TAR Molise Sez. I n. 460 del 18 luglio 2018
Ambiente in genere.Procedimento amministrativo

L'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, storico artistica e paesaggistica è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile

Pubblicato il 18/07/2018
N. 00460/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, proposto da
Inergia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Cristina Onori e Mattia Malinverni, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro

Regione Molise in persona del Presidente pro tempore, Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, p.l.r.p.t., Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise in p.l.r.p.t., Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
nei confronti

Comune di San Giuliano di Puglia in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Rotello in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Santa Croce di Magliano in persona del Sindaco pro tempore (non costituiti in giudizio);
per l'annullamento

1) Determinazione Dirigenziale della Regione Molise – Direzione Generale Area III – Servizio Politiche Energetiche n. 92 del 19 luglio 2013 notificata alla Società in data 29 luglio 2013 avente ad oggetto “Diniego di autorizzazione unica” con cui il Servizio Energia ha determinato ”di negare, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.05.2013 alla Società Inergia S.p.A. il rilascio della richiesta autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune di San Giuliano di Puglia”;

2) Delibera del Consiglio del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio per la Concertazione amministrativa e il monitoraggio – Servizio infrastrutture, attività produttive, territorio, ambiente, attività culturali e tutela dei diritti della persona del 19.05.2013 – Prot. 0022653/13 del 13.06.2013 mai notificata alla ricorrente;

3) Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise n. 11/2013 del 5 marzo 2013 di individuazione e perimetrazione di una zona di interesse archeologico (comprensorio di Monte Calvo) a termini dell’articolo 142 comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42;

4) Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise n. 12/2013 del 5 marzo 2013 di individuazione e perimetrazione di una zona di interesse archeologico (comprensorio di Colle Sant’Elena ) a termine dell’articolo 142 comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42;

5) Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise n. 17/2013 del 22 aprile 2013 di dichiarazione dell’interesse archeologico particolarmente importante a termini degli art. 10 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i., nonché ai sensi della L. 7.08.1990 n. 241 inerente ad aree site del Comune di san Giuliano di Puglia (CB) – Località Colle Sant’Elena;

6) Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise n. 18/2013 del 22 aprile 2013 di dichiarazione dell’interesse archeologico particolarmente importante a termini degli art. 10 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i., nonché ai sensi della L. 7.08.1990 n. 241 inerente ad aree site del Comune di san Giuliano di Puglia (CB) – Località Parco Grosso;

7) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque ostativo alla realizzazione del parco eolico, ivi incluse, ove occorrer possa, le “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise” approvate con DGR n. 621 del 4 agosto 2011.

nonché

per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11 novembre 2013 e depositato il successivo 6 dicembre, la Inergia S.p.A. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui il Servizio Energia della Regione Molise ha comunicato in data 29 luglio 2013 alla predetta società il diniego di autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia da fonte eolica in agro del Comune di San Giuliano di Puglia, in ottemperanza alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2013, ivi compresi la delibera stessa e gli atti presupposti (in epigrafe dettagliati). La società ricorrente ha chiesto anche il risarcimento delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.

La ricorrente premette in fatto che con autorizzazione unica del 9 aprile 2010, n. 14, il Servizio Energia della Regione Molise rilasciava in favore di Inergia l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori per un potenza complessiva di 30 MW.

L’autorizzazione in questione veniva rilasciata nonostante il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici del Molise.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto la Direzione regionale per i Beni Paesaggistici e Culturali inibiva alla Inergia S.p.A. la prosecuzione dei lavori, contestando la nullità dell’autorizzazione Unica n. 14/2010, perché rilasciata in contrasto con il predetto parere negativo.

La Inergia S.p.A. impugnava i provvedimenti inibitori comunicati dalla Soprintendenza e con sentenza n. 735/2011 questo Tribunale ne disponeva l’annullamento.

Con sentenza n. 3039/2012 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e, in riforma della predetta sentenza di questo Tribunale (n. 735/2011), dichiarava la nullità del provvedimento di autorizzazione unica, chiarendo che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza determinava la necessità di rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 quater, co. 3, l. n. 241/1990.

Frattanto sulle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto, la Direzione regionale MIBACT avviava procedimenti che si concludevano con la dichiarazione di interesse archeologico e di interesse particolarmente rilevante.

