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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 29 Dicembre 2003

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi
pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

omissis

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005.
Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.

 

Art. 10

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene.

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita
al 31 marzo 2004.

 

omissis

Art. 14.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.

 

Art. 15.

Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell'Unione europea.

omissis

Art. 19.

Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei
comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'.

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare
allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi'
come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.

omissis

 

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli Castelli