TAR Lazio (RM) Sez. III n.5166 del 24 marzo 2023
Ambiente in genere.Rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale

La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale


Pubblicato il 24/03/2023

N. 05166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00814/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2020, proposto da Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Ugo Luca Savio De Luca in Roma, via Federico Rosazza, 32;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Trans Adriatic Pipeline AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo

- dell’atto del Ministero dello Sviluppo Economico - ex Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (di seguito il ‘MISE’) prot. n. 25861 del 22.11.2019 con cui sono state approvate le varianti «in corso d’opera ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 relativa alle ottimizzazioni progettuali inerenti le caratteristiche del tubo di protezione da installarsi presso il cantiere del microtunnel (ottimizzazione 1) e l’utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell’acqua di mare all’exit point (ottimizzazione 2)», nonché della mail di trasmissione dello stesso (acquisiti al prot. comunale n. 27251 del 25.11.2019);

- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito il ‘MAT’) prot. n. 30431 del 21.11.2019 con cui si sarebbe ritenuto, «in considerazione del parere della Commissione VIA-VAS n. 3167 dell’8 novembre 2019, che le modifiche non necessitino di essere sottoposte ad una verifica di assoggettabilità a VIA non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa»;

- del citato parere (richiamato nella predetta nota MAT) espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - Via e Vas del MAT (di seguito la ‘CTVIA’) prot. n. 3168 dell’8.11.2019;

- di ogni altro atto a questi presupposto, consequenziale e/o connesso, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti

- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sulla scorta di ulteriori motivi di censura, per profili di illegittimità emersi in seguito all’intervenuta conoscenza, lite pendente, della nota del MAT prot. n. 30431 del 21.11.2019 e del parere della CTVIA prot. n. 3168 dell’8.11.2019.


Visti il ricorso, per come integrato dall’atto di motivi aggiunti, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Trans Adriatic Pipeline AG;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.) Il Comune di Melendugno, con il ricorso introduttivo in esame, ha impugnato l’atto del Ministero dello Sviluppo Economico (“Mise”) con cui sono state approvate le varianti “in corso d’opera ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 relativa alle ottimizzazioni progettuali inerenti le caratteristiche del tubo di protezione da installarsi presso il cantiere del microtunnel (ottimizzazione 1) e l’utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell’acqua di mare all’exit point (ottimizzazione 2)” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente del 27 gennaio 2020), in uno con gli altri atti in epigrafe.

1.1.) La presente controversia riguarda la realizzazione e l’esercizio del gasdotto di importazione del gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa ad opera della società Trans Adriatic Pipeline AG (“TAP”), con approdo sulle coste della Regione Puglia, nel territorio del Comune di Melendugno, ragion per cui risulta opportuno ripercorrere brevemente alcune fasi della complessiva vicenda nella quale si innesta il presente giudizio.

1.2.) TAP, in virtù dello status giuridico di infrastruttura strategica di preminente interesse per lo Stato e per gli interessi dell’Unione europea dell’opera in questione, con decreto del Mise del 20 maggio 2015 ha ottenuto, ai sensi dell’art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, la “Autorizzazione Unica” alla costruzione e all’esercizio del predetto gasdotto.

L’Autorizzazione Unica è stata preceduta dall’adozione del decreto VIA n. 223/2014 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“Mattm”), che ha sancito “la compatibilità ambientale del progetto”, subordinandola “al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 1”, la cui verifica di ottemperanza è stata demandata a diversi Enti pubblici (c.d. “Enti vigilanti”).

Il Mattm, in ragione dell’elevato numero di prescrizioni apposte con il decreto VIA, con successivi pareri della Commissione Tecnica VIA/VAS nn. 1942 del 18 dicembre 2015 e 1973 del 29 gennaio 2016, ha condiviso la sequenza temporale del progetto proposta da TAP, disponendo che la realizzazione delle verifiche di ottemperanza avvenisse per fasi – tali fasi riguardavano, segnatamente, le attività preparatorie, la realizzazione del micro tunnel, la costruzione del terminale di ricezione PRT e la posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idrico –.

1.3.) TAP, in data 19 luglio 2019, ha presentato al Mattm, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una richiesta di valutazione preliminare di n. 3 adeguamenti tecnici (c.d. “ottimizzazioni”).