La società presentava, comunque, una proposta volta a garantire la compatibilità del parco eolico con la natura di zone di interesse archeologico, ma con nota del 5 febbraio 2013 (prot. n. 627) la Direzione regionale del MIBACT, dava conto delle indagini da cui emergeva l’importanza archeologica del sito su cui l’impianto avrebbe dovuto essere realizzato, concludendo nel senso che nella zona di Sant’Elena non risultavano più realizzabili le torri eoliche anche con la diversa dislocazione proposta, ricadendo in ogni caso nella zone oggetto del vincolo di interesse archeologico. Alle medesime conclusioni la Direzione regionale del MIBACT perveniva anche per la zona di Montecalvo.

Con nota del 19 aprile 2013 la Direzione regionale del MIBACT opponeva il suo definitivo parere negativo, rilevando la presenza di aree vincolate sotto il profilo archeologico che impedivano in radice la realizzazione del progetto; con delibera del 31 maggio 2013 la presidenza del Consiglio dei Ministri rendeva il proprio parere definitivo negativo sul progetto, recependo il parere della Direzione regionale e, infine, con determina dirigenziale n. 92 del 19 luglio 2013 notificata alla Inergia il successivo 29 luglio, il Servizio Energia della Regione Molise negava l’autorizzazione unica.

Avverso tale provvedimento la Inergia S.p.A. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, affidando il gravame ai seguenti motivi.

I) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del consiglio dei ministri e delle manifestazioni di volontà della direzione regionale; violazione di legge; violazione degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233; violazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990; incompetenza.

La delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe illegittima perché si fonderebbe su manifestazioni di volontà espresse dalla Direzione regionale MIBACT, laddove l’art. 18 del d.P.R. n. 233/2007 stabilisce che le Soprintendenze hanno la competenza ad esprimere il parere del MIBAC sugli interventi in aree vincolate e non, invece, le direzioni regionali.

II) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del consiglio dei ministri e delle manifestazioni di volontà della direzione regionale violazione di legge; violazione dell’art. 14-quater della l. n. 241/1990; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e leale collaborazione fissati dall’art. 97 della Cost.; eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria e di motivazione.

Il procedimento innanzi alla Presidenza del Consiglio non avrebbe dovuto consistere in un riesame del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dal MIBACT, ma avrebbe dovuto valutare solo le criticità evidenziate dall’Amministrazione statale in relazione al progetto, individuando possibilmente i rimedi.

Inoltre l’art. 14 quater prevede che le Amministrazioni partecipanti al procedimento innanzi alla Presidenza del consiglio debbano formulare indicazioni necessarie all’individuazione di una soluzione condivisa, ma nella fattispecie tale previsione sarebbe stata violata in quanto la direzione regionale non ha fornito le indicazioni necessarie a superare le rilevate criticità.

III) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del consiglio dei ministri; violazione di legge; violazione dell’art. 14-quater della l. n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto adottare una decisione autonoma, tenendo conto dei pareri favorevoli espressi dalle altre Amministrazioni nel corso del procedimento originario nonché dei tentativi della società di modificare il progetto originario, laddove la Presidenza del Consiglio si è appiattita sulle sole valutazioni compiute dalla Direzione regionale del MIBACT recependole nel proprio parere negativo.

IV) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri, delle manifestazioni di volontà della direzione regionale e dei decreti di dichiarazione di interesse archeologico; violazione di legge; violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; violazione degli artt. 1, 17 e dell’allegato 3 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010; violazione del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria e di motivazione.

Il diniego alla realizzazione del parco eolico deriverebbe dai Decreti di dichiarazione di interesse culturale ed archeologico pure gravati, ma in realtà il comma 10 dell’art. 12 prevede che solo le Regioni possano procedere a limitazioni di tipo generalizzato all’installazione sul territorio di impianti eolici, secondo il procedimento di cui all’art. 17 delle linee guida nazionali che prevede l’espletamento di un’istruttoria ad hoc. In ogni caso i decreti si fonderebbero su istruttorie incomplete e le aree individuate non avrebbero quei caratteri di visibilità e monumentalità con la conseguente illegittimità dei decreti stessi.

V) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri e delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 4 agosto 2011, n. 261; violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e delle Linee Guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010; eccesso di potere per sviamento.

Prima dell’adozione dei decreti di vincolo archeologico la Direzione regionale aveva espresso il giudizio per cui occorreva solo osservare alcune fasce di rispetto, ma tali minimali osservazioni non sono state più richiamate e si è pervenuti all’apposizione di vincoli ingiustificati. Peraltro le aree concretamente assoggettate dai gravati vincoli sono inidonee a fondare il giudizio di rilevanza archeologica, mentre la zona del Tratturo non sarebbe area archeologica ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 42/2004.

VI) Illegittimità derivata del diniego; illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri; violazioni di legge e delle manifestazioni di volontà della direzione regionale; violazione di legge; violazione per falsa applicazione del p.t.p.a.a.v. n. 2; Lago di Guadalfiera - Fortore Molisano; eccesso di potere per sviamento; difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione.

Il parco eolico si innesterebbe in un contesto ambientale privo di carattere identitario e che si trova per lo più in stato di abbandono e in condizioni igieniche precarie.

La ricorrente ha poi proposto istanza del risarcimento del danno asseritamente subito per essere stata privata con i provvedimenti proposti della possibilità di realizzare il progettato parco eolico e per aver sostenuto i costi della progettazione e del procedimento.

Con atto depositato in data 21 febbraio 2015 si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni Culturali, la Direzione regionale del Ministero. La Soprintendenza per i Beni Archeologici, la Regione Molise, il Consiglio dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolando con successiva memoria le proprie difese.

Dopo aver riepilogato i fatti che hanno condotto all’adozione del provvedimento inibitorio, le Amministrazioni intimate hanno rammentato l’adozione del provvedimento inibitorio adottato avverso l’autorizzazione unica 98/2001 rilasciata dalla Regione in violazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza BAP.

Dichiarata con sentenza 3039/2012 del Consiglio di Stato la legittimità dell’ordine inibitorio, la Regione con nota del 3 agosto 2012 ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quater della l.n. 241/1990.

Nel corso dell’istruttoria supplementare svolta su indicazione del Consiglio dei Ministri emergevano elementi di rilevanza archeologica e, con nota del 27 settembre 2012 veniva avviato il procedimento di verifica dell’interesse culturale. In pendenza dell’istruttoria del procedimento de qua, la Direzione regionale BCP chiedeva con nota del 29 ottobre 2012 la disdetta della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto occorreva preliminarmente pervenire all’esito delle indagini archeologiche.

Con nota n. 4667 del 5 novembre 2012 la direzione regionale BCP comunicava le prescrizioni che occorreva osservare per il rilascio del parere positivo, consistenti nell’eliminazione dal parco eolico di almeno 6 torri e nell’abbassamento delle rimanenti. Sennonché nel corso delle ricerche emergevano ulteriori elementi indizianti della sussistenza di un interesse archeologico della zona e veniva così avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale con riguardo all’area di Montecalvo e poi con riguardo all’area di Sant’Elena.

Infine all’esito dell’istruttoria, con la nota n. 627 del 5 febbraio 2013 con cui l’Ufficio di Gabinetto del MIBACT riteneva che l’intero parco non potesse più realizzarsi, esprimendo così un parere che veniva recepito con delibera del 31 maggio 2013 (con cui il Consiglio dei Ministri ha ritenuto “ … di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Direzione regionale BCP del Molise …. e di dare atto che, sulla base delle predette osservazioni …. non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto in esame”) a sua volta recepita nella gravata Determina 92/2013 con cui la Regione ha infine negato l’autorizzazione alla società ricorrente.

In prossimità della discussione parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni e all’Udienza Straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2018 la causa è stata introitata per la decisione.

La lunga vicenda oggetto del presente giudizio ha origini risalenti al 2006, quando la società ricorrente ha proposto istanza per la realizzazione di un parco eolico nell’agro del Comune di San Giuliano di Puglia, poi autorizzata dalla Regione con provvedimento autorizzativo regionale oggetto di un atto inibitorio di sospensione dei lavori adottato dal MIBAC. All’esito del successivo contenzioso, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3039/2012 dichiarava la legittimità del provvedimento di sospensione dei lavori e ravvisava l’obbligo di investire della questione il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 del della l. n. 241/1990.

Avviato tale procedimento, esso si concludeva con l’adozione della delibera 31 maggio 2013 con cui il Consiglio dei Ministri respingeva l’istanza di autorizzazione, recependo integralmente le argomentazioni proposte dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise. Tale determinazione veniva poi, a sua volta, recepita a norma di legge nella determina regionale 19 luglio 2013 con cui l’istanza di autorizzazione unica della ricorrente società veniva definitivamente respinta.

Con il primo motivo di ricorso, la società lamenta l’incompetenza della direzione regionale del MIBACT a pronunciarsi in materia di aree vincolate per essere competente la Soprintendenza ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233; ciò in quanto la competenza della direzione regionale sorge solo nel caso in cui la questione sia oggetto di sovrapposizione tra più soprintendenze, mentre nel caso di specie si sarebbe espressa negativamente la sola Soprintendenza per i Beni Paesaggistici che avrebbe determinato la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri.

Il rilievo non merita positiva considerazione.

In base all'art. 17, lettera n), del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, la Direzione Regionale del MIBACT “esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore”.

Ora, per un verso, secondo la giurisprudenza <<nessuna disposizione, espressamente o implicitamente, ha precluso alla Direzione regionale di attivare il procedimento, in quanto essa risulta preposta alla cura di interessi pubblici che può avere luogo comunque, con l’attivazione di procedimenti conseguenti alla segnalazione di qualsiasi soggetto pubblico o privato>> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 5737), mentre, per altro verso l’area oggetto del progettato intervento rientra in un contesto di dichiarata tutela paesaggistica, culturale ed archeologica, con ciò radicando, anche sotto questo aspetto, la concorrente competenza di più Soprintendenze con la conseguente ammissibilità, quindi anche sotto il profilo dello stretto dato testuale, dell’intervento diretto della Direzione regionale del MIBACT nel procedimento innanzi al Consiglio dei Ministri.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente adduce che procedimento innanzi al Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto valutare solo le criticità evidenziate dall’Amministrazione statale in relazione al progetto, individuando i possibili i rimedi.

Sul punto, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni e valutazioni sulla natura della gravata delibera adottata dal Consiglio dei Ministri.

Come è noto, l’atto adottato dal Consiglio dei Ministri ha natura di “atto di alta amministrazione” (qualificazione espressamente riconosciuta, nell’art. 14 quater della L. 241/90 nel testo modificato dall’art. 25 n. 164 del 2014, alla deliberazione conclusiva, seppure non più riprodotta nel testo oggi vigente come novellato dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127) (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2018, n. 421; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2016, n. 2224). Si tratta di una particolare categoria di atti, finalizzati a raccordare la funzione di governo con quella amministrativa, intrinsecamente caratterizzati da un elevatissimo grado di discrezionalità. Gli stessi si pongono in una posizione intermedia tra gli atti con cui il Governo centrale individua i fini da perseguire, ossia gli atti politici, e gli atti con cui in concreto si raggiungono tali fini, ossia gli atti amministrativi in senso stretto.

Ciò premesso, non vi sono indizi normativi della tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale al Consiglio dei Ministri spetterebbe il compito di individuare le soluzioni atte a superare il dissenso espresso in conferenza da una delle Amministrazioni a cui è rimessa la cura di interessi sensibili. Anzi, al contrario, proprio la natura di atto di alta Amministrazione riconoscibile alla delibera del Consiglio dei Ministri, depone nel senso che la fase procedimentale in questione sia in realtà quella in cui culmina la valutazione comparativa degli interessi in conflitto, in cui quindi si selezionano gli interessi a cui dare prevalenza nella scelta, con un approccio di tipo valoriale coerentemente rimesso ad un’istanza decisionale che dovrebbe riassumere gli interessi dello Stato unitariamente considerato, per il ruolo apicale rivestito nell’organizzazione amministrativa decidente.

Sotto questo aspetto, e si passa così al terzo motivo di ricorso, non è riscontrabile alcuna illegittimità nella circostanza che il Consiglio dei Ministri abbia inteso accogliere il parere espresso dal MIBACT, tenuto conto che il compito ad esso rimesso consisteva proprio nell’operare la scelta tra gli interessi confliggenti emersi nel corso della conferenza, ben potendo, nel permanente contrasto tra gli stessi, ritenere che l’interesse prevalente fosse, anche se isolato, quello espresso dall’Amministrazione MIBACT, tanto più che una tale decisione ben si concilia con la stessa ratio della disposizione che prevede la rimessione in tali casi della potestà decisionale al Consiglio dei Ministri. In altre parole la previsione di una competenza di quest’ultimo organo dimostra l’importanza riconosciuta al ruolo delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, alle cui istanze il Consiglio può riconoscere rilievo prevalente, senza che la scelta operata possa essere censurata come non autonoma, secondo quanto erroneamente opinato da parte ricorrente.

Con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente per la loro obiettiva connessione, parte ricorrente si duole che il gravato diniego di autorizzazione consegua ad una sorta di generalizzato divieto all’installazione di impianti eolici, secondo il procedimento di cui all’art. 17 delle linee guida nazionali che prevede l’espletamento di un’istruttoria ad hoc. In ogni caso i decreti di vincolo non si fonderebbero su un’idonea istruttoria in quanto le zone interessate non avrebbero i caratteri necessari, ma anzi si troverebbero per lo più in stato di abbandono e in condizioni igieniche precarie.

I rilievi sono privi di fondamento.

Occorre rammentare che l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, storico artistica e paesaggistica è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (cfr. inter pluribus Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24.11.2015, n. 5327; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23.2.2017 n. 856).

La valutazione di incompatibilità del progettato impianto operata nella zona individuata si fonda su un apprezzamento specifico che, effettivamente, tiene conto dei decreti di vincolo apposti sull’area e che sulla base di tali provvedimenti ha ritenuto incompatibile la realizzazione del parco eolico i vincoli apposti sulle zone interessate. Sennonché, risultano infondate le contestazioni di incoerenza rivolte da parte ricorrente all’operato dell’Amministrazione in quanto, la valutazione positiva, con condizioni, formulata dall’Amministrazione in precedenza rispondeva ad un assetto disciplinare in base al quale il territorio in questione non risultava ancora oggetto di provvedimenti di vincolo di interesse culturale particolarmente rilevante. Sotto altro profilo, non può convenirsi sulla considerazione per cui il gravato diniego si fonderebbe su una sorta di generalizzato divieto di realizzazione nella zona. E infatti, l’esito negativo del procedimento si fonda su di una valutazione riferita specificamente ai singoli impianti eolici e costituisce l’esito di una valutazione operata puntualmente in assenza di vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza, trovando nei rinvenimenti di reperti archeologici e nella rilevanza paesaggistica della zona la propria puntuale giustificazione.

E’ chiaro che gli scavi compiuti nel corso del supplemento di istruttoria da cui sono scaturiti i decreti di vincolo costituiscano fatti nuovi che consentono all’Amministrazione di adottare conclusioni più radicali rispetto a quelle precedentemente individuate e che si basano quindi, su di un bagaglio informativo ben più importante rispetto a quello precedente.

Sotto questo aspetto i rilievi di parte ricorrente secondo cui la zona oggetto di vincolo non rivelerebbe connotazioni identitarie e contesti di monumentalità atti a giustificarne la particolare tutela e a supportare la conclusione di incompatibilità del progettato parco eolico, si traducono in una mera sovrapposizione della valutazione di parte rispetto a quella operata dall’Amministrazione che, per il grado di tecnicismo che la connota, può essere contestata solo in caso di percepibile irragionevolezza o illogicità delle quali però nella fattispecie non è stata data prova.

Vero è che negli anni soprattutto dal 2010 in poi l’Amministrazione MIBACT ha espresso nella Regione Molise un tendenziale disfavore verso iniziative del tipo di quella oggetto di causa, ma occorre considerare che nella causa oggetto dell’odierno giudizio il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri è stato rivolto proprio ad impedire che il diniego fosse frutto di una decisione unilaterale dell’Amministrazione MIBACT e che su tale reiezione dell’autorizzazione unica vi fosse la condivisione, anche in termini di responsabilità politica, da parte del soggetto apicale dell’Amministrazione, le cui valutazioni di alta amministrazione in questo campo sono, come ripetutto, sindacabili nei ristretti limiti sopra visti.

In definitiva, tutti i motivi sono infondati e il ricorso deve conseguentemente essere respinto, unitamente alla domanda di risarcimento del danno, attesa la mancata configurazione di provvedimenti illegittimi a monte.

La novità di alcune delle questioni trattate, la lunghissima durata del procedimento nel corso del quale l’Amministrazione MIBACT ha espresso orientamenti non sempre univoci, giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente alla domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Falco Orazio Ciliberti