TAR Toscana Sez. II n. 5148 del 31 agosto 2010
Ambiente ingenere. Attività di accertamento

Mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di quest’ultimo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 05148/2010 REG.SEN.
N. 02164/2002 REG.RIC.
N. 02165/2002 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Elena Principato, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Pozzolini e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Firenze, via XX Settembre n. 60

contro


Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Firenze, via Masaccio n. 172


sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come nel precedente ricorso


contro


Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso

1) quanto al ricorso R.G. n. 2164 del 2002:

per l’annullamento

dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 202 dell’11 luglio 2002, recante ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997, rispettando i limiti temporali previsti da tale disposizione e presentando entro trenta (30) giorni il piano di caratterizzazione redatto secondo i criteri di cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999


2) quanto al ricorso R.G. n. 2165 del 2002:

per l’annullamento

dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 197 del 9 luglio 2002, recante ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di presentare un progetto per la messa in sicurezza dei piazzali annessi all’impianto della ditta, interessati alla movimentazione di idrocarburi, e di eseguire le opere necessarie alla messa in sicurezza di tali aree e della fognatura comunale.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgo S. Lorenzo;

Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 20 maggio 2010, il dr. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


L’odierna ricorrente, Mugello Petroli S.r.l., espone di svolgere da vari decenni attività di deposito e di commercializzazione di idrocarburi per autotrazione e riscaldamento, oli minerali e lubrificanti, stoccandoli in cisterne interrate di varie dimensioni per poi distribuirli al dettaglio mediante proprie autobotti.

L’area di svolgimento dell’attività comprende il locale di deposito degli oli lubrificanti, con tettoia esterna, una tettoia con basamento in cemento per il carico delle autobotti ed un’altra tettoia per la sosta degli automezzi. I depositi interrati sono dieci, di cui tre dismessi, bonificati e sigillati in loco e sette in esercizio, destinati allo stoccaggio di idrocarburi. Per agevolare le operazioni di carico, la società esponente ha asfaltato parte delle aree ed ha sparso ghiaino. Infine, le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali sono raccolte in tre pozzetti ed addotte alla fognatura comunale.

A seguito di sopralluoghi dei tecnici dell’A.R.P.A.T. effettuati il 31 gennaio 2002, nonché il 7 ed il 21 febbraio 2002, venivano riscontrate una serie di inadeguatezze della rete di raccolta delle acque, nonché la presenza di macchie nerastre dovute alla contaminazione del terreno da idrocarburi. Dette macchie, come riferisce la stessa esponente (che peraltro ne sottolinea le ridotte dimensioni), erano localizzate presso la tettoia per il carico del gasolio e della benzina agricoli, presso la cisterna n. 3 ed in prossimità del basamento in cemento posto sotto la tettoia dove sono stoccati fusti di olio per motore. I tecnici dell’A.R.P.A.T. constatavano inoltre la presenza di rifiuti nell’area e prelevavano una serie di campioni delle acque presenti nei pozzetti e del terreno, per sottoporli ad analisi (da cui emergeva la contaminazione da idrocarburi dei campioni prelevati).

In base agli accertamenti svolti, visto l’esito delle analisi e tenuto conto dei possibili rischi derivanti dallo sversamento anche accidentale delle materie prime, l’A.R.P.A.T. proponeva, pur in assenza di una normativa regionale sulle acque di dilavamento dei piazzali, di imporre alla società esponente la presentazione di un progetto di messa in sicurezza dei piazzali di movimentazione degli idrocarburi, la messa in sicurezza dei pozzetti di accesso alle cisterne e la rimozione dei rifiuti rinvenuti.

Il Comune di Borgo S. Lorenzo, preso atto degli accertamenti e delle proposte dell’A.R.P.A.T., ha emesso un’ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in loco, nonché altre due ordinanze:

- la n. 197 del 9 luglio 2002, con cui ha ingiunto al legale rappresentante della società di presentare un progetto per la messa in sicurezza dei piazzali annessi all’impianto in questione, interessati alla movimentazione degli idrocarburi, e di realizzare opere di messa in sicurezza delle medesime aree scoperte e della fognatura comunale, assegnando un termine di novanta giorni per l’esecuzione di quanto ordinato;

- la n. 202 dell’11 luglio 2002, con cui ha diffidato il legale rappresentante della società a procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 (avente ad oggetto gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate) ed in specie a presentare il piano della caratterizzazione, redatto secondo i criteri di cui all’All. 4 del d.m. n. 471/1999.