1.3.1.) In particolare, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, gli adeguamenti tecnici proposti da TAP (cfr. doc. 7 della produzione di TAP) consistevano in: i) “aumento della lunghezza (da 80 m a 96 m) e del diametro (da 48” a 56”) del tubo di protezione in acciaio la cui installazione è prevista a tergo del posso di spinta a terra del microtunnel” (ottimizzazione 1); ii) “utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell’acqua di mare per eseguire il collaudo idraulico” (ottimizzazione 2).

1.3.2.) TAP, inoltre, rappresentava anche gli obiettivi raggiungibili attraverso la realizzazione dei predetti adeguamenti tecnici.

Con riguardo alla ottimizzazione 1, veniva riportato che la stessa avrebbe permesso di “i) ridurre/annullare la potenziale interferenza al punto di uscita del tubo di protezione con la falda acquifera locale; ii) assicurare un adeguato margine di spazio per consentire l’inserimento contestuale del cavo a fibra ottica e della tubazione del gasdotto all’interno del tubo di protezione. Condizione quest’ultima che, permettendo l’ancoraggio del cavo a fibra ottica direttamente sulla condotta a partire dal tratto offshore, riduce le interferenze con le biocostruzioni”.

Per quel che concerneva la ottimizzazione 2, TAP rappresentava che la stessa avrebbe consentito di “ridurre le tempistiche (da 11-12 mesi a circa 2,5 mesi) del periodo di attesa previsto per l’esecuzione della fase di rinterro del fondale presso il punto di uscita a mare del microtunnel, assicurando un importante beneficio ambientale nella riduzione dei tempi di stoccaggio del materiale di scavo nonché nel ripristino dell’ambiente sottomarino, con largo anticipo rispetto al cronoprogramma di progetto” (cfr. doc. 7 della produzione di TAP).

1.3.3.) TAP, con la suddetta istanza, forniva al Mattm anche la documentazione tecnica necessaria per svolgere la richiesta valutazione preliminare del progetto di adeguamento tecnico del gasdotto in questione, versata in parte in atti anche nel presente giudizio (cfr. docc. 8, 9 e 11 della produzione di TAP).

1.4.) Il Mattm, in ragione della natura tecnica degli adeguamenti proposti da TAP, in data 29 luglio 2019 formulava una richiesta di contributo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (“CTVIA”), come è espressamente riportato nel preambolo del parere successivamente reso da tale Commissione (infra).

1.5.) La CTVIA, in data 8 novembre 2019, dopo aver verificato e valutato la congruità della documentazione complessivamente trasmessa, ritenendola pertinente, e dopo aver formulato le proprie considerazioni ed espresso le proprie valutazioni sugli adeguamenti tecnici proposti, riteneva che le ottimizzazioni nn. 1 e 2 proposte da TAP non dovessero essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 3 del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente del 1° marzo 2023). Tale parere, prot. n. 3168/2019, risulta gravato nel presente giudizio.

1.6.) Il Mattm, con nota prot. n. 30431 del 21 novembre 2019, dopo aver evidenziato di aver chiesto il supporto della CTVIA stante la natura prettamente tecnica delle modifiche apportate, comunicava a TAP che “sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta società, come meglio illustrato nell’allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3168 del 08.11.2019, la scrivente ritiene che le Ottimizzazioni n. 1 e n. 2 non necessitino di essere sottoposte ad una Verifica di assoggettabilità a VIA non ricorrendone le condizioni previste dalla normativa in materia” (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente del 1° marzo 2023). Anche tale nota risulta impugnata nel presente giudizio.

1.7.) TAP, in data 21 novembre 2019, presentava al Mise una istanza avente ad oggetto “Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 relativa alle ottimizzazioni progettuali inerenti le caratteristiche del tubo di protezione da installarsi presso il cantiere del microtunnel e l’utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell’acqua di mare all’exit point” (cfr. doc. 12 della produzione di parte ricorrente del 1° marzo 2023).

1.8.) Il Mise, in data 22 novembre 2019, approvava le varianti in corso d’opera oggetto della istanza di TAP (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente del 27 gennaio 2020).

Il Mise, in tale atto di approvazione, dava conto del fatto che “Relativamente alle varianti in corso d’opera di cui sopra, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è espresso con nota numero U.0030431 del 21 novembre 2019, ritenendo, in considerazione del parere della Commissione VIA-VAS n.3168 dell’8 novembre 2019, che le modifiche non necessitino di essere sottoposte ad una verifica dì assoggettabilità a VIA non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa”.

Il Mise, inoltre, considerava anche che “come riconosciuto nel citato parere della Commissione VIA-VAS, ‘la proposta di ottimizzazione appare potenzialmente migliorativa rispetto a quanto previsto in sede di progetto, poiché: - l’ Ottimizzazione n.1 consente di ridurre/annullare la potenziale interferenza nel punto di uscita del tubo di protezione con la falda acquifera locale e di assicurare un adeguato margine di spazio tra tubo di protezione e il gasdotto per consentire l’inserimento contestuale del cavo a fibra ottica, condizione quest’ultima necessaria al fine di ridurre l’interferenza con le biocostruzioni a mare; - l’Ottimizzazione n.2 consentirà un importante beneficio ambientale nella sostanziale riduzione dei tempi di attesa previsti per l’esecuzione della fase di rinterro e ripristino del punto di uscita a mare” e che “l’allungamento del tratto di tubo di protezione avverrà lungo lo stesso tracciato di progetto originario senza occupazione di ulteriori aree”.

2.) Il Comune di Melendugno insorgeva avverso l’atto di approvazione del Mise, impugnando altresì anche la nota del Mattm e il parere della CTVIA con i quali era stato valutato che gli adeguamenti tecnici proposti da TAP non necessitassero di essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità a VIA, pur se non conosciuti al momento della presentazione del ricorso introduttivo.

Con il presente ricorso, affidato a 3 distinti motivi (con il secondo motivo a sua volta articolato in sei motivi, in parte ripresi dal ricorso iscritto al numero di R.G. 15002/2019), il Comune ricorrente contestava la legittimità dei gravati provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e ne chiedeva l’annullamento.

Il Comune di Melendugno, inoltre, formulava anche una richiesta istruttoria con il fine di acquisire l’impugnata nota del Mattm prot. n. 30431 del 21 novembre 2019 e il gravato parere della CTVIA prot. n. 3168 dell’8 novembre 2019, l’istanza della TAP del 21 novembre 2019 e il progetto relativo alle varianti approvate, corredato dai relativi allegati.

2.1.) Trans Adriatic Pipeline AG e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.

2.2.) Il Comune ricorrente proponeva poi ricorso per motivi aggiunti avendo, lite pendente, conseguito la conoscenza degli ulteriori atti gravati e che avevano formato oggetto di apposita istanza istruttoria. Con tale gravame venivano sostanzialmente articolate, avverso gli atti impugnati, le medesime censure già svolte con il ricorso introduttivo.

2.3.) In vista dell’Udienza pubblica del 22 marzo 2023 il Mattm e TAP depositavano memorie con la quale eccepivano l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del gravame.

Il Mattm, in particolare, eccepiva il difetto di interesse del Comune ricorrente e l’infondatezza delle censure articolate con entrambi i ricorsi.

TAP eccepiva il difetto di interesse e di legittimazione attiva del Comune ricorrente, nonché l’infondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

2.4.) Anche il Comune ricorrente depositava una memoria con la quale insisteva per l’accoglimento del gravame, controdeducendo alle eccezioni sollevate da TAP e dal Mattm.

Sia il Comune ricorrente, sia TAP, depositavano memorie di replica con le quali insistevano per l’accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.

2.5.) All’Udienza pubblica del 22 marzo 2023 la causa veniva discussa.

Il legale del Comune ricorrente dichiarava di avere interesse a fini risarcitori all’accertamento della invocata illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati. Il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dava avviso alle parti, facendolo constare a verbale, prospettando il difetto di legittimazione del Comune ricorrente in relazione all’esperimento di una futura azione risarcitoria alla luce dei possibili danni correlati con le censure formulate nel presente giudizio.

All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, stante l’infondatezza del proposto gravame, ritiene di non dover esaminare le preliminari eccezioni di rito sollevate dal Mattm e da TAP.

2. Il Comune ricorrente, con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo dell’atto di motivi aggiunti, ha contestato la legittimità dei gravati provvedimenti per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 19, 25, 28 d.lgs, n. 152/’06. Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni A.5, A.9, A.10, A.31 e A.57 del dm n. 223/’14. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ss. l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 52- quater, d.P.R. n. 327/’01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. Eccesso di potere per macroscopico travisamento dei fatti. Perplessità dell’azione amministrativa. Manifesta illogicità, contraddittorietà e abnormità”.

