Cass.Sez. III n. 41074 del 11 novembre 2011 (Ud.7 lug. 2011)
Pres.Ferrua Est.Teresi Ric.Nassar
Alimenti. Cattivo stato di conservazione

Il cattivo stato di conservazione di un prodotto alimentare, la cui detenzione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 5, comma primo, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie. (Fattispecie di detenzione di prodotti ittici confezionati e successivamente collocati in un frigo a pozzetto a contatto con altri alimenti).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/07/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1614
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 03516/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nassar Mahamed, nato in Alessandria d'Egitto il 26.10.1950;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 5.11.2010 che l'ha condannato alla pena di Euro 206 d'ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, dr. FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Gentili Marcello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 5.11.2010 il Tribunale di Milano condannava Nassar Mohamed alla pena di Euro 206 d'ammenda quale colpevole, essendo gestore di un ristorante/pizzeria, di avere detenuto per la somministrazione ai clienti prodotti ittici congelati in cattivo stato di conservazione, privi d'idoneo contenitore protettivo e a diretto contatto con ghiaccio spesso e con altri alimenti preconfezionati.
Gli alimenti (pesce spada, coda di rospo e sogliole) erano detenuti in un congelatore a pozzetto privi d'involucro protettivo e dell'imballaggio originario a diretto contatto col ghiaccio e con confezioni di altri prodotti donde la cattiva conservazione delle derrate da ascrivere, quanto meno, a colpa dell'imputato che aveva ammesso di avere eliminato il contenitore originario senza apporne altri involucri alle porzioni di pesce da destinare alla cucina. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge; mancanza e vizio di motivazione:
- in relazione all'art. 45 cod. pen., all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 111 Cost. per il mancato esame della deduzione difensiva sul caso fortuito desumibile dalle dichiarazioni dei due operanti secondo cui la confezione originale si era rotta accidentalmente, sicché alcun addebito, neppure di natura colposa, poteva profilarsi a carico del ristoratore;
- sul diniego del richiesto beneficio della non menzione della condanna;
- sulla ritenuta configurabilità del reato per l'insussistenza di un'offesa penalmente rilevante nella condotta contestatagli poiché non era stata accertata l'inosservanza di prescrizioni igienico- sanitarie intese a garantire la buona conservazione delle sostanze alimentari (il pesce era genuino e non contaminato da fattori patogeni).
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il motivo sull'affermazione di responsabilità non è puntuale perché censura con rilievi palesemente erronei e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutate le obiezioni difensive. In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) (che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione) non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lett. c) e d) alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario per cui vi è il pericolo della loro contaminazione e alterazione.
Pertanto, l'inosservanza delle precauzioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente a integrare la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), giacché, trattandosi di reato di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cassazione Sezione 3 n. 5528, 23.03.1998, De Matteis, RV. 210747).
Infatti, con le disposizioni relative al confezionamento dei prodotti alimentari si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, la loro assoluta igienicità anche mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione. Ne consegue che il reato si consuma con la semplice detenzione in luoghi destinati alla vendita al pubblico (e tale era l'esercizio commerciale dell'imputato in cui è stata eseguita l'ispezione dei CC del NAS) delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie. A tali criteri si è attenuto il giudice di merito, il quale ha osservato che gli eterogenei prodotti ittici sequestrati (pesce spada, code di rospo, sogliole) originariamente racchiusi in confezioni di grosse dimensioni sono stati privati dagli involucri e ricollocati nel frigo a pozzetto a diretto contatto gli uni con gli altri, con altri alimenti confezionati e col ghiaccio e ciò non è avvenuto per caso fortuito, come infondatamente asserito in ricorso, ma per precisa scelta dell'imputato che ha ammesso, come sottolineato in sentenza, "di non essere solito utilizzare nuove confezioni per il pesce surgelato una volta aperta la confezione originaria, per paura di incorrere in ulteriori problemi vista la complessità della normativa sulle confezioni alimentari".
Di conseguenza tale modalità di conservazione dei prodotti ittici integra il reato in esame.
È fondato, invece, il motivo sull'omessa motivazione in ordine al beneficio della non menzione della condanna richiesto dalla difesa nelle conclusioni finali.
Pertanto, richiamato, quanto all'affermazione di responsabilità, il principio della formazione progressiva del giudicato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto. P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata sul punto del beneficio della non menzione della condanna con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011