Tribunale di Santa Maria C.V. (pres. Pepe est. Morra imp. Ragozzino) 29 giugno 2010
Urbanistica. Omessa demolizione e violazione articolo 328 codice penale

Ordine di demolizione. Omessa esecuzione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusivie in costanza della presentazione della domanda di condono. Sospensione ipso iure del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della legislazione in materia condonistica. Reato di omissione in atti d'ufficio da parte del Dirigente del Settore Urbanistica. Insussistenza. (segnalazione e massima: avv. Gennaro Iannotti).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il P.M.: condanna a mesi 1 di reclusione;

Per la Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato affinché lo stesso rispondesse, dinanzi a questa sezione del Tribunale, del reato di cui in epigrafe.

All’udienza del 18.9.2009, vi era rinvio per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato.

All'udienza del 4.12.2009, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti. Si procedeva quindi all'escussione del teste Promitallo Franco.

All'udienza del 28.1.2010, vi era rinvio, sino al 15.4.2010, per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla locale Camera penale e, successivamente altro rinvio disposto per i medesimi motivi sino al 27.5.2010, udienza nel corso della quale veniva escusso il teste Faiola Orlando e veniva acquisita, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la denuncia presentata nel corso delle indagini preliminari da Dubbioso Salvatore, stante l'avvenuto decesso del denunciante in data 8.2.2010, come da certificato di morte acquisito in pari data.

All'udienza del 29.6.2010, esaurita l'attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione, all’esito della quale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia presentata in data 27 ottobre 2005 da Dubbioso Salvatore in relazione alla mancata adozione da parte dell'odierno imputato, Ragozzino Salvatore, quale responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Orta di Atella, dei provvedimenti che sarebbe stato suo dovere adottare in conseguenza dell'inottemperanza di un'ordinanza di demolizione di opere abusive, emessa dallo stesso ufficio tecnico nei confronti di Minichino Donato.

Lo sviluppo complessivo della vicenda può essere ricostruito in modo sufficientemente dettagliato sulla base della copiosa documentazione prodotta dalle parti.

In data 22.3.2001 il Comune di Orta di Atella rilasciava a Minichino Donato il permesso di costruire n. 64/2001 per la realizzazione di una sopraelevazione di un fabbricato in muratura di sua proprietà sito nel Comune anzidetto.

Dopo aver rilevato delle difformità delle opere realizzate rispetto a quelle illustrate in progetto ed aver conseguentemente emesso ordinanza di sospensione dei lavori, in data 21 gennaio 2002 il Comune rilasciava al Minichino permesso di costruire in sanatoria con il quale venivano pertanto regolarizzati i lavori eseguiti.

Su ricorso della parte controinteressata Dubbioso Salvatore, il Tar Campania, con sentenza n. 6214 del 16 aprile 2004, annullava il permesso di costruire rilasciato al Minichino, rilevando due profili di illegittimità delle opere: in quanto afferenti a fabbricato preesistente non ancora condonato e perché ricadenti in zona B1 del p.r.g. (centro urbano edificato), ove, ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del piano regolatore generale, non sarebbe consentita la realizzazione di nuovi volumi.

Il 14 maggio 2004, Dubbioso Salvatore depositava la citata sentenza del Tribunale amministrativo al Comune ponendola all'attenzione del Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed il successivo 23 giugno 2004, l'ufficio tecnico del Comune di Orta di Atella, nella persona del responsabile del settore urbanistica Ragozzino Salvatore, emetteva ordinanza di demolizione delle opere  eseguite entro il termine di 90 gg. dalla notifica dell'ordinanza stessa al Minichino.

In data 29 novembre 2004 il Comando della Polizia Municipale del Comune di Orta di Atella comunicava al responsabile dell'ufficio urbanistica che Minichino Donato non aveva ottemperato all'ordine di demolizione emesso dal Comune; comunicazione che viene inoltrata dal Ragozzino, il 20 dicembre 2004, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al segretario, affinché adottassero i provvedimenti di competenza.

Il 2 dicembre 2004 i proprietari dell'immobile interessato dall'ordinanza di demolizione, tra cui il Minichino Donato, presentavano richiesta di condono ai sensi del d. l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, provvedendo anche al versamento degli oneri concessori e delle oblazioni previste.

Nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2005 Dubbioso Salvatore, avendo avuto contezza della presentazione della domanda di sanatoria da parte dei Minichino, chiedeva di conoscerne il contenuto esatto, ma l'ufficio trasparenza del Comune e lo stesso ufficio tecnico si limitavano a rispondere che la pratica non era stata ancora esaminata.

In data 21 giugno 2005 il Dubbioso, con atto scritto, diffidava formalmente il Sindaco ed il responsabile dell'ufficio tecnico a procedere alla demolizione del fabbricato; diffida reiterata con comunicazioni del 21 luglio e 23 settembre 2005, indirizzate al responsabile dell'ufficio tecnico, seguite dalla denuncia dell'odierno imputato, in data 27.10.2005, per il reato di omissione di atti di ufficio.

Preliminarmente deve osservarsi che la normativa dettata in materia urbanistica dal d.p.r. n. 380/2001, per quanto sottoposta ad una serie di modifiche intervenute proprio nell'arco temporale nel quale risulta essersi articolata la vicenda che occupa, attribuisce alla competenza del responsabile dell'ufficio tecnico l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione.

L'art. 41 del citato testo unico, nella sua formulazione originaria, attribuiva infatti al responsabile dell'ufficio tecnico comunale il compito di disporre la demolizione delle opere abusive sulla base di una valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale, evidentemente predisposta dallo stesso ufficio tecnico, con successivo affidamento dei lavori, anche a trattativa privata, ad imprese finanziariamente e tecnicamente idonee.

A seguito dell'emanazione del d. l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, l'art. 41 del d.p.r. n. 380/2001 veniva modificato nel senso di attribuire al responsabile dell'ufficio tecnico il solo compito di trasmettere al Prefetto, entro il mese di dicembre di ciascun anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non avesse provveduto alla demolizione, con conseguente attribuzione all'organo governativo di provvedere poi all'esecuzione materiale della demolizione.

Con sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, la Corte Costituzionale dichiarava tuttavia l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 49 ter della legge n. 326/2003, modificativo dell'art. 41 del d.p.r. n. 380/2001, facendo conseguentemente rivivere la disposizione originaria modificata dalla legislazione condonistica.

Al momento delle diffide ad adempiere presentate dal Dubbioso Salvatore tra i mesi di giugno e settembre 2005, pertanto, sarebbe stato in astratto compito del Ragozzino quello di predisporre una valutazione tecnico-economica per procedere alla demolizione delle opere, sottoporla alla valutazione della Giunta comunale, disponendo successivamente la demolizione stessa, mediante affidamento di incarico ad impresa idonea.

La mancata adozione di tali provvedimenti da parte del Ragozzino, che giova evidenziare costituisce l'unico profilo di addebito effettivamente mosso all'imputato nell'ambito del presente procedimento e rispetto al quale lo stesso ha esercitato il proprio diritto di difesa, tuttavia, non può comportare nel caso di specie la configurazione di alcun illecito in quanto l'interno procedimento amministrativo doveva necessariamente ritenersi sospeso ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

Ed invero, sulla base della richiamata normativa, ed in particolare ai sensi dell'art. 32 comma 32 del d. l. n. 269/2003, in coordinamento con l'art. 44 della legge n. 47/1985, dalla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003) sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono (10 dicembre 2004) doveva riconoscersi la sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e della loro esecuzione, al fine di incentivare la presentazione delle domande di sanatoria, con la conseguente illegittimità della stessa ordinanza di demolizione emessa dall'ufficio tecnico comunale in data 23 giugno 2004.

La successiva tempestiva presentazione da parte dei Minichino della domanda di sanatoria in data 2 dicembre 2004, corredata dalla copia dei versamenti dovuti, avrebbe inoltre impedito la prosecuzione del procedimento amministrativo sanzionatorio tendente alla demolizione delle opere realizzate ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, fino alla pronuncia dell'ente comunale sulla richiesta di condono.

Gli atti conseguenti all'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, e finanche la stessa ordinanza di demolizione, in conclusione, non potevano essere validamente compiuti da parte del Ragozzino, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio era giuridicamente sospeso ai sensi della legislazione in materia condonistica. Tale omissione, pertanto, in quanto dovuta, non può costituire il presupposto per la configurazione del reato di omissione di atti di ufficio contestato all'imputato.

Il termine per il deposito dei motivi viene fissato in giorni trenta in considerazione del notevole carico di lavoro dell'ufficio.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Ragozzino Salvatore dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi.

S. Maria C.V., 29 giugno 2010

Il Giudice estensore                                                                            Il Presidente