TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59
Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l\'attuazione di obblighi comunitari e l\'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita\' europee».
GU n. 132 del 7-6-2008

ATTENZIONE: Contiene modifiche al D.Lv. 152/06, al D.Lv. 36/2003, al D.Lv. 209/03 (ed altro ancora)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e\' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell\'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull\'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, nonche\'
dell\'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l\'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifice sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell\'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
omissis
        
                               Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione
della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.
Procedura di infrazione n. 2004/59

1. All\'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e\' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del
23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purche\' non si verifichi un ulteriore deterioramento
dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono
stato di qualita\' ambientale non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l\'elenco delle misure, la necessita\' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la
giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella
attuazione delle misure, nonche\' il relativo calendario di attuazione
delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla
lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
b) il comma 7 e\' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell\'impatto
antropico rilevato ai sensi dell\'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di
prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano
ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell\'attivita\'
umana o dell\'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro stato di qualita\', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell\'attivita\' umana o
dell\'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell\'ambito della revisione
di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 e\' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l\'incapacita\' di
impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l\'incapacita\' di impedire il deterioramento da uno stato
elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita\' sostenibili di sviluppo umano purche\' sussistano le
seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l\'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per l\'ambiente e la societa\', risultanti dal conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita\' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell\'art. 77, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in
materia ambientale» cosi\' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 77. (Individuazione e perseguimento
dell\'obiettivo di qualita\' ambientale). - 1. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati gia\' acquisiti e dei
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli
articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano
provveduto identificano per ciascun corpo idrico
significativo, o parte di esso, la classe di qualita\'
corrispondente ad una di quelle indicate nell\'allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualita\' ambientale di cui all\'art. 76, comma 4, lettere a)
e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove
fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita\' di
bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
l\'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell\'obiettivo di qualita\' ambientale
corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre
2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
"sufficiente" di cui all\'allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
conformi agli obiettivi e agli standard di qualita\' fissati
nell\'allegato 1 alla parte terza del presente decreto,
secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di settore a norma della quale
le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al
raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull\'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita\' per le quali l\'acqua e\'
accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la
produzione di energia o l\'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione
dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita\' sostenibili di sviluppo umano
ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per
motivi di fattibilita\' tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un\'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il
termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire
gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche\' non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del
buono stato di qualita\' ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei
seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici
possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini
fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il
miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni
sono espressamente indicate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo
corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di
cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
d) l\'elenco delle misure, la necessita\' delle stesse
per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
nella attuazione delle misure, nonche\' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
devono essere aggiornate nel riesame dei piani;
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell\'impatto antropico rilevato ai sensi
dell\'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socio-economica non
consente di prevedere altre opzioni significativamente
migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il
migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell\'attivita\' umana o
dell\'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche
minime alloro stato di qualita\', tenuto conto degli impatti
che non potevano ragionevolmente essere evitati per la
natura dell\'attivita\' umana o dell\'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione
del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli
articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell\'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e\' consentita
purche\' essi non comportino l\'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui
alla lettera b) del medesimo comma 7, purche\' non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla parte terza del presente decreto in altri corpi
idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli
usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche\' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore
eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
violente e siccita\' prolungate, o conseguente a incidenti
ragionevolmente imprevedibili, non da\' luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche\' ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad
impedire l\'ulteriore deterioramento dello stato di qualita\'
dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all\'art. 76 ed al presente
articolo in altri corpi idrici non interessati alla
circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita\' del corpo idrico
una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all\'art. 76, comma 4, lettera a),
venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo
idrico, non appena cio\' sia ragionevolmente fattibile, lo
stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
misure adottate o da adottare sia inserita nel eccessivo
aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del
presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque
superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l\'incapacita\' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo
sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l\'incapacita\' di impedire il deterioramento da uno
stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico
superficiale sia dovuto a nuove attivita\' sostenibili di
sviluppo umano purche\' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per
mitigare l\'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei
piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse
pubblico ed i vantaggi per l\'ambiente e la societa\',
risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti
dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita\' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere
conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.».



omissis


                               Art. 6.
; Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
all\'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa
alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell\'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonche\' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura
di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.
Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora
nell\'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482

1. All\'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l\'autorita\' competente approva i
piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le
discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la
data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine per l\'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo\'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l\'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All\'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e\' soppressa.


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell\'art. 17 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa al discariche di
rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo
2003, n. 59, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
discariche gia\' autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e\' consentito lo
smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle
condizioni e dei limiti di accettabilita\' previsti dalla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all\'art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonche\' dalle
deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II
categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il titolare dell\'autorizzazione di cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all\'autorita\' competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all\'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l\'autorita\' competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell\'esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalita\' di esecuzione e il
termine finale per l\'ultimazione degli stessi, che non puo\'
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel
provvedimento l\'autorita\' competente prevede anche
l\'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all\'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell\'autorita\' competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l\'autorita\' competente
approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del
comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per
quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l\'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo\' essere successivo
al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al
comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di
adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
per l\'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al
1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al
1° ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l\'autorita\' competente prescrive modalita\' e tempi
di chiusura della discarica, conformemente all\'art. 12,
comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita\'
previsti dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
Ministro dell\'ambiente;
c) l\'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l\'articolo 28, del
decreto legislativo n. 22 del e successive modificazioni;
d) l\'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente
disciplina.».
- Si riporta il testo vigente dell\'art. 3 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione
ella direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e
della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell\'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche\' allo smaltimento dei
rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175, S.O., cosi\' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o
«AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all\'allegato 1A e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed
elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi
dell\'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 22 del 1999»,
inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali
di consumo che sono parte integrante del prodotto nel
momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) (soppressa);
d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la
quantita\' e la nocivita\' per l\'ambiente dei RAEE e dei
materiali e delle sostanze che li compongono;
e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i
loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il
quale le apparecchiature erano state originariamente
concepite, compresa l\'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla
loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori,
ai riciclatori o ai fabbricanti;
f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo
produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia;
g) «recupero di energia»: l\'utilizzo di rifiuti
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante
incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con
recupero del calore;
h) «recupero»: le operazioni indicate all\'allegato C
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) «smaltimento»: le operazioni indicate
all\'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) «trattamento»: le attivita\' eseguite dopo la
consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono
tutte o alcune delle seguenti attivita\': eliminazione degli
inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione,
recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del RAEE;
m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed
elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e\'
considerato «produttore» se l\'apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio
nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell\'ambito di un\'attivita\' professionale e ne opera la
commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate esclusivamente all\'esportazione e\'
produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini
del presente decreto non e\' considerato produttore chi
fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma
di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita\' di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni, che, nell\'ambito di un\'attivita\'
commerciale, fornisce un\'apparecchiatura elettrica od
elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all\'art. 6, comma 1, lettera b);
o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo
analoghi, per natura e per quantita\', a quelli originati
dai nuclei domestici;
p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle
attivita\' amministrative ed economiche, diversi da quelli
di cui alla lettera o);
q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 13 agosto 2005;
r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i
preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa
vigente;
s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o
accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita\' di trasferimento della
proprieta\' di tale apparecchiatura;
t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e
strutture per la raccolta separata ed il deposito
temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica
amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento
e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee
dei RAEE presso i centri di raccolta.».


                               Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE,
relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa
C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all\'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui
all\'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:
«all\'articolo 5, comma 15,»;
b) all\'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad eccezione di quelli per cui e\' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all\'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all\'articolo 5,
comma 3.»;
c) all\'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai
gestori degli impianti».


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 10 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
definiti all\'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi
componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il
veicolo e\' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
di vita e dal fatto che esso e\' dotato di componenti
forniti dal produttore o di altri componenti il cui
montaggio, come ricambio, e\' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
disposizioni di cui all\'art. 5, commi 1 e 3, all\'art. 5,
comma 15, e all\'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall\'art. 4,
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni di cui all\'art. 7 sul reimpiego e sul
recupero.
4. E\' fatta salva la normativa vigente in materia, in
particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni
atmosferiche e sonore, nonche\' di protezione del suolo e
delle acque.».
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e\' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo\'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all\'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all\'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui e\' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando,
direttamente o indirettamente, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all\'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche\' dell\'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell\'automercato
effettua, con le modalita\' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell\'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta\' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all\'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche\' dall\'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta\', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo\' essere cancellato dal P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell\'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell\'automercato sull\'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita\'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1922, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e\'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell\'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell\'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalla responsabilita\' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta\' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita\' stabiliti in
conformita\' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita\' di autoriparazione,
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, devono consegnare, ove cio\' sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelle per cui e\' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, ad un centro di
raccolta di cui all\'art. 5, comma 3.».
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall\'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
su supporto informatico, richieste dai gestori degli
impianti di trattamento e autorizzati. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l\'ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».





omissis
                           Art. 8-octies.
Modifica all\'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato
nell\'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179

(( 1. All\'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
e successive modificazioni, il comma 1 e\' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico
almeno sette giorni all\'anno, che espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita\', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche\' al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni». ))


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell\'art. 2 del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73 recante: Attuazione della
direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. (Definizioni e ambito di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si
intende qualsiasi struttura pubblica o privata con
carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e
amministrata per il pubblico almeno sette giorni all\'anno,
che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche,
anche nati e allevati in cattivita\', appartenenti, in
particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di
cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, nonche\' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite
alla cura della fauna selvatica di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le
strutture che detengono animali appartenenti a specie delle
classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale
per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi\',
escluse le strutture di natura scientifica che detengono
animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche\' le
strutture che espongono un numero di esemplari o di specie
giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle
finalita\' di cui all\'art. 1 e tale da non compromettere
dette finalita\', da individuarsi con provvedimento del
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle politiche
agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione
scientifica di cui all\'art. 4, comma 5, della legge
11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura
interessata.».


omissis

                              Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara\' presentato alle Camere per la conversione in legge.