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T.a.r. Puglia - Lecce Sez. I ord. 893 del 1 agosto 2005

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 893/2005

Registro Generale: 1241/2005

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente, relatore

ENRICO D'ARPE Cons.

CARLO DIBELLO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Agosto 2005

Visto il ricorso 1241/2005 proposto da:

BRINDISI LNG SPA

rappresentata e difesa da:

STICCHI DAMIANI ERNESTO

POLICE ARISTIDE

RABITTI GIAN LUCA

con domicilio eletto in LECCE

VIA 95 RGT FANTERIA, 9

presso

STICCHI DAMIANI ERNESTO

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

rappresentato e difeso da:

MEDINA PASQUALE

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI, 4

presso CHIRIATTI PAOLA

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

e con l'intervento ad opponendum di

COMUNE DI BRINDISI

rappresentato e difeso da:

TRANE FRANCESCO

PAPARELLA FRANCESCO

con domicilio eletto in LECCE

VIA UMBERTO I, 28

presso

ASTUTO ANTONIO

e con l'intervento ad opponendum di

PROVINCIA DI BRINDISI

rappresentato e difeso da:

DURANO LORENZO

GIAMPIETRO FRANCO

con domicilio eletto in LECCE

VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16

presso

PELLEGRINO GIOVANNI

e con l'intervento ad opponendum di

LEGAMBIENTE

rappresentato e difeso da:

CORBASCIO SERGIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16

presso PELLEGRINO GIANLUIGI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

LEGAMBIENTE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA

PROVINCIA DI BRINDISI

Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Sticchi Damiani, Police, Rabitti, Musio, Medina, Trane, Paparella, Durano, Giampietro e Corbascio;

Considerato che gli atti impugnati adottati dalla Capitaneria di porto di Brindisi, seppure immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia e della sicurezza della navigazione (interdizione alla navigazione di specchio di mare interessato a lavori) hanno come presupposto la problematica della realizzazione del complesso di opere costituenti un impianto di rigassificazione (rilevato a mare, terminale ed opere connesse);

Considerato che l’intervento strutturale appare composto da:

a) terminale di ricezione della capacità da 4 a 8 milioni di tonnellate per anno di gas naturale liquefatto (GNL) a temperatura di -160, 5° c;

b) nuovo molo per navi metaniere di capacità lorda fino a 140.000 metri cubi;

c) bracci di collegamento al terminale e impianto di stoccaggio costituito da due serbatoi fuori terra di 160.000 mc. ciascuno;

d) impianti di gestione ed erogazione metano ad alta e media pressione.

Considerato che la realizzazione di quanto precede comporta la colmata di 140.000/mq. di mare con l’apporto di 980.000/mc di inerti;

Considerato che per la realizzazione della complessa struttura la società ricorrente è in possesso di autorizzazione data con decreto 21 gennaio 2003 n. 17032 dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340, sulla base della presentazione di un “progetto preliminare”;

Considerato che, a norma dell’art. 8 L. n. 340/2000 cit. il soggetto, insieme con il progetto preliminare, deve presentare “uno studio di impatto ambientale” e che il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta “alla prosecuzione del procedimento” e che tale nulla osta è nel caso intervenuto il 14 novembre 2002;

Considerato che il giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA) ottenuto ai sensi dell’art. 8 cit., fortemente semplificato rispetto alle normali procedure, deve essere guardato per definirne validità e contenuto, in modo che non contrasti con le direttive comunitarie –direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e comunque pur sempre utilizzabili per una interpretazione legittimamente orientata di atti e fonti interne-, che prescrivono rigorose procedure di accertamento ancorate a elementi puntuali quanto a natura, dimensioni ed ubicazione del progetto, con individuazione, descrizione e valutazione di effetti diretti ed indiretti in relazione ad una pluralità di fattori ed alla loro interazione;

Considerato che l’intervento di cui trattasi appare di rilevante impatto ambientale per dimensione, localizzazione, caratteristiche, natura e funzione dell’impianto (Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 96/82/CE);

Considerato, altresì, che nel caso potrebbero avere rilievo i principi di coinvolgimento della popolazione (Direttiva 96/82/CE art. 13 e D. Lgs. n. 334 del 1999 art. 23) atteso anche che l’ambito territoriale di Brindisi è stato dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale” ed attese le valutazioni di rischio dell’area propriamente portuale (piano ex D.P.R. 23 aprile 1998);

Considerato, per tutto quanto precede, che l’autorizzazione ed il nulla osta ambientale ex art. 8 L. n. 340/2000 basati su un “progetto preliminare”, avente quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza, e di massima individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sembrano avere valore per la “fattibilità amministrativa e tecnica” e per le connesse procedure preliminari, ma non escludono –secondo le regole- la necessità dell’esame del progetto definitivo con il contenuto di cui al citato art. 16 n. 4, elaborato congruo, fra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere nel territorio” e per lo “studio di impatto ambientale”;

Considerato, pertanto, che appare al momento non privo di fumus il rilievo delle amministrazioni della Capitaneria di Porto e dell’Autorità portuale che sul rilievo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ritengono di non poter dare assensi per quanto di loro competenza in mancanza di progetto definitivo completo favorevolmente valutato, nè appare che le intervenute conferenze di servizi possono avere un contenuto aggiuntivo rispetto ai termini di progettazione preliminare loro sottoposti;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 1241/2005) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 01 Agosto 2005

Aldo RAVALLI – Presidente, Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 1° agosto 2005