La prima ordinanza, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Tecnico, è stata adottata ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); la seconda, sottoscritta dal Sindaco, è stata invece adottata ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L..

Avverso le suddette due ordinanze è insorta la Mugello Petroli S.r.l., impugnandole rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe.

In particolare, con il ricorso R.G. n. 2164/2002 la società ha impugnato l’ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, chiedendone l’annullamento e deducendo, a supporto del gravame, i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per perplessità, incompetenza, per l’incertezza dell’organo che ha assunto l’ordinanza impugnata, sottoscritta dal Sindaco, ma recante nell’epigrafe l’indicazione “Il Dirigente del Servizio Tecnico”;

- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, errore, difetto di motivazione, nonché incompetenza, perché, anche a voler configurare l’ordinanza come adottata dal Sindaco ex art. 50 T.U.E.L., mancherebbero, comunque, i presupposti per emanare un provvedimento contingibile ed urgente, né l’ordinanza gravata avrebbe il prescritto carattere della provvisorietà;

- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per non essere stata fornita alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e perché detta comunicazione non potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti dai tecnici dell’A.R.P.A.T., né il relativo obbligo potrebbe ritenersi escluso in ragione della natura contingibile ed urgente dell’ordinanza gravata;

- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, del d.m. n. 471/1999 e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore, poiché nel caso di specie le macchie scure accertate sarebbero state provocate dallo spargimento di bitume a freddo al fine di costipare il terreno, sicché non vi sarebbe contaminazione alcuna; d’altronde, il superamento dei limiti consentiti riguarderebbe porzioni ridottissime di terreno e non comporterebbe alcun pericolo concreto ed attuale di inquinamento.

Con il ricorso R.G. n. 2165/2002 la società ha, poi, impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 197 del 9 luglio 2002, anche in questo chiedendone l’annullamento. A supporto del gravame, ha formulato le seguenti censure:

- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per non essere stata fornita alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e perché detta comunicazione non potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.;

- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999, nonché eccesso di potere per perplessità, difetto di motivazione e di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, ineseguibilità, per non avere il Comune precisato gli interventi costituenti oggetto dell’ordine impartito e giacché nel caso di specie dovrebbe escludersi tanto che siano stati disposti interventi di messa in sicurezza d’emergenza, quanto che si versi nell’ipotesi di messa in sicurezza permanente; inoltre, il fatto che non sussista una normativa sulle acque di dilavamento renderebbe incerto il contenuto dell’ordine impartito e lo scopo con esso perseguito.

Si è costituito il Comune di Borgo S. Lorenzo, depositando in prossimità dell’udienza pubblica una memoria unica per le due cause, con cui ha eccepito:

a) quanto al ricorso R.G. n. 2164/2002, in via preliminare l’improcedibilità dello stesso, per avere la società ricorrente presentato – in ottemperanza all’ordinanza gravata – il piano di caratterizzazione, approvato con determinazione dirigenziale n. 459 del 3 agosto 2005 (contenente, altresì, l’ordine di esecuzione del piano), rimasta inoppugnata. Un ulteriore motivo di improcedibilità discenderebbe, inoltre, dalla mancata impugnazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Regione con deliberazione n. 566/2004, che classifica l’area della ricorrente quale sito inquinato da bonificare. Nel merito, il Comune ha, poi, eccepito l’infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del gravame;

b) quanto al ricorso R.G. n. 2165/2002, l’infondatezza delle doglianze con esso formulate (la prima delle quali è comune al ricorso precedente), chiedendo la reiezione del gravame.

La società ha replicato con distinte memorie, evidenziando di aver trasferito nel 2006 la sua attività in altra sede ed insistendo per l’accoglimento di ambedue i ricorsi.

All’udienza pubblica del 20 maggio 2010 le cause sono state trattenute in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso R.G. n. 2164/2002 si impugna l’ordinanza sindacale recante diffida alla ricorrente a presentare, in relazione all’area di sua proprietà oggetto dei sopralluoghi ad opera dell’A.R.P.A.T. che ne hanno accertato la situazione di inquinamento, un piano di caratterizzazione, da predisporre secondo i criteri di cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999. Con il ricorso R.G. n. 2165/2002 viene, invece, impugnato il provvedimento dirigenziale recante, in relazione alla suddetta area, ordine alla ricorrente di presentare un progetto di messa in sicurezza dei piazzali e di eseguire le opere di messa in sicurezza delle stesse aree scoperte e della fognatura comunale.

