Gip - Tribunale di S. Maria C.V. - Ordinanza 18 settembre 2003
Est. Piccirillo Imp.Fusco Anna +6
Associazioni ambientaliste, costituzione di parte civile
N.
3343/00 R.G.N.R.
N.
2428/00 RG. GIP
TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ufficio
del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA
Il
Giudice dr. Raffaele Piccirillo, sciogliendo la riserva formulata nel corso
dell’udienza preliminare del 15..5.03, sulle eccezioni sollevate dagli avv.ti
Mario PAPA, Paolo DE VITA, SGAMBATO avverso la costituzione di parte civile
della Regiona Campania, della Provincia di Caserta, di Legambiente Campania
Onlus, del Comune di Capua (avv. PAPA), del WWF Campania (avv.
SGAMBATO); udite le controdeduzioni degli avv. ti TREPICCIONE (Comune di Capua),
GULLI’ (Sostituto processuale dell’avv. BALLETTA per la Regione Campania),
ALOIS (WWF Campania), DE GENNARO (Legambiente Campania);
rilevato
che le questioni sollevate ineriscono:
a)
per la Regione Campania, i vizi formali inficianti: la delibera
regionale prodotta dal difensore di parte civile nella quale non sarebbero
indicati i quorum costitutivi e deliberativi di Giunta e mancherebbe la
sottoscrizione del Presidente della Giunta Regionale; la procura speciale a
margine dell’atto di costituzione che non conterrebbe riferimenti alla
delibera legittimante;
b)
per la Provincia di Caserta, vizi formali inerenti la procura speciale
che ometterebbe l’indicazione dell’oggetto e del potere di esercitare
l’azione civile e non proverrebbe da soggetto legittimato alla stregua
dell’art. 87 Co. 2 lett. J dello Statuto Provinciale vigente;
c)
per Legambiente Campania Onlus, omessa indicazione della causa
pretendi; difetto di legitimatio ad processum in ragione della data
di approvazione dello Statuto che sarebbe successiva a quella di consumazione
dei reati e della mancata allegazione dell’assenso della persona offesa richiesto
dall’art. 91 c.p.p.; difetto di legitimatio ad causam, che spetterebbe
esclusivamente allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni
interessati dal fatto lesivo;
d)
per il Comune di Capua, vizio formale della delibera di Giunta che
mancherebbe della sottoscrizione del Sindaco e del Segretario Generale e
inopponibilità nei confronti dei fratelli RAGOSTA in quanto non menzionati
nell’atto deliberativo.
rilevato
che nelle loro repliche i difensori di parte civile hanno sostenuto:
a)
l’irrilevanza della censurata mancanza delle sottoscrizioni relative
alla delibera della Giunta Comunale di Capua, essendo quella allegata all’atto
di costituzione copia conforme munita di attestazione del Segretario Generale
che fa fede anche in ordine alle sottoscrizioni apposte sulla delibera
originale; dal testo della delibera della Giunta Municipale di Capua si evince
chiaramente la volontà dell’ente di .costituirsi, oltre che nei confronti dei
soggetti esplicitamente menzionati, verso i concorrenti nel reato, ivi compresi
quelli solo successivamente individuati e raggiunti dall’imputazione (avv.
TREPICCIONE PER IL Comune di Capua);
b)
l’effetto integrativo della sottoscrizione mancante in calce alla
delibera di Giunta Regionale spiegato dalla sottoscrizione apposta dal
presidente dell’Ente in calce alla Procura Speciale rilasciata a margine
dell’atto di costituzione (avv. GULLI’ per la Regione Campania);
e)
l’effetto integrativo spiegato dalle disposizioni richiamate
all’interno dell’atto di costituzione di parte civile (WWF Campania e
Legambiente Campania);
OSSERVA
1.
A chiarimento di alcune improprietà emerse dal dibattito, va
innanzitutto premesso che le
obiezioni
sollevate dai difensori avverso l’ammissione delle parti civili sopra indicate
vanno qualificate come articolazione di richieste di esclusione delle parti
civili consentite alle parti dall’art. 80 c.p.p., atteso che il sistema
processuale vigente non contempla alcun provvedimento ammissivo della parte
civile limitandosi a disciplinare l’ipotesi patologica della sua esclusione.
Giova
altresì premettere che i poteri cognitivi del Giudice dell’Udienza
Preliminare invocato ai sensi dell’art. 80 cit. non comprendono alcuna
delibazione preliminare di fondatezza dell’azione civile in sé considerata ma
unicamente una statuizione sull’ ammissibilità della sua insinuazione nella
sede penale: limite questo che è attestato testualmente dall’art. 88 c.p.p.
che esclude qualsiasi ripercussione della decisione reiettiva della richiesta di
esclusione ‘sulla successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno’ e che, nel contempo, non collega al provvedimento
di esclusione alcuna preclusione alla riproposizione dell’azione nella sede
propria, come invece sarebbe coerente con un sistema che ammettesse in questa
sede una pronuncia di manifesta infondatezza dell’azione.
Esclusa
qualsiasi valutazione sull’azione in senso sostanziale, il sindacato
del Giudice deve allora limitarsi, oltre che alla tempestività dell’atto di
costituzione e al catalogo di requisiti formali dettato dall’art. 78 c.p.p.,
alle precondizioni processuali rappresentate:
a)
dall’astratta risarcibilità del danno prospettato;
b)
della legitimatio ad causam
c)
della legitimatio ad processum,
d)
dell’interesse ad agire.
2.
La questione formale inerente la sottoscrizione della delibera n. 5123/02 del
25.10.02 della Regione Campania avente ad oggetto la costituzione di parte
civile dell’ente territoriale e la nomina dell’avv. BALLETTA quale
procuratore speciale va risolta tenendo conto della sottoscrizione del
Presidente e del Segretario Generale apposta in calce alla copia conforme
dell’atto deliberativo prodotta dall’avv. GULLI’ all’udienza del 15.5.03.
Da detta copia risulta anche l’elencazione degli assessori presenti alla
seduta di Giunta che soddisfa i quorum deliberativi la cui mancata indicazione
è stata lamentata dall’avv. PAPA. L’attestazione del Dirigente del Servizio
Affari Generali concernente la conformità della delibera prodotta in copia
all’originale esistente presso quell’Ufficio fa fede dell’autenticità
dell’atto rispetto al quale quello lacunoso prodotto all’udienza precedente
costituiva evidentemente copia di una bozza di processo verbale (come si evince
dalla mancanza del numero progressivo e della data della seduta).
Analogo
discorso deve svolgersi per la delibera della Giunta Comunale di Capua n. 244
del 29.12.99 prodotta in copia dal Difensore. Questo atto reca l’indicazione
delle sottoscrizioni del sindaco e del segretario generale (Il Sindaco
f.to Aldo Mariano - Il
Segretario Generale f.to dott. Eduardo Oliva ) che, attesa l’attestazione
di conformità all’originale sottoscritta dal Segretario Comunale in data
3.1.00, deve ritenersi corrispondente al contenuto degli atti originali
sottoscritti dai soggetti competenti. Anche questo atto contiene l’indicazione
degli assessori presenti alla seduta di giunta e consente il controllo del
quorum richiesto dalla legge per l’adozione.
Quanto
all’omessa indicazione dell’atto deliberativo collegiale nelle procure
speciali rilasciate dal Sindaco di Capua e dal Presidente della Regione
Campania, basta rilevare che trattasi di procure rilasciate ‘a margine
dell’atto di costituzione di parte civile sottoscritte con firme autenticate
dai difensori nominati e richiamanti il procedimento penale di cui all’atto di
costituzione nel quale si fa esplicita menzione delle delibere.
Nessuna
norma del resto prescrive che la procura speciale debba contenere indicazioni in
ordine all’atto autorizzativi dell’organo collegiale, avendosi unicamente
riguardo all’indicazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai
quali si riferisce che appare indiscutibile nei casi di specie (v. art. 122
c.p.p.).
L’indicazione
in questione è presente anche nella procura speciale rilasciata dal Presidente
dell’amministrazione Provinciale di Caserta in calce all’atto di
costituzione di parte civile. La procura infatti si riferisce espressamente al
procedimento penale n. 2428/00 R.G. a carico di FUSCO Anna e altri, riferimento
con il quale deve intendersi sinteticamente richiamato l’oggetto del giudizio
nel cui ambito il potere di rappresentanza processuale risulta conferito al
difensore.
Per
quanto poi concerne la competenza del soggetto che autorizzò il Presidente
della Provincia a costituirsi parte civile e a nominare l’avv. BUONPANE, il
provvedimento del Direttore Generale GIOIELLI espressamente richiama le fonti
normative e statutarie dalle quali discende il potere esercitato con la
disposizione n. 161 del 21.10.02.
3.
Venendo al merito delle questioni proposte in tema di legitimatio ad causam delle
associazioni ambientaliste qui costituite (WWF Campania e Legambiente Campania),
deve innanzitutto rilevarsi che trattasi di associazioni individuate alla
stregua dell’art. 13 della legge n. 349/86, così come attuata con D.M.
20.2.87.
Tanto
premesso, questo Giudice ritiene che le associazioni in questione non siano
legittimate all’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno
ambientale una volta che siano costituiti in giudizio tutti gli enti
territoriali ai quali l’art. 18/3 della legge n. 349/86 demanda la tutela
risarcitoria, anche in sede penale, avverso le compromissioni che riguardano
beni incidenti sugli enti stessi.
In
tal senso depone il contenuto testuale della norma citata, da leggersi in
coordinamento con i commi 4o e 5o dell’art. 18
nel quale si assegnano alle associazioni individuate poteri di iniziativa e di
intervento diversi dall’azione civile e segnatamente: poteri di denuncia dei
fatti lesivi, di sollecitazione degli enti preposti, di ricorso in sede
amministrativa avverso atti illegittimi, di intervento nel giudizio.
Né
possono condividersi quegli orientamenti che leggono in senso atecnico il
concetto di intervento utilizzato dal legislatore dell’86 (Cass., III,
17.3.92, Ginatta; Cass., VI, 14.10.88, Zorzi; Cass., III, 1.3.88, Hampe Wilfred).
Queste
interpretazioni paiono recessive rispetto ad alcuni dati sistematici quali:
a)
l’art. 109 bis del D.L. 18.6.86 n. 282 che è quasi coevo rispetto alla
legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente e che, in tema di misure urgenti
in tema di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari,
espressamente attribuisce alle associazioni dei consumatori e dei produttori la
facoltà di ‘costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di un
danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente
decreto’;
b)
la chiarissima specificazione dell’istituto dell’intervento in sede
penale che deriva dagli artt. 91 - 95 c.p.p. che si presenta come decisamente
alternativo ed eterogeneo rispetto a quello della costituzione di parte civile;
e)
la Relazione Ministeriale al progetto preliminare e al testo definitivo
del codice di procedura penale nella quale si spiega che le norme dell’art. 91
c.p.p. hanno inteso assegnare alle associazioni senza scopo di lucro
riconosciute prima della commissione del fatto ‘una loro sfera di azione
processuale che... tende a realizzare, mediante forme di adesione all’attività
del P.M. ovvero di controllo su di essa, una sporta di contributo
all’esercizio e al proseguimento dell’azione penale’: il che dimostra
l’intento del legislatore processuale di prendere atto e non modificare i dati
chiarissimi della legge n. 349/86.
d)
l’art. 4/3 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che stabilisce una
legittimazione esclusivamente surrogatoria delle associazioni in questione
quando prevede che esse possano ‘proporre le azioni risarcitorie di
competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia,
conseguenti a danno ambientale’ e che ’l’eventuale risarcimento è
liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
a favore o a carico dell’associazione’.
La
giustificazione razionale di detta limitazione è stata chiaramente individuata
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 641/87 in cui si riconduce agli
schemi della responsabilità aquiliana la compromissione dell’ambiente ‘cagiuonata
da fatti commissivi e omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di
protezione e tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse’, compromissioni
che, vanificando le finalità protettive, di per sé costituiscono danno. Ciò
detto però la Corte individua esclusivamente nello ‘Stato e negli enti
minori’ i soggetti che — ‘in quanto funzionalmente preposti alla
tutela delle collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e
degli interessi all’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del
territorio’ -sono legittimati ad agire.’
Non pare a questo Giudice che la
questione risenta dell’importante sentenza SS. UU. 500/99 che ha introdotto la
tutela risarcitoria degli interessi legittimi, se si considera che l’interesse
ambientale perseguito statutariamente dalle organizzazioni in questione si
atteggia al più come interesse diffuso, per definizione, adespota e
insuscettibile di compromissione diretta e immediata.
Tutto
questo per dire che appaiono fondate le eccezioni dei difensori degli imputati
quando escludono la legittimazione delle associazioni ambientaliste a far valere
in via risarcitoria il danno ambientale per il quale si sono già
attivati gli enti territoriali.
3.
Ciò non toglie che i comportamenti ascritti agli odierni imputati potrebbero
aver leso diritti soggettivi propri delle associazioni in questione, e in
particolare i diritti al conseguimento degli scopi statutari e alla salvaguardia
della propria immagine così come icasticamente definiti da un giudice di
merito:
‘si
ipotizzi il caso di un ‘associazione il cui scopo è in sintonia con primari
valori costituzionali sia presente sul territorio e sia impegnata in opere di
sensibilizzazione e denuncia... se detta associazione vede ogni suo sforzo
vanificato da quelle condotte contro le quali statutariamente si batte, finirà
sempre più con l’assumere, agli occhi di tanti, una connotazione meramente
simbolica, di bandiera, di sterile testimonianza, se non con il divenire oggetto
di velata irrisione per l’utopismo dei suoi fini’ (GIP Venezia,
19.9.01).
Naturalmente
detta tipologia di danno e di diritto leso, non essendo implicitamente e
inscindibilmente correlata ai reati contestati, postula che nella prospettazione
della causa pretendi, le parti private deducano dati concreti capaci di
avvalorare qualcosa di più di ‘un mero collegamento astratto e ideologico
tra gli enti associativi e gli interessi lesi dall’azione criminosa’ e
che rappresentino iniziative fattive intraprese per la salvaguardia dell’area
sulla quale incisero i fatti oggetto delle imputazioni.
Il
requisito in questione è certamente integrato dall’atto di costituzione del
WWF Campania in cui non mancano concreti riferimenti agli sforzi profusi e alle ‘ingentissime
risorse umane e finanziarie’ impiegate dall’associazione nell’area de
qua.
Naturalmente
tali sforzi dovranno essere adeguatamente provati nel giudizio finale di
fondatezza della pretesa risarcitoria; ma la loro prospettazione basta a
supportare la legitimatio ad causam cui il Giudice deve limitare il suo
sindacato in questa sede.
Non
si ravvisano analoghe specificazioni nell’atto di costituzione di Legambiente
Campania che perciò dev’essere allo stato esclusa dal giudizio per
inconferenza del petitum sostanziale rispetto alla pretesa astrattamente
attivabile.
P.Q.M.
Esclude
la parte civile Legambiente Campania Onlus.
Rigetta
per il resto le eccezioni difensive con le precisazioni sopra svolte.
Santa
Maria Capua Vetere, 18 settembre 2003
Il
Giudice
Dr. Raffaele
Piccirillo