TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 792, del 2 ottobre 2014
Elettrosmog.Illegittimità divieto installazione SRB nelle “aree sensibili”

Vietare l’installazione nelle cd. “aree sensibili” lungi dallo stabilire un criterio di localizzazione. stabilisce un generalizzato e praticamente indifferenziato divieto di collocare gli impianti in questione in zone abitate; è chiaro che vietare l’installazione su e/o in corrispondenza di tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a residenza o ad attività lavorativa e di studio equivale a vietare gli impianti di comunicazione elettronica nelle zone abitate, il che in pratica impedisce la creazione di una rete di comunicazioni dato che, poichè la rete si pone al servizio delle esigenze delle persone, essa va creata nelle aree in cui le persone vivono e operano e non certo in aree disabitate dove le esigenze di copertura sono evidentemente assenti o comunque inferiori a quelle delle aree abitate. La disposizione pare avere una finalità di protezione della salute umana, come si desume sia dalla denominazione di “aree sensibili” che dal riferimento alla permanenza di persone per almeno 4 ore quotidiane; ma, come è noto, la tutela della salute umana in questa materia è riservata allo Stato e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. (Segnalazione massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 00715/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2007, proposto dalla Società ALA Immobiliare S.r.l., in persona dell’amministratore unico Di Folco Maria Domenica e dalla S.A. Prestige Car S.r.l., in persona dell’amministratore unico Conti Filomena, rappresentate e difese dall’avvocato Lorella Giannicchi, con domicilio eletto presso Gaspare Avv. Morgante in Latina, alla via Adua, n. 34

contro

comune di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Margherita Quadrini, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

per l’annullamento, previa sospensione

dell’ordinanza n. 9379 e di ogni altro atto connesso e consequenziale con la quale si intimava “L’immediata sospensione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi originario” modificato mediante la realizzazione delle seguenti opere: “livellamento di terreno agricolo mediante cospargimento di materiale inerte su tutta la superficie, che ha determinato la modifica della destinazione d’uso urbanistica del terreno”.



Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Sora.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato il 13 agosto 2007, depositato l’11 settembre 2007, le ricorrenti espongono che: - la società ALA Immobiliare S.r.l. è proprietaria di un terreno in comune di Sora distinto in catasto al foglio 50, mappali 310 - 1862 condotto per esposizione e deposito auto dalla S.A. Prestige Car S.r.l. in forza di contratto di locazione stipulato il 1° agosto 2006 e registrato 17 ottobre 2006; - la polizia municipale effettuava sopralluogo in data 24 maggio 2007 rilevando il riempimento del terreno ed il livellamento dello stesso con pietrisco e fino al livello stradale; - il comune adottava l’impugnata ordinanza n. 9379 del 14 giugno 2007 con la quale intimava “L’immediata sospensione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi originario”.

2 Con atto depositato il 12 ottobre 2007, si costituiva il comune di Sora che opponeva l’infondatezza del ricorso.

3 Con ordinanza n. 750 del 10 novembre 2007, la Sezione rigettava l’istanza cautelare.

4 Il comune depositava in data 8 marzo 2010 documentazione attestante l’accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio e la sanzione di ulteriori abusi.

5 Con istanza depositata l’11 marzo 2013 la società ALA Immobiliare S.r.l. ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

4 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

5 Con il primo motivo le ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato che, oltre a pregiudicare le ragioni della proprietà comunque estranea alla vicenda, presuppone l’erronea qualificazione dei lavori eseguiti dopo la denunzia di inizio di attività del 24 giugno 2006 e per ristabilire lo status quo ante del terreno interessato da movimenti connessi alla costruzione della superstrada e del passaggio del metanodotto, quindi non comportanti una trasformazione urbanisticamente rilevante. Il motivo è infondato. In via preliminare va evidenziato che la denunzia di inizio di attività invocata prevede la “sistemazione agricola” di un terreno senza modificazione delle quote esistenti e circostanti. La polizia locale ha invece accertato (rapporto prot. n. 20070775/PA del 28.05.2007) “la realizzazione di un piazzale, in pietrisco misto di cava, con sovrastante battuto in c.a. di circa 40 mq.” relativamente ad “un lotto di terreno agricolo posto ad un livello inferiore della strada che, è stato prima riempito con terreno e poi livellato … fino al piano strada.” quindi (rapporto prot. n. 20070875/PA del 20.06.2007) la realizzazione, a ridosso del confine stradale, di “un battuto di c.a. di circa 200 mq.” che “costituisce accesso al piazzale già oggetto del precedente sopralluogo.”. Dette indicazioni innanzitutto contraddicono, in fatto, la tesi dell’esecuzione di attività di pulizia e manutenzione necessitata dall’altrettanto indimostrata alterazione dell’originaria conformazione; come visto le ricorrenti hanno eseguito un riempimento del terreno finalizzato al livellamento dello stesso rispetto alla quota stradale e del suo consolidamento con battuto in cemento. Ciò detto il motivo in esame va respinto perché l’entità delle opere e la preordinazione di esse rispetto ad una stabile e conforme, quanto al programma negoziale, utilizzazione dell’area per “esposizione e deposito auto” implicano, in maniera diversa rispetto a quanto prospettato, una trasformazione permanente dell’assetto urbanistico - edilizio del territorio e della destinazione d’uso, necessitante di concessione edilizia. Nello specifico, secondo costante giurisprudenza, “laddove si voglia procedere nell’ambito di una zona agricola ad un innalzamento del piano di campagna ed alla realizzazione sul terreno rialzato di un piazzale da adibire a deposito stabile, si verifica una situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola dell’area, ragion per cui, è necessario il rilascio di una concessione edilizia.” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3218). In conclusione l’esecuzione delle opere accertate e diverse da quelle denunziate, richiedevano quindi il previo conseguimento del permesso a costruire e pertanto correttamente è stata irrogata la relativa sanzione che, per legge (articolo 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), interessa anche il proprietario e ciò onde consentirgli di attivarsi e non soggiacere pertanto alle ulteriori conseguenze negative discendenti dalla mancata ottemperanza da parte del responsabile dell’abuso.

6 Con il secondo motivo le ricorrenti nel dedurre la violazione di legge e l’eccesso di potere, lamentano l’illegittimità del provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per difetto di motivazione avendo riguardo alla circostanza per la quale l’abuso si collocherebbe comunque in area urbanizzata e munita di servizi, per la quale la proprietà aveva avanzato istanza, priva di riscontro, di inclusione in area consortile. Anche detto motivo è infondato, e va respinto. Ed, infatti, va innanzitutto ribadito in questa sede come le opere sanzionate non siano quelle indicate nella denunzia e che era necessario il permesso a costruire, il che evidentemente esclude ogni utile riferimento alla corrispondente normativa ed al tipo di sanzione irrogabile. Non rilevano poi in termini di possibile illegittimità della motivazione le vicende richiamate e ciò in ragione dell’obbligatorietà della sanzione, costantemente affermata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196) per la quale, altresì, “l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l’abuso, di cui il ricorrente deve esser ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo; né si configurano particolari esigenze o conseguenze connesse alla partecipazione procedimentale dell’interessato;”.

7 Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo l’ammontare di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)