TAR Veneto, Sez. III, n. 1335, del 17 dicembre 2015
Ambiente in genere.Accesso relativo alle informazioni ambientali. Per la tutela del segreto industriale non può l’amministrazione assumere come ostativo l’avviso del controinteressato

È pacifico che nella specie si controverta in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005: orbene prevede l’articolo 3 comma 1 che l’autorità pubblica rende disponibile secondo le disposizioni del presente decreto l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo i casi di esclusione all’articolo cinque, in base al quale deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale. Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime l’amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri termini l’amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia, nel caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01335/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2015, proposto da: 
Franca Gobbo, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; 

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Cecilia Ligabue, Chiara Drago, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23; 

nei confronti di

Societa' Energie Comuni S.r.l.; 

per l'annullamento

del diniego di ostensione e copia della domanda di concessione di derivazione e di tutti gli elaborati di progetto presentati dalla società Energie Comuni s.r.l. per l'ottenimento della concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, di cui alla nota in data 31.03.2015 prot. 136302 del Direttore Regionale dello Sportello Unico Demanio Idrico Regione Veneto Provincia di Belluno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di aver presentato domanda volta a ottenere il rilascio di copia semplice degli elaborati tecnico amministrativi concernenti la concessione di piccola derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ivi compresi gli elaborati di progetto presentati, ottenendo una risposta limitata alla presa visione a seguito di opposizione al rilascio di copia semplice da parte della ditta controinteressata a tutela della proprietà intellettuale e del know-how in essi contenuto, cui replicava affermando la sostanziale inutilità della modalità concessa, la qualificazione della documentazione richiesta come informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo numero 195 del 2005, con obbligo da parte dell’amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l’interesse pubblico di informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, insistendo per il rilascio e invitando il difensore civico regionale a intervenire sulla questione.

Questi, in accoglimento della richiesta, invitava lo sportello unico del demanio idrico della regione provincia di Belluno o ad adottare il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso secondo quanto considerato nella nota 10 marzo 2015 ovvero ad adottare un provvedimento confermativo motivato del rifiuto al rilascio della documentazione.

E infatti il provvedimento impugnato ribadisce che l’esercizio del diritto è consentito esclusivamente nella forma della presa visione come già dichiarato.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato secondo quanto specificato infra.

È pacifico che nella specie si controverta in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005: orbene prevede l’articolo 3 comma 1 che l’autorità pubblica rende disponibile secondo le disposizioni del presente decreto l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo i casi di esclusione all’articolo cinque, in base al quale deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale.

Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime l’amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri termini l’amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia, nel caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare.

Ed è in tali termini che deve essere accolta la domanda presentata, consentendosi appunto l’estrazione di copia di tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi.

Da ultimo l’amministrazione non avrebbe potuto, in presenza di una chiara indicazione da parte del difensore civico regionale, limitarsi alla mera riproposizione di quanto già affermato, con l’adozione di un atto meramente confermativo e non di un atto eventualmente di motivata conferma come espressamente richiesto dal difensore civico regionale.

In tale quadro il ricorso deve essere accolto con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00-mille/00 più oneri di legge e all’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)