In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi suindicati, in ragione dei palesi motivi di connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi.

Iniziando l’analisi dal ricorso R.G. n. 2164/2002, il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità dello stesso, formulata dalla difesa comunale.

Invero, l’improcedibilità non si può desumere dal sopraggiunto trasferimento dell’attività aziendale in altra sede, atteso che, a tacer d’altro, la ricorrente ha ottemperato all’ordine di presentare il piano di caratterizzazione, sopportando le relative spese. Né la suddetta ottemperanza si può configurare quale acquiescenza al provvedimento impugnato (con conseguente inammissibilità del gravame), in quanto il piano è datato 20 gennaio 2003, quindi la sua redazione è successiva alla proposizione del ricorso (notificato in data 24 ottobre 2002): l’acquiescenza, invece, può essere configurata soltanto allorché il comportamento adesivo si manifesti tra la conoscenza dell’atto ed il momento della sua impugnazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 25 marzo 1991, n. 368; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 aprile 1999, n. 460). Può, inoltre, escludersi che l’improcedibilità si ricolleghi – come pretende il Comune – alla mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 459 del 3 agosto 2005, di approvazione del piano di caratterizzazione. Infatti, la suddetta determinazione rinviene il proprio esclusivo presupposto nell’impugnata ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, avendo questa (come si è detto) imposto alla ricorrente la presentazione del piano de quo: dunque, l’eventuale accoglimento del ricorso, con l’annullamento dell’atto presupposto (l’ordinanza n. 202 cit.), non può, a rigore, che determinare l’automatico travolgimento dell’atto consequenziale (la determinazione dirigenziale di approvazione del piano), pur non impugnato, secondo la regola del cd. effetto caducante (che, per la giurisprudenza, si verifica nei confronti dell’atto consequenziale quando l’atto annullato costituisca il suo unico presupposto giustificativo ed antecedente procedimentale: C.d.S., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4551; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 21416). Per questo profilo, allora, l’eccezione di improcedibilità risulta priva di fondamento.

Va invece condiviso, ad avviso del Collegio, l’ulteriore profilo di improcedibilità che la difesa del Comune di Borgo S. Lorenzo ha eccepito nella propria memoria, attinente l’omessa impugnazione, da parte della ricorrente, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 14 giugno 2004, n. 566; con detta deliberazione è stata attestata la conformità del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze 5 aprile 2004, n. 46, alle prescrizioni dettate dalla Giunta Regionale stessa con il parere di conformità reso attraverso la deliberazione n. 255 del 22 marzo 2004. Il predetto Piano elenca, infatti, tra i siti inquinati da sottoporre a bonifica l’area di proprietà della ricorrente, classificata con il codice FI241 (cfr. doc. 10 del Comune): tuttavia, né la deliberazione della Giunta Regionale n. 566/2004 cit., né, tantomeno, la succitata deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del Piano, sono state impugnate dalla ricorrente, la quale sul punto non ha replicato all’eccezione di controparte. A fronte di tali provvedimenti, ed in forza degli stessi, sussiste l’obbligo per la ricorrente di procedere alla bonifica dell’area, indipendentemente da ogni discussione circa la legittimità del provvedimento in questa sede gravato ed anche nell’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento di questo. Se ne desume la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del gravame, non potendo la ricorrente ricavare dall’eventuale pronuncia di accoglimento del medesimo alcuna utilità, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua (cfr. C.d.S., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402). Nemmeno è ipotizzabile un interesse in relazione a un’eventuale pretesa risarcitoria da parte della società ricorrente, ulteriormente azionabile, avendo questa aderito all’iter procedimentale prospettatole dal Comune, tramite la presentazione del Piano della caratterizzazione. Ne deriva che il ricorso R.G. n. 2164/2002 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in capo alla Mugello Petroli S.r.l..

Venendo all’esame del ricorso R.G. n. 2165/2002, va anzitutto analizzata la doglianza concernente la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione del provvedimento impugnato. Detta omissione – asserisce la ricorrente – non potrebbe reputarsi assorbita dai sopralluoghi effettuati presso l’impianto dai tecnici dell’A.R.P.A.T., poiché gli accertamenti eseguiti da questi ultimi avevano ad oggetto genericamente la verifica delle condizioni di rispetto della normativa ambientale vigente, mentre la società avrebbe dovuto essere messa in grado di conoscere con esattezza quale procedimento, tra i vari possibili, avrebbe preso le mosse dai suddetti accertamenti, onde poter fornire il suo contributo partecipativo.

L’argomentazione appare speciosa e, comunque, non è condivisibile. Invero, la documentazione in atti dimostra che la ricorrente, attraverso i propri legali rappresentanti e dipendenti, ha partecipato a tutti gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T. ed è stata preventivamente avvisata anche della data in cui sarebbero stati esaminati i campioni prelevati. Al riguardo, si richiamano i processi verbali di ispezione e prelievo dei campioni (v. gli allegati al doc. 1 del Comune), da cui si desume la costante presenza di un rappresentante della ditta alle relative operazioni, e le notifiche di avviso di inizio delle analisi (anch’esse prodotte dal Comune in allegato al doc. 1). Vero è che, secondo la giurisprudenza, mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di quest’ultimo (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190): nondimeno, da un lato il caso esaminato dalla decisione ora riportata riguardava taluni accertamenti svolti senza la partecipazione del diretto interessato, mentre nella fattispecie per cui è causa, giova ribadirlo, ai sopralluoghi effettuati hanno preso parte anche i rappresentanti della ricorrente, i quali sono stati parimenti messi in condizione di assistere alle analisi dei campioni prelevati. D’altro lato, la giurisprudenza è costante nell’affermare la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento ove l’interessato sia comunque venuto a conoscenza di elementi che conducono all’apertura di un procedimento con effetti pregiudizievoli nei suoi confronti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3086). Nella fattispecie ora in esame, pertanto, il Comune ben ha potuto prescindere dal dare comunicazione formale dell’avvio del procedimento, avendo la società acquisito aliunde conoscenza dello stesso e comunque in tempo utile per poter partecipare al relativo iter istruttorio, delle cui tappe è stata, anzi, specificamente resa edotta (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 3086/2009, cit.).

Né si può giudicare verosimile l’obiezione per cui non era chiaro di quale procedimento si trattasse, essendo palese che un’attività di controllo del rispetto della normativa ambientale e di accertamento della presenza di tracce di inquinamento, non può che portare – qualora l’istruttoria confermi detta presenza – all’adozione di provvedimenti (quale quello impugnato) con cui si impongono misure di messa in sicurezza (nonché poi di bonifica). E nel caso di specie, tanto le ispezioni eseguite, quanto le analisi effettuate lasciavano ragionevolmente prevedere, per il loro esito, almeno la possibilità, se non la probabilità, dell’adozione di un provvedimento del tipo di quello impugnato.

Ne discende, in ultima analisi, l’infondatezza della doglianza ora analizzata.

Venendo al secondo ed ultimo motivo del ricorso, con lo stesso si deducono l’indeterminatezza del provvedimento gravato, per non avere esso indicato gli interventi da eseguire, ed in ogni caso il suo carattere perplesso, perché gli elementi che connotano la fattispecie farebbero escludere tanto che si tratti di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, quanto che ci si trovi in un’ipotesi di messa in sicurezza permanente. L’illegittimità sarebbe vieppiù dimostrata dalla mancanza di una disciplina a livello regionale per quanto riguarda il dilavamento delle acque – assenza ammessa dalla medesima ordinanza dirigenziale –, che esporrebbe la ricorrente al rischio di realizzare opere successivamente considerate non idonee sotto l’aspetto funzionale.

Le doglianze non possono essere condivise.

Ed invero, ad avviso del Collegio indicazioni pur sommarie sugli interventi da eseguire la ricorrente avrebbe potuto desumerle dalla nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005, prot. n. 10/0008557 DC, richiamata nell’ordinanza impugnata. Detta nota, con cui l’A.R.P.A.T. ha presentato al Comune di Borgo S. Lorenzo le risultanze degli accertamenti effettuati nell’impianto e gli esiti delle analisi dei campioni prelevati, proponendo le misure poi recepite dall’Amministrazione comunale, suggerisce, infatti, la direzione (o meglio, le direzioni) in cui la ricorrente si sarebbe dovuta attivare, elencando analiticamente le criticità riscontrate dai tecnici. In particolare, la nota in parola sottolinea il rischio che i pozzetti grigliati della rete fognaria pubblica, presenti nell’impianto e tramite cui confluiscono nella fognatura comunale le acque di dilavamento dei piazzali della ditta ricorrente, siano interessati da fenomeni di sversamento degli idrocarburi. Evidenzia, altresì, sempre con riguardo ai pozzetti, i rischi connessi alle fessurazioni delle pareti di questi, tali da facilitare la dispersione nel terreno del liquido accumulato nei pozzetti stessi. Altre indicazioni circa gli interventi da realizzare (e neanche tanto sommarie) la ricorrente avrebbe potuto, poi, desumerle dalla stessa ordinanza gravata, lì dove questa sottolinea il pericolo che i piazzali dell’impianto siano interessati da sversamenti accidentali di idrocarburi, peraltro già verificatisi, e la mancanza per tali aree, a fronte di un simile pericolo, di sistemi di regimazione e raccolta, sia per le acque meteoriche sia per le eventuali perdite di gasolio: ciò – in coerenza con i contenuti della nota dell’A.R.P.A.T. sopra richiamata – espone l’impianto al rischio, tenuto ben presente dall’ordinanza dirigenziale, che gli eventuali sversamenti di idrocarburi confluiscano nei pozzetti della rete fognaria pubblica presenti nell’impianto (i cui piazzali risultano attraversati da detta rete). Donde l’infondatezza della doglianza, atteso che – si ribadisce – alla luce delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato e nella nota dell’A.R.PA.T. del 2 maggio 2005 da questa richiamata, la ricorrente era stata messa in grado di comprendere in che direzione (e con che genere di opere) intervenire, trattandosi di realizzare sistemi di raccolta degli sversamenti di materie prime e di messa in sicurezza dei pozzetti rispetto a tali sversamenti.

Quanto ora detto dimostra l’infondatezza, altresì, delle ulteriori censure in cui è articolato il motivo, giacché, in merito alla tipologia di misure da adottare, le stesse devono essere ricondotte alle misure di messa in sicurezza d’emergenza, alla luce della definizione che di queste detta l’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 471/1999 (applicabile al caso in esame in base al principio tempus regit actum), trattandosi di “contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito”. Sul punto, non è fondata l’obiezione della ricorrente concernente il “lunghissimo tempo” trascorso tra gli accertamenti dell’A.R.P.A.T. e l’adozione delle misure, poiché in tal modo si dimentica: a) che l’istruttoria procedimentale non si è esaurita nelle ispezioni ed accertamenti sul posto, essendo stati questi seguiti dalle analisi dei campioni prelevati (svolte in contraddittorio con il privato interessato); b) che, in ogni caso, al Comune di Borgo S. Lorenzo l’esito dell’istruttoria è stato comunicato con la già citata nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 (pervenuta al Comune il successivo 13 maggio), rispetto alla quale l’adozione dell’ordinanza gravata – datata 9 luglio 2002 – non può dirsi certo intervenuta dopo un “lunghissimo” periodo di tempo. Per la stessa ragione, è del tutto inconferente il richiamo, contenuto nella memoria conclusiva della ricorrente, alla sentenza di questa Sezione n. 762/2009 del 6 maggio 2009. L’urgenza del provvedere (al di là dei meri passaggi burocratici) era del resto implicita nella tipologia di rischio prefigurato, come sopra descritto.

In ordine, infine, all’assenza di una normativa regionale sulle acque di dilavamento, è evidente che i paventati rischi di inquinamento della rete fognaria pubblica, conseguenti agli eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi nei piazzali dell’impianto, non consentivano certo di attendere l’adozione di una regolamentazione regionale specifica in proposito. Per questo verso si richiama l’urgenza del provvedere menzionata poc’anzi, che rende legittimo ed anzi doveroso l’intervento prescrittivo del Comune, al di là della sua conformità ad eventuali future discipline, allo stato inesistenti. Del resto, a riprova della legittimità delle scelte della P.A., si osserva che la nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 ha suggerito la possibilità di far riferimento alla normativa sulle acque di dilavamento emanata dalla Regione Lombardia, evidentemente nella prospettiva – ragionevole – che questa possa servire da modello per la regolamentazione toscana.

Anche il motivo di ricorso ora esaminato risulta, pertanto, nel suo complesso infondato.

In definitiva, pertanto, il ricorso R.G. n. 2164/2002 deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso R.G. n. 2165/2002 deve essere respinto perché infondato.

In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese dei due ricorsi così riuniti, spese che, per la parte rimanente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e previa riunione degli stessi, dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 2164/2002 e respinge il ricorso R.G. n. 2165/2002.

Condanna la società ricorrente al pagamento di spese e onorari di causa, che, previa compensazione parziale delle stesse, liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2010