In particolare, con tali mezzi di gravame viene contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati in ragione del fatto che il progetto di adeguamento tecnico proposto da TAP non sia stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA, come avvenuto per il progetto presentato ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni A.9), A.10) e A.31) del c.d. decreto VIA. Secondo la prospettazione del Comune ricorrente, ciò sarebbe stato necessario in quanto, da un lato, tali varianti avrebbero potuto avere un significativo impatto ambientale e, dall’altro, la prescrizione A.57 del d.m. n. 223/2014 – di compatibilità ambientale del gasdotto in questione – stabilisce che “qualora, a seguito delle indagini effettuate in sede di progetto esecutivo si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell’opera (metanodotto e PRT) esse devono essere sottoposte alla procedura di verifica di esclusione dalla VIA”. Analoghe censure veniva articolate prendendo a riferimento la prescrizione A.5 del d.m. n. 223/2014.

2.1. Il Collegio ritiene che il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti non siano favorevoli di positiva considerazione e meritino di essere disattesi per le seguenti ragioni di diritto.

2.2. Vale, innanzitutto, richiamare che TAP, in data 19 luglio 2019, aveva presentato al Mattm, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, una richiesta di valutazione preliminare inerente anche ai due adeguamenti tecnici rilevanti ai fini del presente giudizio (ossia, le ottimizzazioni nn. 1 e 2).

2.2.1. L’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, nella versione vigente al momento dei fatti di causa, prevedeva che “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV della parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7”.

2.2.2. Il Mattm, come esposto in narrativa, aveva richiesto il supporto valutativo della CTVIA la quale, dopo aver esaminato la documentazione a corredo della proposta di variante e aver valutato gli adeguamenti tecnici proposti, con specifico riferimento alle ottimizzazioni nn. 1 e 2 concludeva nel senso di ritenere che le stesse non dovessero essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso di specie, quindi, l’operato delle amministrazioni ministeriali risulta scevro dai vizi lamentati dal Comune ricorrente in quanto, nello screening preliminare finalizzato a verificare se le modifiche di carattere tecnico del gasdotto in questione – che all’epoca dei fatti di causa era ancora in corso di realizzazione –dovessero oppur no essere assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a VIA, vi è stato il diretto coinvolgimento della CTVIA “stante l’approfondita conoscenza del progetto da essa acquisita nel tempo, nonché i contenuti tecnici che caratterizzano le ottimizzazioni proposte” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente del 1° marzo 2023).

2.2.3. Per quel che concerne le valutazioni preliminari, propedeutiche alla individuazione del procedimento valutativo da attivare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “l’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità della VIA è connotata da discrezionalità tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, sent. n. 52 del 20 gennaio 2016; T.A.R. Puglia, sez. I, sent. n. 242 del 19 febbraio 2013).

2.2.4. Nel caso di specie, le valutazioni effettuate dalla CTVIA sono adeguatamente motivate e non risultano manifestamente illogiche, né caratterizzate da una erronea valutazione dei presupposti di fatto.

2.2.4.1. Invero la CTVIA, nel parere impugnato nel presente giudizio, sulla scorta della complessiva e pertinente documentazione trasmessa da TAP – e, in particolare, della relazione tecnico-ambientale con la quale TAP ha effettuato un’analisi previsionale dei potenziali effetti sulle componenti ambientali e socio-economiche mediante una checklist di screening e una valutazione per matrici ambientali – ha valutato che la proposta di ottimizzazione “appare potenzialmente migliorativa rispetto a quanto previsto in sede di progetto”.

2.2.4.2. Diversamente da quanto sostenuto dal Comune resistente, il riferimento alla potenziale portata migliorativa degli adeguamenti tecnici oggetto di variante in corso d’opera non costituisce indice di illegittimità dell’operato delle amministrazioni resistenti per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tale valutazione, compiuta da un organo dotato delle competenze tecniche necessarie per valutare la proposta progettuale di TAP, si fonda sull’analisi di pertinente documentazione a corredo delle ottimizzazioni proposte che reca una specifica valutazione ambientale in ordine all’impatto atteso delle modifiche in questione.

In secondo luogo, è la stessa normativa di settore applicabile alla fattispecie in esame (ossia, il richiamato art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006), che facoltizza il proponente (ossia, TAP) a richiedere all’Autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare, laddove, inter alia, gli adeguamenti tecnici si caratterizzino per la “presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”. Tale situazione, invero, è quella che ricorre nella fattispecie in esame ed è stata da TAP rappresentata (e dalla CTVIA e dalle amministrazioni ministeriali resistenti valutata) nei modi previsti dalla predetta normativa, ossia “trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo” (cfr. docc. nn. 8, 9 e 10 della produzione di TAP).

