TAR Lazio (RM) Sez. II stralcio n. 981 del 19 gennaio 2023
Ambiente in genere.Criteri di Individuazione del soggetto responsabile di inquinamento ambientale
Il principio "chi inquina paga"” - di matrice comunitaria - impone che l’amministrazione compia adeguate indagini per accertare l’autore delle condotte che hanno determinato la contaminazione, senza evidentemente poterle fare gravare su di un soggetto in ragione della sola disponibilità in passato del bene. Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale trova applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”, secondo una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento. Ne deriva come, conformemente a tale principio (che consiste, dunque, nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre fare fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto) l'amministrazione non possa imporre ai privati lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento se non in ragione dell’imputabilità di una relativa condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00981/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15022/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15022 del 2014, proposto da
Italiana petroli s.p.a. (già Totalerg s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Breida e Maurizio Corain, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, n. 86/90;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale in atti;
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Barra, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via IV Novembre, n. 119/A;
Regione Lazio e Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota emessa da. Roma Capitale, Dipartimento Tutela ambientale, Protezione civile, Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela degli inquinamenti, U.O. Rifiuti e Risanamenti, prot. 51074 del 28 luglio 2014;
- di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Provincia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la Italiana petroli s.p.a. (già Totalerg s.p.a.) impugna il provvedimento in epigrafe con cui Roma Capitale - “nell’ambito delle verifiche sulle segnalazioni di contaminazione, pur se potenziale,” di un sito ivi identificato come “area ex raffineria purfina”, ritenuta “riconducibil(e) a prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio nel sottosuolo” - richiede alla ricorrente “di programmare e realizzare tutte le verifiche necessarie a stabilire le condizioni ambientali del sito ed effettuare le comunicazioni previste dalla vigente normativa ai sensi del Titolo V della Parte 4 del D.Lgs. n 152/06 … in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in accordo alle disposizioni della DGR Lazio n. 451/2008 e corredate da idonea documentazione tecnica relativa all'estensione dell'impianto dismesso ed alle attività che vi si svolgevano”.
Chiede la società l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità (oltre che per mancata comunicazione di avvio del procedimento) per eccesso di potere, in ragione della “radicale genericità dell'oggetto della prescrizione e del titolo giuridico” in forza del quale la prescrizione medesima le viene rivolta, “senza … addurre alcun elemento probatorio utile ad accertare il suo coinvolgimento nell' inquinamento dell'area”, evidenziando come “l'attività di raffineria è stata svolta nell'area (attualmente di proprietà dell’amministrazione comunale) da operatori diversi da FINA (poi Totalerg s.p.a.) per decenni ed è cessata nel 1965, e nell'area in questione si sono susseguite per decenni attività di deposito di idrocarburi di varie compagnie petrolifere diverse dalla ricorrente”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, limitandosi a versare in atti due successive note dell’ARPA Lazio del 2019 e del 2020, indirizzate alla ricorrente nonché a Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Provincia di Roma, finalizzate a reiterare e, poi, a sollecitare un riscontro della società alla nota impugnata.
La Provincia di Roma si costituiva con memoria di pura forma.
La ricorrente con successiva memoria del 16 maggio 2022 la persistenza di un proprio interesse concreto ed attuale alla definizione del ricorso.
Anche Roma Capitale evidenziava il suo interesse alla decisione “in ragione del potenziale inquinamento” della zona, riconosciuta di attuale proprietà comunale ma in precedenza sede di una raffineria, gestita dall’allora PetroFina Italia, oggi Italiana Petroli s.p.a, già TotalErg s.p.a..
All’udienza pubblica di smaltimento del 12 dicembre 2022 la causa veniva, dunque, trattata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, risultando per tabulas che effettivamente Roma Capitale, come contestato dalla ricorrente, abbia posto a carico della TotalErg s.p.a. le “verifiche necessarie a stabilire le condizioni ambientali del sito” nonché le “comunicazioni previste dal Titolo V della Parte 4 del D.Lgs. n. 152/06” - per l’effetto implicitamente imputandole la responsabilità dell’assunta contaminazione - senza tuttavia addurre alcun elemento probatorio utile ad accertare il suo coinvolgimento nell’inquinamento dell’area.
A mente dell'art. 239 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), introduttivo della Parte IV del Titolo V di tale decreto, “il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"”.
Ebbene tale principio - di matrice comunitaria - impone che l’amministrazione compia adeguate indagini per accertare l’autore delle condotte che hanno determinato la contaminazione, senza evidentemente poterle fare gravare su di un soggetto in ragione della sola disponibilità in passato del bene.
Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha chiarito come trovi applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”, secondo “una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento” (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 05/02/2021, n.123 ed i precedenti ivi richiamati).
Ne deriva come, conformemente a tale principio (che consiste, dunque, nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre fare fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto) l'amministrazione non possa imporre ai privati lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento se non in ragione dell’imputabilità di una relativa condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 24/05/2022, n.100).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha, invece, apoditticamente assunto come esistente la responsabilità della ricorrente, senza aver svolto al riguardo alcuna effettiva indagine, in grado di comprovarne l'effettiva sussistenza sotto il profilo del dolo o della colpa.
Nel provvedimento gravato - così come nella documentazione versata in atti dalle parti - non sono stati, infatti, in alcun modo evidenziati né la natura, né i contenuti della ritenuta responsabilità della ricorrente nella causazione dell'evento, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.
L'Amministrazione si è, invero, limitata a individuare in TotalErg la destinataria dell’ordine di programmazione e verifica delle condizioni ambientali del sito interessato dalla possibile contaminazione e di esecuzione delle comunicazioni previste dal Titolo V della Parte 4 del d.lgs. n. 152/06 senza tuttavia correlare e/o allegare alcuna effettiva responsabilità, circostanza che, laddove ritenuta sussistente, avrebbe dovuto essere, invece, essere dimostrata dall’amministrazione.
Tale circostanza appare tanto più confermata ove si ponga mente alla circostanza – in alcun modo contestata dall’amministrazione resistente - che l’attività di raffineria sarebbe cessata già nel lontano 1965 e che nell’area in questione si sarebbero susseguite per decenni attività di deposito di idrocarburi di varie compagnie petrolifere diverse dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga come nella stessa nota in data 28 ottobre 2022 del Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Bonifica dei Siti Contaminati, Servizio per la messa in Sicurezza e Bonifica dei Siti Contaminati di Roma Capitale indirizzata all’Avvocatura e da quest’ultima versata in giudizio, l’amministrazione ammetta come “non risultano agli atti accertamenti ambientali realizzati in occasione della cessione dell’area”.
Ne deriva, pertanto, come la nota emessa nei confronti della società ricorrente senza accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità sia, perciò illegittima, in quanto non preceduta da idonea istruttoria e non assistita da un idoneo corredo motivazionale, capace di esprimere le ragioni logico - giuridiche poste a fondamento della determinazione.
Il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto tale profilo, con assorbimento di ogni altro motivo che non sia stato oggetto di specifica disamina, fermo restando ogni ulteriore provvedimento che le amministrazioni interessate vorranno assumere nell’esercizio dei propri rispettivi poteri, pur sempre nei limiti dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia, evidenziando, a tal proposito, il Collegio come l’annullamento fondato, come nel caso di specie, su meri profili formali, non contenga alcuna statuizione in ordine alla spettanza del bene della vita (rappresentato nel caso di specie dall’esclusione di ogni responsabilità della ricorrente), né tale accertamento spetti al giudice, anche solo in via di prognosi, ove, come nella fattispecie, vi sia ancora uno spazio di intervento dell’amministrazione (in tal senso, Consiglio di Stato sez. IV, 20 agosto 2021, n. 5965).
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore