TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del 28 giugno 2010
Caccia e animali. Transito con armi in area protetta.

La conoscenza dell'esistenza di un area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fattio che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00500/2010 REG.SEN.
N. 00391/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
Gianni Tondo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;


contro


Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

nei confronti di

Ente Parco delle Prealpi Giulie;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 7/08 dd. 16.7.2008, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare di primo grado, n. 55/08, oggetto anch'essa del presente gravame, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. - Col presente ricorso viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’istante avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio venatorio sull’intero territorio regionale per il periodo 1 - 30 ottobre 2008, irrogata dalla Commissione Disciplinare di primo grado e confermata, in data 16.7.08, dalla Commissione Disciplinare d’appello.

1.1. - In data 23.12.07, le Guardie Forestali contestavano al ricorrente, in località Cuel Lung Basso, la violazione dell’art. 15 del D.P.G.R. n. 306/99, per aver lo stesso introdotto un’arma da caccia all’interno del perimetro del Parco delle Prealpi Giulie. Veniva quindi aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare di primo grado per violazione dell’art. 11, comma 3, della L.394/91.

L’istante, pur non contestando il fatto materiale, si difendeva affermando di non trovarsi entro il perimetro del Parco.

La Commissione disattendeva la sua prospettazione e irrogava la sanzione della sospensione dall’attività venatoria per 30 giorni; sanzione confermata, con l’atto qui impugnato, dalla Commissione Disciplinare d’appello, in sede di ricorso gerarchico.

1.2. - Questi i motivi:

1) violazione dell’art. 42 della L.r. 42/96 e dell’art. 12 del Regolamento n. 0306/99. Travisamento di fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

2) Violazione dei principi in tema di giusto procedimento di cui all’art. 18 della L. 241/90; travisamento di fatto e carenza di motivazione.

2. - L’Amministrazione costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso non è fondato.

Col primo motivo, l’istante lamenta la difficoltà di conoscere i confini esatti del Parco (ove ammette non essere consentito transitare con armi da caccia), in quanto non vi è, il loco, un’adeguata tabellazione informativa.

Il confine delle aree del Parco, infatti, si può conoscere solo esaminando la cartografia, con le indicazioni tecniche topografiche, pubblicata sul Bollettino Ufficiale. Dalla pubblicazione derivano un onere e una presunzione di conoscenza che, in realtà, sono difficili da ottenere in assenza di cartelli di delimitazione delle aree protette.

Inoltre, la previsione cartografica a dimensione 1: 25.000, indica la perimetrazione del Parco con una linea continua, di colore rosso, di spessore tale da ingenerare dubbi sulla sua reale ampiezza, cosicchè lo sconfinamento di pochi metri (come è avvenuto nel caso di specie) è difficile da provare.

Secondo l’istante, infatti, le Guardie Forestali lo avrebbero fermato mentre, su di una strada esterna al Parco, stava raggiungendo in auto uno stavolo di sua proprietà, ugualmente posto in area esterna alla zona protetta. All’uopo, dimette una relazione tecnica, a firma del geometra Luigino Patat, che ricostruisce la posizione esatta delle linee di confine del Parco e comprova il suo assunto.

Conclude affermando che non vi sarebbero quindi stati elementi sufficientemente precisi perché lo stesso “si sentisse oggettivamente a conoscenza del fatto che l’area in cui si è verificato il contestato accertamento rientrasse nell’area del Parco Naturale”. Se così non si dovesse ritenere, ci si troverebbe in presenza di un- inammissibile -caso di responsabilità oggettiva.

Da ultimo, osserva il ricorrente, va sottolineato che, quando è stato fermato, non stava cacciando, ma solo percorrendo una strada comunale (come consentito anche dal Regolamento) per dirigersi verso un’altra zona ove la caccia è libera.

3.1. - Il Collegio osserva, innanzi tutto, la contraddittorietà delle difese prospettate: da un lato, infatti, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della situazione di oggettiva difficoltà di conoscere gli esatti confini dell’area del Parco, dall’altro afferma senza meno di essere stato fermato in area esterna alla zona protetta.

3.1.1.- A sostegno della prima affermazione, porta anche un atto del Tribunale di Udine di annullamento del provvedimento di convalida, da parte del GIP, del sequestro preventivo di un fucile da caccia di sua proprietà avvenuto in occasione di un successivo, analogo, episodio.

Il documento dimesso è, nella specie, irrilevante per un triplice ordine di ragioni: non riguarda lo stesso episodio; concerne la fattispecie penale (e non quella amministrativa) di cui sembra adombrare la mancanza di elemento soggettivo; e, infine, non è dato sapere l’esatta dinamica dei fatti.

3.2. - Dal verbale redatto in data 23.12.08 dalle Guardie Forestali (intervenute su segnalazione di un terzo), risulta che la vettura dell’istante “proveniente da Cuel Lung Alto era transitata all’interno del Parco Regionale delle Prealpi Giulie in cui vige il divieto di introduzione di armi”; il fucile, che si “trovava occultato sotto il sedile posteriore della vettura”, veniva rinvenuto nel corso dell’ispezione, “dopo che il Tondo aveva negato la presenza di armi a bordo del veicolo stesso” e si era, in un primo tempo, rifiutato di consentirne la perquisizione.

A sua discolpa, il ricorrente (come risulta dallo stesso verbale) affermava di trovarsi al di fuori dell’area del Parco e che, se vi era entrato, lo aveva fatto perché “invitato dalla persona che” lo aveva fermato, cioè dalla Guardia Forestale.

La Commissione Disciplinare di primo grado - dato atto che è incontroverso che il fatto è avvenuto in località “Stavoli Polde”, riteneva le difese esperite dal ricorrente inattendibili sia perché dalla cartografia ufficiale che reca la perimetrazione del Parco “risulta in modo chiaro e inequivocabile che il tragitto compiuto dall’autovettura del Tondo, evidenziato con il tratto blu nella cartografia allegata al rapporto di servizio, è stato effettuato entro il Parco” (merita sottolineare che quanto accertato dalle Guardie Forestali è consacrato in un atto pubblico sorretto da fede privilegiata, che può essere demolito solo con la querela di falso); sia perché “non vi è ragione di privilegiare le risultanze tecniche di parte (cioè la perizia del geometra Patat) assunte in carenza di contraddittorio, rispetto a quanto evidenziato in modo palese dal documento pubblico ufficiale”; sia, infine, perché “il comportamento tenuto dal ricorrente… e l’occultamento dell’arma all’interno dell’autovettura suscitano notevoli perplessità e inducono a ritenere che l’incolpato avesse buone ragioni per temere controlli da parte degli organi di vigilanza”.

3.3. - In sede di ricorso gerarchico, l’istante cambiava leggermente la sua versione, ammettendo che se sconfinamento vi è stato, era solo “di pochi metri”.

La Commissione d’appello ribadisce quanto già ritenuto da quella di primo grado, aggiungendo che l’istante, per sua ammissione, proveniva dalla località Cuel Lung Alto, “che incontrovertibilmente rientra nel perimetro del Parco”.

La Regione, per parte sua, fa presente che il ricorrente è sicuramente a conoscenza degli esatti confini del Parco, istituito sin dal 1996, con la L.r. 42/96, sia perchè è un cacciatore la cui conoscenza di luoghi è doverosa ai fini di un lecito esercizio dell’attività venatoria, sia infine perché lo stesso appartiene “ad una Riserva di Caccia sul cui territorio insiste un’area protetta e in ragione dl fatto che l’area protetta è posta a pochi metri dalla sua proprietà”.

3.5. - Il Collegio ritiene che le difese esperite dal ricorrente siano prive di fondamento: la ricostruzione in fatto prova che si trovava entro il perimetro dell’area protetta, la cui conoscenza, da un lato, si presume avendo avuto i confini del Parco la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale; dall’altro deve comunque ritenersi sussistente, perché il soggetto risiede in loco e, essendo cacciatore e Socio dal 1991 della Riserva di Moggio, deve essere a conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.

Del tutto correttamente, la Commissione di primo e secondo grado ha dato prevalenza alla cartografia ufficiale piuttosto che al documento di parte, privo di ogni valore legale.

Giustamente, inoltre, è stato dato adeguato rilievo al comportamento incoerente e contraddittorio del ricorrente stesso, che ha dapprima cercato di evitare la perquisizione negando la presenza dell’arma; quando il fucile è stato rinvenuto, occultato sotto il sedile, ha dichiarato di essere entrato nell’area del Parco solo perché invitato dalle guardie forestali e, infine, ha sostenuto di non esservi entrato affatto.

In definitiva, il primo motivo va respinto.

3.6. - Col secondo, lamenta che non siano stati presi in adeguata considerazione i rilievi tecnici svolti dal geometra Patat e si sia omessa una più puntuale istruttoria volta ad accertare il preciso stato dei luoghi. Lamenta inoltre che il procedimento disciplinare non sia stato sospeso in attesa dell’accertamento dei fatti in sede penale.

Anche questo motivo va disatteso.

Infatti, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non era che i confini del Parco sono imprecisi a causa della larghezza della linea di delimitazione riportata nella cartografia ufficiale (cosa sulla quale si può convenire), ma che il luogo preciso in cui si sono svolti i fatti era esterno all’area del Parco.

Tale dimostrazione non è stata raggiunta.

Né sussiste obbligo di legge, per l’Amministrazione, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa delle risultanze di quello penale.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente FF
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010