Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 il DDL sugli "Ecoreati":
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA
Pubblichiamo il testo (NON ufficiale) del DDL sugli "Ecoreati" ringraziando Legambiente per l'informazione.
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La "scheda di sintesi" diffusa dal Governo è scaricabile qui
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo VI del Libro Secondo del Codice Penale, è inserito il seguente: «TITOLO VI-bis. DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE»;
b) dopo l’articolo 452, sono inseriti i seguenti:
E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque con una azione od omissione anche in violazione di disposizioni normative illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:
a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria;
Articolo 452-ter (Danno ambientale. Pericolo per la vita o l’incolumità personale)
Nei casi previsti dall’articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Se dalla illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
Chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro.
Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.
La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema.
Articolo 452-quinqies (Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna)
Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente:
a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale;
b) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna.
Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo.
Articolo 452-sexies (Circostanze aggravanti)
Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell’ambiente:
a) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
b) deriva dall’immissione di radiazioni ionizzanti.
Articolo 452-septies (Traffico illecito di rifiuti)
Chiunque illegittimamente, con una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila euro.
Se la condotta di cui al comma 1 ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro.
Se la condotta di cui al comma 1 ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro.
Le pene di cui ai commi che precedono sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:
a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria;
Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l’aumento non può essere comunque inferiore ad un terzo.
Articolo 452-octies (Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono)
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:
a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria.
Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da quindicimila a centomila euro.
Articolo 452-nonies (Delitti ambientali in forma organizzata)
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall’articolo 416 sono aumentate di un terzo.
Quando taluno dei reati previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell’articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell’associazione di cui all’articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l’aumento non può comunque essere inferiore a un terzo.
Articolo 452-decies – (Frode in materia ambientale).
Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a diecimila euro.
Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da cinquemila a ventimila euro.
Articolo 452-undecies (Impedimento al controllo)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o immutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l’attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 452-duodecies (Delitti colposi contro l’ambiente)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai predetti articoli è diminuita della metà.
Articolo 452-terdecies (Pene accessorie. Confisca)
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:
1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3) la incapacita` di contrattare con la pubblica amministrazione.
La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-quaterdecies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Alla condanna ovvero all’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all’articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell’art. 240, comma 2.
Alla condanna ovvero all’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all’articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all’Operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.
Articolo 452-quaterdecies (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi)
Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197.
L’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell’Autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 452 – quinquiesdecies (Ravvedimento operoso)
Le pene previste per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell’individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell’evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
Articolo 452-sexiesdecies (Causa di non punibilità)
Non è punibile l’autore di taluno dei fatti previsti dai precedenti articoli del presente titolo, che volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocati prima che sia esercitata l’azione penale».
c) al Titolo VIII, Capi I, del Libro II del codice penale, dopo l’articolo 498, è inserito il seguente:
Chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l’utilizzo da parte della collettività, gli enti pubblici o imprese di rilevante interesse, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro».
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« 25-sexies - (Reati ambientali).
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali ed amministrativi in materia di difesa dell’ambiente e del territorio, nonchè la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi .Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Nell’esercizio della delega di cui al punto 1, il Governo si atterrà inoltre ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;
2) disciplina del principio di specialità tra sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;
3) previsione di una procedura di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, analogamente a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. Nell’esercizio del potere di delega, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della presente legge, tutte le modifiche necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l’assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche alla luce della normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell’ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quelle di entrata in vigore del decreto o dei decreti delegati.
(Clausola di invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 3.