COSTA CONCORDIA, quale normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni applicare durante i lavori di demolizione/smantellamento/smaltimento della stessa?

a cura di: Antonio Giovanni RIU e Leonardo RIU.

Si segnala che:

  • Ai sensi dell’Art. 3 [Campo di applicazione, Titolo I - Principi Comuni, Capo I - Disposizioni Generali] comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008: Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  • Ai sensi dell’Art. 3 [Campo di applicazione, Titolo I - Principi Comuni, Capo I - Disposizioni Generali] comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008: Con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 maggio del 2008, quindi entro il 15 dicembre 2012), ai sensi dell’articolo 17, comma 23, della Legge 23 agosto 1988, n. 400(N), su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298(N), e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e relativi Decreti di attuazione.
  • Ai sensi dell’Art. 3 [Campo di applicazione, Titolo I - Principi Comuni, Capo I - Disposizioni Generali] comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008: Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(N), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164(N), richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e dai relativi Decreti di attuazione.
  • Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151 ai sensi dell’art. 1 comma 1 aveva lo scopo di adeguare la allora vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
  • Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
  • Ai sensi della Sentenza n. 26420 del 18 giugno 2013 (u. p. 15 maggio 2013) - Pres. Teresi – Est. Orilia – P.M. Gaeta - Ric. F. A.. della Corte di Cassazione - Penale Sezione III - In tema di sicurezza sul lavoro sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al d.lgs. 626/94, anche se abrogato, e quelle di cui al d.lgs. 81/08 contenente il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Ai sensi dell’art. 304 (Titolo XIII - Norme Transitorie e Finali), del D. Lgs. n. 81/2008:
    • Comma 2: Con uno o più Decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in Leggi o Regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
    • Comma 3: Fino all’emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
  • Ai sensi dell’art. 304 (Titolo XIII - Norme Transitorie e Finali), Comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
  • L’unica esclusione esplicita di applicabilità del D. Lgs. n. 81/2008 nel settore di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 è prevista relativamente al capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 (Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dall’art. 88 all’art. 104 del D. Lgs. n. 81/2008).
  • Ai sensi dell’art. 88 (Campo di applicazione, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) comma 2, lett. g - ter) del D. Lgs. n. 81/2008: Le disposizioni del presente capo (Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dall’art. 88 all’art. 104 del D. Lgs. n. 81/2008) non si applicano alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (Elenco dei Lavori Edili o di Ingegneria Civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)).
  • Ai sensi dell’Art. 6 [Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Titolo I - Principi Comuni, Capo II - Sistema Istituzionale], comma 8, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008: La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27 [Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, Titolo I - Principi Comuni, Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro]. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
  • Ai sensi dell’Art. 27 [Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, Titolo I - Principi Comuni, Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro] comma 1, del D. Lgs. 81/2008: Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
  • Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 260 dell'8 novembre 2011):
    • Art. 1, comma 1: Il regolamento anzidetto disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
    • Art. 2, comma 2: Il regolamento anzidetto si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 [Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, Titolo II - Luoghi di Lavoro, Capo I - Disposizioni Generali] e 121 [Presenza di gas negli scavi, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota] del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV [Requisiti dei Luoghi di Lavoro], punto 3 [Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos], del medesimo decreto legislativo.
  • Nel campo di applicazione dell’art. 66 [Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, Titolo II - Luoghi di Lavoro, Capo I - Disposizioni Generali] comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 sono compresi gli ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri;
  • Nel campo di applicazione dell’art. 121 [Presenza di gas negli scavi, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota] del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono compresi pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere per i quali vi possano essere i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi;
  • Nel campo di applicazione dell’allegato IV [Requisiti dei Luoghi di Lavoro], punto 3 [Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos] del D. Lgs. n. 81/2008 rientrano oltre a Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos anche, ai sensi dei punti:
    • 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio.
    • 3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro.
    • 3.5. Serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo.
    • 3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l’acqua a temperatura ustionante.
    • 3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose.
  • Ai sensi della GUIDA OPERATIVA (Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose) redatta dai componenti del Gruppo di lavoro: di cui alla Delibera del Commissario Straordinario dell’ISPESL del 12 giugno 2008 si definisce al punto 3.1 CONCETTO DI AMBIENTE CONFINATO Ai fini del presente documento per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).


Per quanto detto si ritiene che:
I lavori di demolizione, smantellamento e smaltimento di una nave/relitto come nel caso dei lavori da condurre per la “Costa Concordia” ricadano in quelli contemplati dal DPR 177/2011 e che la normativa in materia di prevenzione infortuni minima alla quale si debbano rifare Datore di Lavoro Committente, appaltatori, subappaltatori, maestranze e organi di vigilanza non possano che essere sicuramente:

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 [Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)] sicuramente negli articoli che riprendono gli articoli del D. Lgs. n. 626/1994 e sicuramente nel Titolo I, con la sola esclusione certa degli articoli di cui al Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dall’art. 88 all’art. 104 del D. Lgs. n. 81/2008) del Titolo IV sempre che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (Elenco dei Lavori Edili o di Ingegneria Civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008);
  • Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 [Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (pubblicato su G. U. Sup. Ord. n° 185 del 09/08/1999)];
  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 [Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 260 dell'8 novembre 2011)].


Inoltre, ai sensi:

  • dell’art. 302-bis [Potere di disposizione, Titolo XII - Disposizioni in Materia Penale e di Procedura Penale], comma 1 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
  • Dell’art. 2 [Definizioni, Titolo I - Principi Comuni, Capo I - Disposizioni Generali] comma 1, lett. u) del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per norma tecnica una specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
  • Dell’art. 2 [Definizioni, Titolo I - Principi Comuni, Capo I - Disposizioni Generali] comma 1, lett. v) del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende buone prassi per soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
  • Il Consorzio San Giorgio del Porto – Saipem avrebbe ottenuto dal RINA la certificazione ISO per il sistema di gestione dedicato alle operazioni di demolizione e di riciclaggio di una nave, che attesta il rispetto dell'ambiente, la sicurezza del personale impegnato nei lavori e la conformità a tutte le normative nazionali e internazionali vigenti, nello svolgimento di tali attività. La certificazione, che è volontaria e di validità triennale, riguarda un intero processo: dall'accettazione della nave da parte del cantiere, allo svolgimento dei lavori, inclusi lo stoccaggio, la gestione e lo smaltimento sostenibile dei rifiuti derivanti dalla demolizione (come ferro, rame, oli esausti, rifiuti urbani assimilati, e così via). Altri ambiti coperti dalla certificazione riguardano le caratteristiche delle infrastrutture che ospitano i lavori e gli strumenti utilizzati per la loro esecuzione (http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-05-10/genova-san-giorgio-e-primo-cantiere-italia-certificato-le-demolizioni-navi-175432.shtml?uuid=ABWa1HHB; http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/concordia_demolizione_porto_genova/notizie/872180.shtml).


Quindi ai sensi dell’art. 302-bis, comma 1 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, gli organi di vigilanza potranno impartire disposizioni esecutive ai fini della applicazione di “tutte le normative nazionali e internazionali vigenti, nello svolgimento di attività di demolizione e di riciclaggio di una nave” configurate come norme tecniche e buone prassi ai sensi della la certificazione ISO rilasciata dal RINA.


Bibliografia:

  • D. Lgs. N. 81/2008, versione coordinata per ispettori del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Maggio%202014.pdf);
  • D. Lgs. n. 272/1999 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99272dl.htm);
  • DPR 177/2011
    (http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggen/leggen2011/leggen2011doc/leggen2011dpr/dpr20110914177.htm);


Di:
• Ing. Antonio Giovanni Riu, Funzionario Ispettore Tecnico del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*;
• Ing. Leonardo Riu, tecnico in servizio presso AREA Sardegna, Rspp del Distretto di Oristano*.
(*) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza.