell’Associazione ricorrente erano aperti e potevano essere avvertiti i rumori causati dal funzionamento degli impianti elettro-acustici, dalle voci degli avventori e dal traffico veicolare nella strada senza uscita, e senza considerare gli eventi sonori eccezio-nali e/o atipici, mentre il livello di rumore residuo o di fondo è sta-to rilevato soltanto quando i locali dell’associazione ricorrente e-rano chiusi): tale Relazione tecnica dell’ARPAB veniva portata a conoscenza dell’associazione ricorrente in data 31.1.2004;

-con atto prot. n. 13348 dell’11.3.2004 il Dirigente del Settore I-giene ed Ambiente del Comune resistente diffidava l’associazione ricorrente ad intraprendere entro 30 giorni “tutti gli accorgimenti necessari, al fine di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente”, con l’avvertenza che l’inosservanza della presente diffi-da avrebbe potuto comportare l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

-con nota del 9.4.2002 l’associazione ricorrente inviava al Comu-ne resistente la relazione tecnica descrittiva dei lavori di coibenta-zione fonoisolante eseguiti;

-con esposto del 26.5.2004 gli attuali controinteressati continua-vano a lamentarsi dell’inquinamento acustico proveniente dal cir-colo ricorente;

-il 16.10.2004 dalle ore 22,00 alle ore 1,00 e con osservazione strumentale dalle ore 13,00 del 15.10.2004 alle ore 11,30 del 18.10.2004 l’ARPAB effettuava all’interno dell’appartamento so-vrastante il circolo ricorrente un rilevo fonometrico, con il quale veniva rilevato per schiamazzi e rumori vari il valore limite diffe-renziale ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 7 Decibel (la relativa relazione tecnica del 22.10.2004 precisava che tale ri-lievo era stato effettuato a finestre chiuse ed il livello di rumore ambientale era stato rilevato soltanto nel momento cui la sorgente specifica era attiva, cioè quando i locali dell’Associazione ricor-rente erano aperti e potevano essere avvertiti i rumori causati dal funzionamento degli impianti elettroacustici, dalle voci degli av-ventori e dal traffico veicolare nella strada senza uscita, e senza considerare gli eventi sonori eccezionali e/o atipici, mentre il li-vello di rumore residuo o di fondo è stato rilevato soltanto quando i locali dell’associazione ricorrente erano chiusi);

-con atto prot. n. 61744 del 18.11.2004 il Dirigente del Settore I-giene ed Ambiente del Comune resistente diffidava l’associazione ricorrente ad eseguire entro 30 giorni “i necessari interventi di bo-nifica acustica, al fine di ricondurre nei limiti consentiti dalla vi-gente normativa i limiti di rumorosità”, con l’avvertenza che l’inosservanza della presente diffida avrebbe potuto comportare l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

-poiché l’associazione ricorrente non eseguiva alcun intervento di bonifica acustica, con Ordinanza n. 266 del 23.12.2004 (notificata all’Associazione ricorrente il 24.12.204), il Sindaco del Comune di Matera ai sensi dell’art. 54, comma 2, D.Lg.vo 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, L. n. 447/1995 disponeva “fino all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie all’abbattimento dei livelli di rumorosità” entro i limiti consentiti dalla normativa vigente: 1) l’inibizione dell’Associazione ricorrente a svolgere le attività del circolo dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di ogni giorno; 2) di rispettare nelle altre ore della giornata i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente;

-tale Ordinanza Sindacale n. 266 del 23.12.2004, unitamente alla Relazione Tecnica ARPAB del 22.10.2004 ed alla Del. C.C. n. 31 del 23.5.1996, sono state impugnate con il presente ricorso (notifi-cato il 21/22.2.2005), deducendo la violazione degli artt. 4, 6 e 9 L. n. 447/1995, dell’art. 54, comma 2, D.lg.vo n. 267/2000, dell’art. 7 L. n. 241/1990, dei principi in materia di autotutela, l’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, inadegua-ta istruttoria, motivazione insufficiente ed illogicità; si sono costi-tuiti in giudizio il Comune di Matera ed i controinteressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigi-smonda, i quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso;

-con Ordinanza n. 120 del 6.4.2005 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare;

-dopo aver presentato il 15.5.2005 istanza di prelievo, in data 20.12.2006 i difensori dell’associazione ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del mandato difensivo in relazione al presente giudizio.

All’udienza Pubblica del 6.12.2007 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va precisato che ai sensi dell’art. 85 C.P.C. il di-fensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti costituite in giudizio “fin-chè non sia avvenuta la sostituzione del difensore”, sostituzione nella specie non verificatasi: pertanto, la rinuncia al mandato alla lite dei difensori dell’associazione ricorrente, avvenuta il 20.12.2006, non impedisce il passaggio in decisione del ricorso in epigrafe, in quanto ai sensi del predetto art. 85 C.P.C. i difensori dell’associazione ricorrente sono tenuti a svolgere la loro funzione fino alla loro sostituzione.

Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va re-spinto per le seguenti ragioni: 1) in tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR To-scana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00); 2) i suddetti valori limiti differenziali si applicano anche ai circoli ri-creativi privati, come l’associazione ricorrente, in quanto tali cir-coli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, al-le attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004); 3) il provvedimento impugnato risulta finalizzato all’interesse pubblico di natura collettiva di tutela del diritto della salute (più precisa-mente alla salvaguardia del riposo notturno, come esigenza prima-ria ed irrinunciabile per ogni persona umana), protetto, oltre che dal Codice Civile e dal Codice Penale (le cui norme possono tro-vare applicazione a prescindere dalla violazione delle norme di di-ritto amministrativo), anche dall’apposita normativa di diritto amministrativo in materia di inquinamento acustico; 4) gli accer-tamenti eseguiti (a finestre chiuse) dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata di Matera (il 10.1.2004 dalle ore 19,30 alle ore 24,00; il 16.10.2004 dalle ore 22,00 alle ore 1,00; e con osservazione strumentale dalle ore 13,00 del 15.10.2004 alle ore 11,30 del 18.10.2004), i quali essendo effet-tuati da pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, hanno attestato la violazione dei predetti valori limiti differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 nelle ore notturne, per cui deve ritenersi che i lavori di insonorizzazione effettuati dalla ri-corrente, in seguito all’Ordinanza del Presidente del Tribunale Ci-vile di Matera, non si sono dimostrati idonei allo scopo; 5) tali ac-certamenti risultano sicuramente più rispondenti alla realtà, in quanto, diversamente da quelli eseguiti dal CTU nell’ambito del processo dinanzi al Giudice Civile, sono stati effettuati a sorpresa, cioè all’insaputa della ricorrente, la quale, se avesse saputo di es-sere controllata, avrebbe senz’altro assunto un comportamento non spontaneo e perciò meno rumoroso; 6) dalla relazione ARPAB del 22.10.2004 (e dalla nota ARPAB del 4.1.2005) risulta che il livello di rumore ambientale è stato rilevato soltanto nel momento cui la sorgente specifica era attiva (cioè quando i locali dell’Associazione ricorrente erano aperti e potevano essere avver-titi i rumori causati dal funzionamento degli impianti elettroacu-stici, dalle voci degli avventori e dal traffico veicolare nella strada senza uscita) e senza considerare gli eventi sonori eccezionali e/o atipici, mentre il livello di rumore residuo o di fondo è stato rile-vato soltanto quando i locali dell’associazione ricorrente erano chiusi (al riguardo si osserva che la ricorrente ha solo affermato genericamente, senza dimostrarlo, che il livello di rumore ambien-tale potesse essere causato dalla presenza di altri locali rumorosi); 7) anche dopo la notifica delle note prot. n. 13348 dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004 (non impugnate dalla ricorrente, la quale ha presentato ricorso in via amministrativa soltanto avverso i verbali della Polizia Municipale del 31.1.2004 e del 3.1.2005 di irrogazione delle sanzioni amministrative), con le quali il Dirigen-te dell’Ufficio Igiene ed Ambiente ha diffidato la ricorrente ad in-traprendere entro 30 giorni “tutti gli accorgimenti necessari al fine di non superare” i valori limiti differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, la ricorrente è rimasta inerte; 8) pertanto, sia le risultanze dei rilievi fonometrici effettuati dall’ARPAB, sia l’inerzia della ricorrente dopo la notifica delle predette note prot. n. 13348 dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004 concreta-no la fattispecie giuridica di cui all’art. 9 L. n. 447/1995, in quanto determinano una grave lesione del diritto alla salute, alla quale andava urgentemente posto riparo con un ordinanza contingibile, non essendo possibile provvedere altrimenti che con l’inibitoria dell’attività dell’associazione ricorrente nelle sole ore notturne (cioè con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento vigente, oppure con misure alternative che im-pongono un minore sacrificio alla ricorrente); 9) il provvedimento impugnato assume un carattere temporaneo, in quanto prevede l’estinzione della sua efficacia non appena la ricorrente avrà ese-guito i predetti accorgimenti necessari al fine di impedire il supe-ramento dei valori limiti differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997; 10) le citate note prot. n. 13348 dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004, nella parte in cui avvertono che la loro inosservanza “può comportare l’adozione di provvedimenti a tute-la della salute pubblica”, svolgono anche la funzione di comunica-zione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.

A quanto sopra consegue la reiezione dell’azione impugnatoria ed il rigetto della connessa domanda risarcitoria. Infatti, per quanto riguarda la domanda risarcitoria va messo in rilievo che nel pro-cesso amministrativo l’azione di risarcimento del danno, proposta unitamente all’azione di annullamento (o in via autonoma) è am-missibile e resta procedibile solo a condizione che sia tempesti-vamente impugnato l’atto amministrativo illegittimo e che sia col-tivato con successo il relativo giudizio di annullamento, attesoc-chè dinanzi al Giudice Amministrativo ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo risulta necessario e vinco-lante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità (e conseguente annullamento) dell’atto impugnato, operato dal me-desimo Giudice Amministrativo nell’ambito delle giudizio di le-gittimità (di impugnazione dell’atto amministrativo): cfr. C.d.S. Ad. Plen., Sent. n. 4 del 26.3.2003; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 3710 del 4.7.2006 e da ultimo C.d.S. Ad. Plen., Sent. n. 12 del 22.10.2007.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite se-guono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in: 1.000,00 € oltre IVA, CPA in favore del Comune di Matera; 1.000,00 € oltre IVA, CPA in favore dei con-trointeressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigismonda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l'intervento dei signori:

Antonio Camozzi, Presidente

Giuseppe Buscicchio, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO