TAR Umbria, Sez. I, n. 209, del 15 maggio 2015
Ambiente in genere.Piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale

Una volta sottoposto lo strumento programmatorio a valutazione ambientale strategica, le due autorità di programmazione e di valutazione, seppur poste in rapporto dialettico perché chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale, come si ricava, testualmente, dall’art. 11, D.Lgs. n. 152/2006. Prima di tale momento, prevale però la "separatezza" tra potere di pianificazione e potestà di verifica: da una parte la discrezionalità e la libertà dai lacci e lacciuoli propri della tutela di valori diversi dal territorio conformato alle esigenze della produzione e dello sviluppo (produzione, commercio, abitazione), dall’altra la precauzione e la conservazione propri di salvaguardia di valori sensibili (ambientale, idrogeologici, paesaggistico ecc.) la cui compromissione va valutata al diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. n. 152/2006. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00209/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00784/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2014, proposto da: 
Ezio Panfili, Pavilio Panfili, Rossella Panfili, Delia Maria Di Pietrantonio, Silvana Spogli, Amedeo Battistelli, Maria Ceccacci, Gianfranco Botticelli, Massimo Cardoni, Lucio Cardoni, Maria Antonietta Guasticchi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Gherardelli in Perugia, Via del Sole, 8; 

contro

Regione Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
Regione Umbria - Sezione Vas;
Ministero per i Beni e le Attivista Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;
Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;
Comune di Gubbio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 6801 del 26/8/2014 della Regione Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali ,Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con cui è stata determinata la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il piano attuativo n. 04 Macroarea Ferratelle in Variante alle previsioni del P.R.G. del Comune di Gubbio e di tutte le note ed i pareri in essa richiamati e in particolare: della nota, prot. n. 5426, del 13/6/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria;

della nota, prot. n. 14035, del 18/7/2014, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, Perugia;

della nota, prot. n. 4493, del 25/7/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria; della nota, prot. n. 5006, del 21/8/21014 del Ministero per i Beni e le Affività Culturali, Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, Perugia; della determinazione dirigenziale n. 40 del 27/3/2014 del Comune di Gubbio, settore Urbanistica Pianificazione Ambientale e Patrimonio, con cui è stato individuato il Servizio Regionale Valutazioni Ambientali, Sezione TI VAS, quale autorità competente per la VAS relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo n. 04, Macroarea di Ferratelle, previsto dal P.R.G. del Comune di Gubbio, parte Operativa, Variante n. 14;

nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Umbria e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con determinazione n. 6801 del 26 agosto 2014 il Dirigente del Servizio valutazioni ambientali, sviluppo, sostenibilità ambientale della Regione Umbria ha ritenuto necessario sottoporre alla valutazione ambientale strategica il piano attuativo n° 04 Macroarea Ferratelle in variante alle previsioni del PRG del Comune di Gubbio.

1.1. Il provvedimento è impugnato dai proprietari dei terreni facenti parte del piano attuativo del PRG del Comune di Gubbio approvato con delibera n. 197 del 24/10/2007 (parte strutturale) e con delibera n. 3 del 17/3/2008 (parte operativa).

1.2. I terreni dei ricorrenti sono posti a sud sovrappasso del raccordo stradale di Gubbio a margine dell’abitato e compresi tra la via Perugina e il Torrente Camignano e sono caratterizzati da un insediamento rurale con allevamenti zootecnici e da un insediamento civile classificato di interesse tipologico.

1.3. Dei terreni è consentita l’edificabilità, avendo il PRG classificato l’area come “città della trasformazione” anche se in parte sottoposti a vincolo paesaggistico in ragione della fascia di rispetto dell’alveo del torrente.

2. In data 21/2/2012 era richiesta al Comune di Gubbio-Settore pianificazione territoriale ed edilizia l’attivazione del piano attuativo n° 04 che veniva adottato dal Comune con delibera di giunta n. 123 del 5/6/2012 e inviato alla Soprintendenza con nota prot. n. 22343 del 21/6/2012, unitamente a una relazione tecnica sulla macro area di Ferratelle in quanto una parte dell’area ricadeva su zona di interesse paesaggistico.

2.1. La Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria trasmetteva al Comune di Gubbio il preavviso di diniego del 17 luglio 2013 e, successivamente, il parere negativo di compatibilità paesaggistica del 17/1/2013: anche in esito a una serie di colloqui, fu nel prosieguo, stabilito lo spostamento degli edifici dal margine della SS 298 “eugubina” e realizzata una nuova proposta di piano attuativo.

2.2. Con nota prot. n. 48864, del 19/12/2013 fu presentata una nuova proposta del piano attuativo n° 04 in variante al piano regolatore generale, consistente nell’arretramento dei corpi di fabbrica rispetto all’asse di via Perugina e lo spostamento degli stessi onde ridurre le interferenze con il cono visuale del centro storico di Gubbio: ne è derivato un aumento del 5% di superficie territoriale dell’ambito a fronte del 10% previsto dalla legge regionale n. 11/2005 rimanendo invariata la superficie utile complessiva con aumento dell’area agricola di pregio e lieve decremento dell’area a quella protezione degli insediamenti.

2.3. Il comune di Gubbio, con deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 25/3/2014 esprimeva parere favorevole al piano attuativo 04 macro area di Ferratelle in variante al piano regolatore generale parte operativa.

2.4. Nella delibera comunale era espressamente previsto che, prima dell’approvazione del piano, dovesse essere effettuata la verifica di assoggettabilità semplificata a VAS specificando che, ai sensi della sola legge regionale n. 12/2010 ricorrono i presupposti per l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VAS essendo l’incremento di ST limitato a soli 800 mq. e non rappresentando il piano attuativo nessuno degli aspetti di cui agli allegati II, III, IV di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

2.5. Quale autorità competente per la VAS, il comune di Gubbio, con determina n. 40 del 27/3/2014, individuava il servizio regionale valutazioni ambientali - Sezione II - VAS - al quale era trasmessa la documentazione relativa alla variante al PRG parte operativa.

2.6. Con nota prot. 70605 del 26/5/2014, era poi convocata la conferenza dei servizi ai fini di assoggettabilità a VAS dei piani attuativi 04 e 05 della macro area di Ferratelle-Gubbio: entrambi i piani presentavano interconnessioni viarie e strutturali, essendo prevista sul piano attuativo Ferratelle n. 05 l’edificazione di un polo commerciale di notevoli dimensioni con la presenza di una media struttura di vendita di generi alimentari già opzionata da CONAD.

2.7. Alla conferenza dei servizi, nella seduta del 6/6/2014, nessuna delle amministrazioni coinvolte riteneva necessaria la sottoposizione a VAS del piano attuativo. Le Sovrintendenze, pur regolarmente invitate, non si presentavano alla conferenza nel corso della quale era richiesta documentazione.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali-direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria trasmetteva, con nota prot. 4493 del 25/7/2014 i pareri della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria (nota prot. n. 5426 del 13/6/2014) e della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria (nota prot. 14035 del 18/7/2014).

3.1. Nella nota del 13/6/2014 la Sovrintendenza per i beni archeologici constatava che i lavori avvengono in una località indiziata archeologicamente perché interessata dalla viabilità antica con probabile presenza di insediamenti rustici e necropoli di età romana. Riteneva necessario che il progetto dell’intervento fosse integrato con la documentazione per la verifica archeologica preventiva, commissionata dallo stesso proponente è analoga a quella prevista dall’art. 95 del vigente codice dei contratti pubblici.

3.2. Nella nota del 18/7/2014 la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici riteneva necessario sottoporre i due piani attuativi (04 e 05) a procedura di VAS in relazione agli effetti cumulativi che essi comportano e tenuto conto della loro vicinanza e dell’impatto che i medesimi implicavano sul territorio in parte sottoposto a tutela paesaggistica nonché del notevole impegno di superficie fondiaria interessata della realizzazione di due piani in un ambito sensibile sotto gli aspetti delle visuali e dell’assetto paesaggistico percettivo e delle sue ripercussioni sull’esistente patrimonio storico artistico e architettonico che ancora oggi è leggibile ed individuabile.

3.3. Dapprima, La direzione regionale risorse Umbria, federalismo, risorse finanziarie strumentali riconosceva la non assoggettabilità a VAS del piano Ferratelle 04 e altrettanto riteneva il dirigente del servizio valutazioni ambientali, sviluppo sostenibilità ambientale con riferimento a entrambi i piani precisando che, in fase di verifica di assoggettabilità e anche in precedenza erano stati già condotti significativi approfondimenti e prodotte integrazioni di talché una sottoposizione al processo di VAS difficilmente avrebbe prodotto nuovi sostanziali elementi di approfondimento comparazione rispetto a quelli già acquisiti.

3.4. Con nota n. 5006 del 21 otto 2014 la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ribadiva le criticità già evidenziate.

3.5. Ne è scaturita l’impugnata determinazione dirigenziale n. 68 01 del 26/8/2014 che determinava la sottoposizione valutazione ambientale strategica del solo piano attuativo n. 04 macro area Ferratelle in variante alle previsioni del PRG del Comune di Gubbio.

4. Avverso il provvedimento è addotto l’unico motivo articolato di violazione dell’art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 per motivazione logica ed erronea valutazione dei fatti nonché perplessità e ingiustizia manifesta.

4.1. Nel giudizio si è costituita la regione Umbria che ha sostanzialmente richiamato, sotto il profilo della motivazione, i pareri negativi degli organi statali e affermato che la non assoggettabilità a VAS del piano attuativo n. 05 dipende in prevalenza dalla l’assoggettamento della zona vincolo paesaggistico.

4.2. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha depositato documentazione istruttoria e evidenziato l’inammissibilità del ricorso in quanto il parere della regione avrebbe valenza soltanto endoprocedimentale e ha chiesto il rigetto del ricorso.

4.3. Prima della discussione in pubblica udienza i ricorrenti hanno presentato memoria difensiva e memoria di replica.

DIRITTO

5. E’ impugnata la determinazione n. 6801 del 26 agosto 2014 il Dirigente del Servizio valutazioni ambientali, sviluppo, sostenibilità ambientale della Regione Umbria che ha ritenuto la necessità di sottoporre alla valutazione ambientale strategica il piano attuativo n° 04 Macroarea Ferratelle in variante alle previsioni del PRG del Comune di Gubbio.

5.1. Va preliminarmente esaminata l’accezione d’inammissibilità del ricorso in ragione della natura endoprocedimentale della “verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” (screening) dello strumento attuativo nell’ambito del procedimenti di pianificazione, per la sua asserita natura di “parere che riflette la sostenibilità a ambientale della pianificazione”, insuscettibile di autonoma efficacia lesiva.

5.2. L’eccezione, formulata sulla scorta di un precedente del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV 12 gennaio 2011 n. 133), non è meritevole di positiva valutazione.

5.3. Letta nel preciso contesto (cfr. punto 6.3 della sentenza n. 133 del 2011) la qualificazione della VAS come subprocedimento privo di autonomia rispetto alla pianificazione che ne è oggetto, attiene al concreto operare della valutazione sul contesto ambientale in cui è inserita la pianificazione: esula però dalla verifica dell’assoggettabilità o meno dello strumento pianificatorio alla valutazione strategica che incide il momento antecedente e implica una decisione destinata a riflettersi sull’operare della programmazione territoriale.

5.4. E’ invero ineccepibile affermare che la Valutazione Ambientale Strategica si estrinseca in un passaggio endoprocedimentale che consiste nell'espressione di un "parere" sulla sostenibilità ambientale della pianificazione medesima: non lo è affermare che la decisione di sottoporre lo strumento programmatorio a “verifica di assoggettabilità a VAS” non è suscettibile di efficacia lesiva e si sottrae alla relativa impugnazione giudiziale.

5.5. Una volta sottoposto lo strumento programmatorio a valutazione ambientale strategica, le due autorità (di programmazione e di valutazione), seppur poste in rapporto dialettico perché chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale, come si ricava, testualmente, dal già citato art. 11, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Cons. St., sez. IV 12 gennaio 2011 n. 133).

5.6. Prima di tale momento, prevale però la "separatezza" tra potere di pianificazione e potestà di verifica: da una parte la discrezionalità e la libertà dai lacci e lacciuoli propri della tutela di valori diversi dal territorio conformato alle esigenze della produzione e dello sviluppo (produzione, commercio, abitazione), dall’altra la precauzione e la conservazione propri di salvaguardia di valori sensibili (ambientale, idrogeologici, paesaggistico ecc.) la cui compromissione va valutata al diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. n. 152/2006.

5.7. Nei piani e programmi di grandi dimensioni a livello nazionale e per i possibili impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale il coordinamento fra la programmazione e la prevenzione è imposto dal legislatore (art. 6, co. 2, lett. a) e b). Per i piani e programmi di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi (art. 6, co. 3) nonché per la definizione del quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti (art. 6, co. 3-bis), siffatto coordinamento è, invece, frutto di una verifica di assoggettabilità.

5.8. In quanto risultato di una serie di operazioni materiali e di valutazioni sul prodursi di impatti sull'ambiente dello strumento programmatorio, lo screening ambientale strategico si sottrae ad impugnazione. Non è così per la verifica di sottoposizione a screening dell’atto programmatorio, di pertinenza dell’autorità competente secondo ben precise disposizioni (quelle dell'art. 12 che rinvia ai criteri di cui all’allegato 1 alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006) la cui osservanza di luogo ad un vero e proprio atto impugnabile.

5.9. Ad analoghe conclusioni è, più recentemente pervenuto lo stesso giudice di appello nelle decisioni riportate nella memoria difensiva dei ricorrenti in data 13 marzo 2015 (Conr. St., Sez. IV, 3 marzo 2009 n. 1213, Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092).

5.10. A tali conclusioni il Collegio ritiene conformarsi rigettando l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato.

6. A confutazione dei deficit motivazionali sulla necessità di sottoporre a VAS il piano attuativo n. 04, la Regione Umbria richiama ampiamente gli esiti istruttori e la posizione presa dai rappresentanti della Soprintendenza, senza mai partecipare alla conferenza dei servizi.

6.1. Nello stesso provvedimento, le “valutazioni espresse” che hanno reso necessaria la sottoposizione a VAS si sostanziano in misura pressoché esclusiva nelle note del Ministero dei beni e delle attività culturali. E, invero, nella nota n. 4885 del 12/08/2014, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria confermava la propria opinione rispetto alla necessità di assoggettamento della variante alla procedura di VAS e nel parere n. 4493 del 25/7/2014 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, si trasmettevano le valutazioni delle Soprintendenze di settore che evidenziavano, sotto il profilo archeologico e paesaggistico-architettonico, di sottoporre a procedura di VAS il piano in questione.

6.2. Il segno negativo di siffatti avvisi si pone di decisa collisione con buona parte della precedente istruttoria, svoltasi in sede conferenziale, di segno complessivamente favorevole all’ulteriore corso della programmazione in assenza di VAS. E, invero, l’Asl Umbria 1 (parere prot. 42 del 3/6/2014): si era limitata a richiedere misure mitigazione della fase di cantiere, compensazioni con piantumazione del maggior traffico veicolare, rivalutazione di una rotatoria e il Servizio regionale risorse idriche (parere prot. 734658 del 4/6/2014) aveva ritenuto di sottoporre il piano a VAS purché venga assicurato il rispetto di determinate condizioni nel loro insieme del tutto formali.

6.3. La stessa provincia di Perugia (nota n. 0323600 del 24/7/2014), pur qualificando non esaustiva la documentazione in ordine alla coerenza esterna e interna delle piano attuativo, pur evidenziando che le modifiche possono avvenire senza costituire variante al PRG solo se non interferenti con il sistema naturalistico ambientale nonché paesaggistico e pur rammentando che “l’area risulta caratterizzata da visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie censite dal vigente PTCP, non esprime alcun esplicito avviso contrario all’ulteriore corso delle piano attuativo n. 04 Macroarea di Ferratelle.

7. Da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, era stato già dato al comune di Gubbio parere negativo di compatibilità paesaggistica dell’intervento con nota n. 3872 delle 21/2/2013, in conformità di preavviso n. 1316 del 17/10/2013 a conferma delle motivazioni ivi formulate.

7.1. Quanto alla Regione, nel parere n. 14035 del 18/7/2014, si era ritenuto necessario dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, di sottoporre i due piani (n. 04 e n. 05 entrambi relativi alla Macroarea Ferratelle) a procedura di VAS, tenuto conto della loro vicinanza e dell’impatto dei medesimi comportano sul territorio in parte sottoposto a tutela paesaggistica nonché del notevole impegno di superficie fondiaria interessata per la loro realizzazione in un ambito sensibile sotto gli aspetti delle visuali e dell’assetto paesaggistico e percettivo oltre che delle ripercussioni sull’esistente patrimonio storico artistico e architettonico che oggi ancora leggibile individuabile.

7.2. Sempre nei confronti della Regione, già con parere n. 4493 del 25/7/2014, era stata anche evidenziata, ad opera della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, l’esigenza sotto il profilo archeologico e paesaggistico-architettonico di sottoporre a procedura di VAS i due piani in questione (n. 04 e n. 05 entrambi relativi alla Macroarea Ferratelle).

7.3. A entrambe le comunicazioni è stato dato riscontro da parte della Regione con nota n. 29183 dell’1/8/2014 a firma del dirigente vicario del servizio: ciononostante la direzione per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria ha confermato quanto già evidenziato con nota n. 14035 del 18/7/2014 e ribadito le criticità che i due piani attuativi determinano nel contesto paesaggistico in cui si si collocano sia per l’impegno di superficie fondiaria interessata derivante dalle opere d’arte e dalle opere conseguenziali, sia per gli effetti cumulativi che i due piani determinano, per la loro vicinanza in un ambito pressoché intatto all’ingresso dell’abitato.

8. Nella nota n. 16084 del 20/8/2014, la Sovrintendenza conferma il convincimento di assoggettabilità a VAS sulla scorta delle motivazioni già espresse e senza considerare i chiarimenti della Regione Umbria sui significativi approfondimenti condotti e sulle integrazioni prodotte in ordine alle componenti “insediamento paesaggistico, assetto territoriale, effetti ambientali cumulativi con gli altri piani, con “particolare riguardo” al piano attuativo 04.

8.1. Analogamente privi di riscontro da parte della Sovrintendenza sono rimaste le osservazioni regionali sul notevole impegno di superficie fondiaria interessata e sui bilanci urbanistico ambientali approvati da tutti i soggetti che hanno partecipato alla definizione del piano attuativo da cui è scaturito un riequilibrio di funzioni nel cui ambito debbono essere anche inquadrate le previsioni complessive delle PRG.

8.2. Ancora priva di idonea confutazione è rimasta l’osservazione secondo cui “una sottoposizione al processo di VAS difficilmente produrrebbe di fatto nuovi e sostanziali elementi di valutazione alla luce degli elementi di comparazione approfondimento già acquisiti …” nonché l’assunto del servizio regionale paesaggio, territorio, geografia nel parere preventivo inerente gli aspetti paesaggistici che “non ha riscontrato alcune criticità tale da costituire un possibile impatto significativo...”.

8.3. A fronte dei documentati e puntuali riscontri offerti dalla regione, quelli forniti dalla sovrintendenza nella documentazione in atti appaiono del tutto generici rispetto alla concreta fattispecie.

8.4. Nei documenti in atti, trattazione è talvolta riferita a uno solo dei piani attuativi talaltra ad entrambi, senza alcun criterio o motivazione logica che giustifichi la scelta, tale non essendo la vicinanza delle macroaree: in trattazione per la verifica di sottoposizione a VAS era invero una sola e non entrambe.

8.5. In alcuni passi del provvedimento, le specificità argomentative sono solamente apparenti: tale è anzitutto il richiamo alla “località indiziata archeologicamente perché interessata dalla viabilità antica con probabile presenza di insediamenti rustici e necropoli di età romana”: in disparte la genericità dell’assunto adattabile a qualsivoglia parte di un territorio, effettuare una verifica archeologica preventiva, più che al proponente spetta all’organo da cui l’affermazione proviene.

8.6. Altrettanta genericità va poi ravvisata nelle considerazioni relative agli effetti cumulativi della strumentazione attuativa per la vicinanza dei piani, per l’impatto che essi implicano sul territorio in parte sottoposto a tutela paesaggistica, per il notevole impegno di superficie fondiaria interessata, per l’ambito sensibile sotto gli aspetti delle visuali e dell’assetto paesaggistico percettivo e per le ripercussioni sull’esistente patrimonio storico artistico e architettonico che ancora oggi è leggibile ed individuabile.

8.7. L’affastellarsi di ragioni del tutto prive di riferimento agli aspetti ritenuti carenti dello strumento urbanistico ma solamente enunciate in assenza di approfondimento istruttorio costituisce motivazione soltanto apparente che non offre alcun contezza sia che le osservazioni della Regione siano state oggetto di esame sia dell’intento di prospettare una direttiva diversa dal fermo dell’iniziativa sino all’esaurimento della VAS nonostante le affermazioni della Regione in merito alla sua superfluità.

8.8. D’altra parte e ancora con riferimento ai contenuti dell’atto in esame, le criticità nel contesto paesaggistico per le superfici fondiarie interessate possono riferirsi a qualsivoglia strumento programmatorio, l’esistenza di opere d’arte e conseguenziali non sono supportate da alcun specifico richiamo e il carattere “pressoché intatto” dell’ambito è privo di qualsiasi espresso chiarimento sull’impatto dell’intervento anche questo perché ricade all’ingresso di un abitato di considerevoli dimensioni.

8.9. Più che dare conto di un esame delle osservazioni e della documentazione, i provvedimento della Sovrintendenza si risolve nel sostanziale rinvio alle precedenti osservazioni e non indica che sia stato compiuto un nuovo esame della situazione alla luce delle osservazioni della regione.

9. Al provvedimento della Sovrintendenza si è adeguata pedissequamente la Regione.

9.1. Il difetto di motivazione del presupposto non giustifica il provvedimento regionale che ha recepito pressoché acriticamente le osservazioni della Sovrintendenza e pertanto non si sottrae alla censura di illegittimità.

9.2. Il ricorso va, conclusivamente, accolto e annullato il provvedimento impugnato per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

9.3. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della vicenda nel suo insieme.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)