2.2.4.3. Su tale aspetto, normativamente previsto, la CTVIA si è puntualmente espressa ed ha motivato il proprio parere favorevole sulla non assoggettabilità a VIA delle ottimizzazioni nn. 1 e 2. Nella parte valutativa dell’impugnato parere della CTVIA, infatti, viene testualmente affermato quanto segue: “Valutato che gli interventi proposti non comporteranno impatti aggiuntivi rispetto a quanto esaminato nelle precedenti fasi istruttorie, ma, al contrario, potranno apportare significativi benefici ambientali e modifiche positive con riferimento alla fase di cantiere”.

2.2.4.4. Peraltro, che la valutazione degli adeguamenti tecnici proposti da TAP sia stata puntualmente e attentamente svolta dalla CTVIA emerge anche dal fatto che (ancorché solo) in relazione alla ottimizzazione n. 3, tale organo ha ritenuto “necessario acquisire ulteriore documentazione in ordine alle modalità esecutive delle lavorazioni previste nel tratto interessato”. Tale modus operandi fa emergere, da un lato, la serietà dell’analisi tecnica svolta dalla CTVIA sulla proposta di variante presentata da TAP e, dall’altro, che in relazione alle ottimizzazioni nn. 1 e 2 la documentazione tecnica presentata da TAP è risultata idonea a sostenere, senza necessità di alcuna integrazione, le richiamate conclusioni alle quali è giunta la CTVIA.

2.3. La circostanza per cui tanto il Mattm, quanto il Mise, si siano conformati alle valutazioni espresse dalla CTVIA in ordine al progetto di variante proposto da TAP, risulta coerente con la natura squisitamente tecnica delle modifiche da apportare. Ciò invero, come già evidenziato in precedenza, ha costituito la ragione per la quale il Mattm ha ritenuto di dover coinvolgere uno specifico e qualificato organo tecnico (quale, la CTVIA) nella valutazione della richiesta formulata da TAP, non ritenendo di poter autonomamente valutare la portata delle modifiche tecniche proposte e il potenziale impatto ambientale. Alle medesime conclusioni può giungersi con riguardo alla valutazione espressa dal Mise nel gravato atto di approvazione delle varianti in corso d’opera, appalesandosi anch’essa pienamente legittima.

2.4. Giova, altresì, evidenziare che la CTVIA ha espressamente riconosciuto, sulla scorta della documentazione tecnica presentata da TAP, che le ottimizzazioni nn. 1 e 2, oltre a caratterizzarsi per la “presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”, “potranno apportare significativi benefici ambientali e modifiche positive con riferimento alla fase di cantiere”.

In particolare, come esposto da TAP e positivamente vagliato dalla CTVIA, l’ottimizzazione n. 1 “consente di ridurre/annullare la potenziale interferenza nel punto di uscita del tubo di protezione con la falda acquifera locale e di assicurare un adeguato margine di spazio tra tubo di protezione ed il gasdotto per consentire l’inserimento contestuale del cavo a fibra ottica, condizione quest’ultima necessaria al fine di ridurre l’interferenza con le biocostruzioni a mare”. L’ottimizzazione n. 2, invece, “consentirà un importante beneficio ambientale nella sostanziale riduzione dei tempi di attesa previsti per l’esecuzione della fase di rinterro e ripristino del punto di uscita a mare” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente del 1° marzo 2023).

2.5. Ad avviso del Collegio neppure risultano fondate le doglianze che appuntano sulla pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della prescrizione A.57 del decreto del Mattm n. 223 dell’11 settembre 2014 (cfr. doc. 2 della produzione del Mattm), la quale prevede che “qualora, a seguito delle indagini di dettaglio in sede di progetto esecutivo, si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell’opera (metanodotto e PRT) esse devono essere sottoposte alla procedura di Verifica di Esclusione dalla VIA”.

2.5.1. Nel caso di specie, TAP si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 consistente, come visto, nella richiesta di valutazione preliminare degli adeguamenti tecnici proposti al fine di individuare la eventuale procedura da avviare, incluso lo screening preliminare teso a verificare la necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA. Posto che l’esito della valutazione preliminare svolta dal Mattm, con il supporto tecnico della CTVIA, è stato quello di ritenere il progetto di varianti non assoggettabile alla verifica di assoggettabilità a VIA per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, il medesimo progetto non doveva essere ulteriormente sottoposto alla procedura di Verifica di Esclusione dalla VIA, avendo l’Autorità competente per la valutazione dell’impatto ambientale delle ottimizzazioni nn. 1 e 2 proposte da TAP già escluso, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 la necessità di procedere con la verifica di assoggettabilità a VIA delle stesse.

2.5.2. In proposito, in considerazione del fatto che gli adeguamenti tecnici proposti da TAP sono stati considerati dal Mattm, nell’ambito della predetta valutazione preliminare, caratterizzata dall’assenza di “potenziali impatti ambientali significativi e negativi”, essendo, per converso, suscettibili di apportare significativi benefici ambientali e modifiche positive in fase di esecuzione, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la “rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale […] è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831; Cons. Stato, Sez, VI, 22 marzo 2012, n. 1640; in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 17 marzo 2011, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)” (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5972 del 29 agosto 2019).

Tale arresto giurisprudenziale può essere richiamato anche nel caso di specie in quanto, da un lato, le varianti in corso d’opera proposte da TAP sono state ritenute dall’Autorità competente tali da non impattare negativamente sull’ambiente, ma all’inverso suscettibili di concorrere a migliorare il complessivo impatto ambientale dell’opera e, dall’altro, perché una volta effettuato lo screening preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 l’eventuale sottoposizione alla verifica di esclusione dalla VIA risulterebbe una superfetazione procedimentale, come tale del tutto pleonastica, in quanto è la stessa Autorità competente per la valutazione ambientale ad aver, in radice, escluso che le modifiche tecniche di cui si tratta rientrassero nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 3 del d.lgs. n. 104/2017 – prescrizioni queste che, è d’uopo evidenziarlo, individuano i casi in cui, rispettivamente, un progetto deve essere sottoposto alla valutazione di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA vera e propria –.

2.5.3. Colgono, dunque, nel segno le difese articolate tanto dalla Avvocatura erariale, quanto da TAP, in ordine al fatto che la prescrizione A.57 del c.d. decreto VIA del gasdotto in questione, non debba essere intesa nel senso di imporre un obbligo di avvio della procedura di screening inerente all’assoggettabilità alla VIA ogniqualvolta si verifichi un caso di modifica del progetto originario, posto che l’avvio di una siffatta procedura è dovuto solo laddove ricorra una delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il caso di specie, come evidenziato, esula dalle ipotesi nelle quali è obbligatorio avviare tale procedura alla luce del fatto che la stessa è stata esclusa dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto il progetto inerente alle ottimizzazioni nn. 1 e 2 non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

2.6. Il Collegio ritiene che anche i profili di censura relativi alla prospettata illegittimità degli atti e provvedimenti gravati per violazione dell’obbligo sancito dalla prescrizione A.5 del c.d. decreto VIA del gasdotto TAP (d.m. n. 223/2014), siano infondati e debbano essere respinti.

2.6.1. In proposito è sufficiente osservare che il richiamo a tale prescrizione è inconferente, in quanto l’obbligo di assoggettamento a procedura di verifica di esclusione dalla VIA in essa previsto ineriva a un ambito materiale diverso e, stante la specialità di tale prescrizione, insuscettibile di essere applicato estensivamente.

2.6.2. In ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi, sulla scorta di una valutazione tecnica che non può essere compiuta da questo giudice, afferendo al merito della azione amministrativa, che le ottimizzazioni nn. 1 e 2 rientrino astrattamente nel campo di applicazione della prescrizione A.5, la stessa non può comunque operare nella fattispecie in esame sulla scorta delle medesime considerazioni svolte in ordine alla prescrizione A.57.

In particolare, ad avviso del Collegio, la valutazione preliminare svolta dal Mattm ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 in ordine alla individuazione della eventuale procedura da avviare in relazione alla proposta di varianti in corso d’opera per cui è causa, assorbe e sostituisce ogni altra valutazione di carattere ambientale di competenza ministeriale. Per tale ragione, il fatto che per i progetti in parola sia stata esclusa la verifica di assoggettabilità alla VIA osta a che l’obbligo di cui alla prescrizione A.5 possa trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che non solo non può predicarsene la violazione, ma può dirsi assolta la valutazione di impatto ambientale delle modifiche tecniche in parola, nei termini previsti dalla normativa di settore vigente ratione temporis alla luce dell’attivazione delle facoltà concesse, ex lege, alla proponente TAP.

3. Il Comune di Melendugno, con il secondo motivo di ricorso introduttivo e con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti, ha contestato la legittimità dei gravati provvedimenti per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 19, 25, 28 commi 6 e 7 e 29 d.lgs, n. 152/’06, in combinato disposto con le prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del dm n. 223/’14. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ss. l. n. 241/’90. Eccesso di potere per macroscopico travisamento dei fatti. Perplessità dell’azione amministrativa. Manifesta illogicità, contraddittorietà e abnormi”.

In particolare, con tali mezzi di gravame viene contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati sul presupposto che la variante progettuale riguardi anche la posa della condotta/FOC nel tratto off-shore, nella configurazione approvata col decreto Mattm n. 372 del 21 novembre 2019. Vengono, quindi, riproposte i sei gruppi di censure già articolate avverso tale ultimo provvedimento con il ricorso iscritto al numero di R.G. 15002/2019.

3.1. Il Collegio ritiene che anche tali motivi di ricorso non siano meritevoli di accoglimento.

3.2. In proposito, è dirimente evidenziare che la Sezione si è già pronunciata sul ricorso n.R.G. 15002/2019 e con la sentenza n. 6575 del 15 giugno 2020, passata in giudicato, ha integralmente respinto le domande proposte in quel giudizio dal Comune di Melendugno.

In estrema sintesi, le doglianze mosse dal Comune ricorrente risultano infondate in quanto il fatto che l’ottimizzazione proposta servisse, fra l’altro, a consentire anche l’installazione del cavo a fibra ottica (FOC) – direttamente collegato alla condotta (in modalità “piggy-back”) nel tratto di condotta compreso dall’approdo a terra della condotta tramite microtunnel al Kp 89+800 (off-shore), per una lunghezza di circa 13 km – non ha determinato alcuna modifica delle precedenti valutazioni di non assoggettabilità alla VIA, trattandosi di una mera variante tecnica, peraltro afferente alla sola dimensione del tubo.

La Sezione, quindi, con statuizione passata in giudicato, come tale insuscettibile di essere rimessa in discussione con la proposizione di un nuovo giudizio – ossia, a prescindere dal previo e necessario esperimento dei rimedi ordinamentali previsti per sottoporre a critica il vaglio giurisdizionale del giudice di prime cure – ha ritenuto legittimo il giudizio espresso dal Mattm con il quale è stato ritenuto di non assoggettare a VIA la variazione del progetto esecutivo oggetto di controversia nel giudizio incardinato con il ricorso n.R.G. 15002/2019.

Pertanto, la predetta valutazione ministeriale non può essere ora rimessa in discussione nel presente giudizio, dal che ne consegue la necessaria reiezione delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso.

4. Il Comune di Melendugno, con il terzo motivo di ricorso introduttivo e con il terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti, ha contestato la legittimità dei gravati provvedimenti per “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 52-bis, 54-ter e 52-quater d.P.R. 327/’01 e degli artt. 7 ss. l. n. 241/’90”.

In particolare, con tali mezzi di gravame il Comune ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati in virtù del suo mancato coinvolgimento nella procedura ministeriale di approvazione delle varianti. Nella prospettazione del Comune di Melendugno, il suo coinvolgimento in tale procedimento amministrativo sarebbe stato necessario in ragione della portata potenzialmente esiziale, per la falda acquifera e per l’ambiente locale in generale, delle modifiche tecniche presentate da TAP.

4.1. Ad avviso del Collegio anche tali motivi di ricorso non sono suscettibili di positiva valutazione.

4.2. Tale doglianza si fonda su un erroneo apprezzamento tecnico del Comune di Melendugno in ordine alla interferenza del gasdotto in questione con la falda acquifera.

Come ben evidenziato dalla difesa erariale, tanto la realizzazione del pozzo di spinta, quanto le operazioni di trivellazione per raccordare tale pozzo con il tratto di tubazione on-shore, sono state previste in modo tale da evitare l’aggottamento dell’acqua di falda. In questa ottica, invero, le modifiche tecniche recate dall’ottimizzazione n. 1 sono state previste con il fine di evitare che il punto di uscita della trivellazione potesse interferire con la falda acquifera.

Tale circostanza è espressamente rappresentata da TAP nella propria istanza di autorizzazione alle variazioni in corso d’opera per cui è causa ed è precipuamente considerata nel parere reso dalla CTVIA, nonché nell’atto con il quale il Mise ha approvato le varianti richieste.

4.3. Il Collegio non ritiene sussistente la lamentata lesione delle garanzie partecipative del Comune ricorrente in quanto l’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, nel disciplinare il procedimento ad istanza finalizzato a sollecitare una valutazione preliminare sulla individuazione della procedura da avviare anche laddove venga in rilievo la realizzazione di adeguamenti tecnici, fa unicamente riferimento all’Autorità competente al quale il proponente deve indirizzare la proposta progettuale.

Nella specie, l’unica Autorità competente a valutare l’impatto ambientale degli interventi proposti era il Mattm ed esso, avvalendosi del supporto tecnico della CTVIA, ha statuito la non assoggettabilità a VIA delle ottimizzazioni nn. 1 e 2.

Del pari, il Mise – avvero il cui atto di approvazione si appuntano le censure articolate con i mezzi di gravame in esame – risulta essere l’unica Autorità competente, ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001, ad accertare la sussistenza o meno di variazioni di tracciato che comportino l’apposizione di nuovi vincoli, in qualità di Autorità espropriante. Nel caso di specie, il Comune di Melendugno non avrebbe potuto rendere alcun utile apporto partecipativo con riguardo a tale profilo, posto che le ottimizzazioni nn. 1 e 2 non richiedevano l’occupazione di ulteriori aree, posto che la realizzazione delle stesse era prevista “lungo lo stesso tracciato di progetto originario”. In ogni caso, la censura del Comune ricorrente risulta essere completamente fuori fuoco, in quanto le doglienze in esame appuntano verso un asserito negativo impatto ambientale, la cui valutazione è stata compiuta dal Mattm e non dal Mise che, in qualità di Autorità espropriante, si è limitato a recepire le risultanze raggiunte in una diversa sede procedimentale, rispetto alla quale il Comune di Melendugno non lamenta alcuna indebita compressione delle garanzie procedimentali.

5. Quanto alle contestazioni inerenti alla esigua tempistica con la quale il Mise ha approvato la proposta progettuale presentata da TAP, ancorché le stesse non abbiano formato oggetto di specifici motivi di ricorso essendo ventilate solo nelle premesse in fatto del ricorso introduttivo, il Collegio osserva che le stesse risultano comunque destituite di fondamento.

Infatti, a differenza di quanto prospettato dal Comune ricorrente, il Mattm ha ricevuto l’istanza di TAP nel luglio 2019 e ha proceduto ampiamente ad istruirla richiedendo il supporto tecnico della CTVIA e comunque provvedendo ad un supplemento di istruttoria in ordine alla ottimizzazione n. 3. Peraltro, giova aggiungere, come osservato dall’Avvocatura erariale, che l’amministrazione ministeriale ha imposto a TAP l’obbligo di fornire costanti aggiornamenti sulle attività di cantiere del gasdotto, mediante l’invio di report settimanali; sicché ancor prima della presentazione dell’istanza inerente alle varianti in corso d’opera di cui si tratta, il Ministero era a conoscenza della situazione attuale del cantiere.

In ogni caso, la valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 è stata svolta dal Mattm in un tempo congruo. Del pari, il fatto che il Mise abbia immediatamente approvato le varianti richieste da TAP non costituisce indice di carenza istruttoria o di approssimazione valutativa, in quanto a tale amministrazione ministeriale non competeva alcuna altra valutazione di carattere ambientale, né era necessario procedere a valutazioni di ordine urbanistico, posto che le modifiche approvate inerivano allo “stesso tracciato di progetto originario senza occupazione di ulteriori aree”.

6. La reiezione della domanda di annullamento proposta dal Comune di Melendugno esclude l’illegittimità dei gravati provvedimenti anche con riguardo all’interesse a fini risarcitori dallo stesso manifestato con le dichiarazioni rese dal proprio legale nel corso dell’Udienza pubblica del 22 marzo 2023.

7. Le esigenze sottese alla istanza istruttoria formulata risultano allo stato superate dall’acquisizione, da parte del Comune di Melendugno, della conoscenza degli atti e provvedimenti richiesti, che ha consentito a tale ente locale di proporre atto di motivi aggiunti avverso gli stessi. Non risulta, quindi, necessario ordinare l’esibizione dei richiesti documenti, essendo peraltro stati versati in atti dallo stesso Comune ricorrente.

8. In conclusione, sulla scorta delle predette considerazioni, il ricorso, per come integrato dall’atto di motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Melendugno alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, nonché in favore di Trans Adriatic Pipeline AG nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore