TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.».

 

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
   Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma  1,
e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione  anaerobica
della  frazione  organica  derivante  dai  rifiuti  nelle   aree   di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza  di  comprovati
motivi di natura tecnica, in altre  aree  confinanti,  acquisite  dal
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo
1 del  decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1.». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  primo  periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro»; 
  b) al secondo periodo: 
  1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le  seguenti:
«ed espropriazione»; 
  2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
  3) dopo le  parole:  «al  patrimonio  pubblico»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
  4)  dopo  le  parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite   le
seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le
procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
  c) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «La  procedura
per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di
VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
integrata.»; 
  d) al settimo periodo,  le  parole:  «A  tale  fine,  i  commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui
al presente comma». 
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  26  novembre
2010, n. 196, convertito, con modificazioni,  con  legge  24  gennaio
2011, n. 1, le parole «Il Governo promuove, nell'ambito di una seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente  convocata
anche in via  d'urgenza,  su  richiesta  della  regione,  un  accordo
interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti  campani  anche  in
altre regioni.» sono sostituite con le seguenti: «Lo  smaltimento  in
altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformita' al principio di
leale collaborazione, mediante intesa tra la regione  Campania  e  la
singola regione interessata». )) 
  3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013. 
  (( 3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre
di ogni anno, a decorrere dal  2012,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  presenta  alle  Camere  una
relazione  recante  l'aggiornamento  del   programma   nazionale   di
prevenzione  dei  rifiuti  e  contenente  anche   l'indicazione   dei
risultati raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti». 
  3-ter.  Al  fine  di  assicurare   l'integrale   attuazione   delle
disposizioni dettate dall'articolo  195  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni  di
emergenza nel territorio  nazionale  connesse  all'insufficienza  dei
sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente  alle  Camere,
entro e non oltre il 31  dicembre  di  ciascun  anno,  una  relazione
recante l'indicazione dei dati relativi alla  gestione  dei  rifiuti,
alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio
nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento  degli  obiettivi
prescritti  dalla  normativa   nazionale   e   comunitaria,   nonche'
l'individuazione delle eventuali situazioni  di  criticita'  e  delle
misure atte a fronteggiarle. )) 
  4. (soppresso). 

        
                    Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-ter   del
          decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90  (Misure  straordinarie
          per fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento
          dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
          di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14  luglio  2008,  n.  123,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6-ter (Disciplina tecnica per il trattamento  dei
          rifiuti). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure
          di  valutazione  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   e'
          autorizzato,  presso  gli   impianti   ivi   indicati,   il
          trattamento meccanico dei  rifiuti  urbani,  per  i  quali,
          all'esito delle relative lavorazioni, si  applica  in  ogni
          caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina
          prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12,  CER  19.12.02,
          CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono
          altresi'  autorizzate  le  attivita'  di  stoccaggio  e  di
          trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER
          19.05.03, previa autorizzazione regionale,  possono  essere
          impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale  per
          la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse,
          di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di
          copertura giornaliera per  gli  impianti  di  discarica  in
          esercizio. 
              1-bis.  Per  garantire   la   complementare   dotazione
          impiantistica ai processi di lavorazione  effettuati  negli
          impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione
          di  impianti  di  digestione  anaerobica   della   frazione
          organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei
          predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi
          di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite  dal
          commissario straordinario nominato ai  sensi  del  comma  2
          dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011,
          n. 1. 
              2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in  deroga
          alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte  IV  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  i  rifiuti
          comunque provenienti dagli impianti di cui al comma  1  del
          presente articolo sono destinati ad attivita'  di  recupero
          ovvero  di  smaltimento  secondo  quanto   previsto   dagli
          allegati B e C alla parte  IV  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini
          delle successive  fasi  di  gestione,  detti  rifiuti  sono
          sempre assimilati, per quanto  previsto  dall'articolo  184
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  16
          gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice
          CER 20.03.01.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196   (Disposizioni
          relative al  subentro  delle  amministrazioni  territoriali
          della regione Campania  nelle  attivita'  di  gestione  del
          ciclo   integrato    dei    rifiuti),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24  gennaio  2011,  n.  1,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «2. Al fine di garantire la realizzazione  urgente  dei
          siti da destinare  a  discarica,  nonche'  ad  impianti  di
          trattamento o di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania, il Presidente della Regione, ferme  le  procedure
          amministrative e gli atti gia' posti  in  essere,  procede,
          sentiti le Province e gli  enti  locali  interessati,  alla
          nomina, per la durata  massima  di  ventiquattro  mesi,  di
          commissari straordinari, da individuare  fra  il  personale
          della carriera prefettizia o  fra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
          fra i professori universitari ordinari  con  documentata  e
          specifica  competenza  nel  settore  dell'impiantistica  di
          trattamento dei rifiuti, che  abbiano  adeguate  competenze
          tecnico-giuridiche,    i    quali,    con    funzioni    di
          amministrazione  aggiudicatrice,  individuano  il  soggetto
          aggiudicatario  sulla  base   delle   previsioni   di   cui
          all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le
          aree occorrenti, assumendo  le  necessarie  determinazioni,
          anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita'  delle
          aree  medesime,  e  conseguendo  le  autorizzazioni  e   le
          certificazioni    pertinenti.     All'individuazione     ed
          espropriazione di ulteriori aree dove  realizzare  siti  da
          destinare a discarica  anche  tra  le  cave  abbandonate  o
          dismesse con priorita' per quelle acquisite  al  patrimonio
          pubblico, nonche'  alla  conseguente  attivazione  ed  allo
          svolgimento  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  a  tali
          compiti,  provvede,  sentiti  le  province   e   i   comuni
          interessati, il commissario straordinario  individuato,  ai
          sensi  del  periodo  precedente,  fra  il  personale  della
          carriera prefettizia anche esercitando in  via  sostitutiva
          le funzioni attribuite in materia ai predetti  enti  ed  in
          deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
          con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
          articoli 2, commi 1, 2 e 3,  e  18,  del  decreto-legge  23
          maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le  procedure
          di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma, con oneri a carico  dell'aggiudicatario.  In  deroga
          alle disposizioni  relative  alla  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA) di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  nonche'   alla   pertinente   legislazione
          regionale  in  materia,   per   la   valutazione   relativa
          all'apertura  delle  discariche   e   all'esercizio   degli
          impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
          del  presente  comma  procedono  alla  convocazione   della
          conferenza di  servizi,  che  e'  tenuta  a  rilasciare  il
          proprio parere entro e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          convocazione. Qualora il parere reso  dalla  conferenza  di
          servizi non intervenga nei termini  previsti  dal  presente
          comma,  il  Consiglio  dei  Ministri,   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine
          al rilascio della VIA entro i sette giorni  successivi.  La
          procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale per l'apertura delle  discariche  e  l'esercizio
          degli  impianti  di  cui  alla  presente  disposizione   e'
          coordinata  nell'ambito  del  procedimento  di  VIA  e   il
          provvedimento finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
          integrata. Qualora  il  parere  reso  dalla  conferenza  di
          servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si  esprime
          entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di  cui
          al presente comma svolgono, in luogo del  Presidente  della
          regione  Campania,   le   funzioni   gia'   attribuite   al
          Sottosegretario  di  Stato  di  cui  all'articolo   1   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   123,
          avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni  contenute
          nel presente comma, degli  uffici  della  Regione  e  delle
          Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica e nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo
          finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
          I termini  dei  procedimenti  relativi  al  rilascio  delle
          autorizzazioni,  di  certificazioni  e   di   nulla   osta,
          pertinenti all'individuazione delle aree di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          citato decreto-legge n. 196 del 2010, come modificato dalla
          presente legge: 
              «7. Fino alla  completa  realizzazione  degli  impianti
          necessari per la chiusura del ciclo integrato  di  gestione
          dei   rifiuti   nella   regione   Campania   previsti   dal
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  123,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, ove si  verifichi  la
          non autosufficienza del sistema  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani non pericolosi prodotti in  Campania,  tale  da  non
          poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti
          nella stessa Regione. Lo smaltimento in  altre  regioni  di
          tali rifiuti avviene, in conformita' al principio di  leale
          collaborazione, mediante intesa tra la regione  Campania  e
          la singola regione interessata. L'attuazione  del  presente
          comma non comporta nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          30 dicembre 2009,  n.  195  (Disposizioni  urgenti  per  la
          cessazione dello stato di emergenza in materia  di  rifiuti
          nella  regione  Campania,  per  l'avvio  della  fase   post
          emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  altre
          disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri ed alla protezione  civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'  il
          seguente: 
              «5. Nelle more  del  completamento  degli  impianti  di
          compostaggio nella regione  Campania,  e  per  le  esigenze
          della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti
          di  compostaggio  in  esercizio  sul  territorio  nazionale
          possono  aumentare   la   propria   autorizzata   capacita'
          ricettiva e di trattamento sino all'8  per  cento.  Con  la
          stessa decorrenza cessano gli effetti delle  ordinanze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 180,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              «1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre  2012,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.Entro  il
          31  dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2012,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   presenta   alle   Camere   una   relazione   recante
          l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione  dei
          rifiuti e  contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati
          raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
          perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.». 
              - Il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' il seguente: 
              «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando
          le  ulteriori  competenze  statali  previste  da   speciali
          disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
          presente decreto, spettano allo Stato: 
              a) le funzioni di indirizzo e coordinamento  necessarie
          all'attuazione della parte quarta del presente decreto,  da
          esercitare ai sensi dell'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, nei limiti di quanto  stabilito  dall'articolo
          8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
              b)  la  definizione  dei  criteri  generali   e   delle
          metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; 
              b-bis)  la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sui  contenuti  minimi
          delle autorizzazioni rilasciate  ai  sensi  degli  articoli
          208, 215 e 216; 
              b-ter)  la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  per  le  attivita'  di
          recupero energetico dei rifiuti; 
              c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
          prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme  di
          deposito  cauzionale  sui  beni  immessi  al  consumo,   la
          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurne    la
          pericolosita'; 
              d) l'individuazione dei flussi omogenei  di  produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano  le  maggiori  difficolta'  di   smaltimento   o
          particolari possibilita' di recupero sia  per  le  sostanze
          impiegate  nei  prodotti  base   sia   per   la   quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi: 
              e) l'adozione di criteri generali per la  redazione  di
          piani di settore  per  la  riduzione,  il  riciclaggio,  il
          recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
              f) l'individuazione, nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero  e
          di  smaltimento  di  preminente  interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del  paese;
          l'individuazione  e'   operata,   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, e  inserito  nel  Documento  di  programmazione
          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti
          necessari per la loro  realizzazione.  Nell'individuare  le
          infrastrutture e gli  insediamenti  strategici  di  cui  al
          presente comma il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale.  Il  Governo  indica  nel   disegno   di   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  le  risorse
          necessarie, anche ai fini  dell'erogazione  dei  contributi
          compensativi a favore degli enti locali,  che  integrano  i
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili; 
              g) la  definizione,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni,  di  un  piano  nazionale  di
          comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
          operata,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, a mezzo di un Programma,  formulato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          inserito     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti
          necessari per la realizzazione; 
              h) l'indicazione delle misure atte ad  incoraggiare  la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
              i) l'individuazione delle iniziative  e  delle  azioni,
          anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
          di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali
          recuperati dai rifiuti ed il loro impiego  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e dei soggetti  economici,  anche
          ai sensi dell'articolo 52,  comma  56,  lettera  a),  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio  2003,
          n. 203; 
              l)  l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita'   dei
          servizi di gestione dei rifiuti; 
              m) la determinazione di criteri generali, differenziati
          per i rifiuti urbani e per  i  rifiuti  speciali,  ai  fini
          della elaborazione dei piani regionali di cui  all'articolo
          199  con  particolare  riferimento   alla   determinazione,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
          guida  per  la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
          ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e  per
          il coordinamento dei piani stessi; 
              n) la  determinazione,  relativamente  all'assegnazione
          della concessione del servizio per  la  gestione  integrata
          dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, delle  linee  guida  per  la  definizione  delle  gare
          d'appalto, ed in particolare dei  requisiti  di  ammissione
          delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche   con
          riferimento agli elementi economici relativi agli  impianti
          esistenti; 
              o)  la  determinazione,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
          i modi della cooperazione fra gli enti  locali,  anche  con
          riferimento alla  riscossione  della  tariffa  sui  rifiuti
          urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
          secondo criteri di trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita'; 
              p) l'indicazione dei  criteri  generali  relativi  alle
          caratteristiche delle aree non idonee  alla  localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
              q) l'indicazione  dei  criteri  generali,  ivi  inclusa
          l'emanazione    di    specifiche    linee    guida,     per
          l'organizzazione    e    l'attuazione    della     raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
              r)  la  determinazione,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  delle  linee  guida,  dei  criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche' la determinazione dei criteri per  individuare  gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; 
              s) la determinazione delle metodologie di calcolo e  la
          definizione  di  materiale   riciclato   per   l'attuazione
          dell'articolo 196, comma 1, lettera p); 
              t)  l'adeguamento  della  parte  quarta  del   presente
          decreto alle direttive, alle decisioni  ed  ai  regolamenti
          dell'Unione europea. 
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
              a) l'indicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai  sensi  dell'articolo
          178, comma 5; 
              b)  l'adozione  delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
              c) la determinazione dei  limiti  di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
              d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
          recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei  prodotti
          contenenti   amianto,   mediante   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive; 
              e)  la  determinazione  dei   criteri   qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  sono  definiti,  entro
          novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai  rifiuti
          urbani; 
              f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
              g) la determinazione dei requisiti  e  delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione  delle  garanzie  finanziarie  in  favore
          delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
          soggetti   obbligati   all'iscrizione   all'Albo   di   cui
          all'articolo 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9
          dello stesso articolo; 
              h) la definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'articolo 193  e  la  regolamentazione
          del trasporto dei rifiuti; 
              i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che  per
          comprovate  ragioni  tecniche,  ambientali  ed   economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
              l) l'adozione di un modello uniforme  del  registro  di
          cui all'articolo 190 e la definizione  delle  modalita'  di
          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
              m)   l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici    ed
          elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
              n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
          presente decreto; 
              o) l'adozione delle norme tecniche, delle  modalita'  e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico  come  fertilizzante,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  e  del  prodotto  di
          qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
              p) l'autorizzazione allo smaltimento di  rifiuti  nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta
          dell'autorita' marittima nella cui zona  di  competenza  si
          trova il porto  piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere
          effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto  da  cui
          parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
              q)  l'individuazione  della   misura   delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
              r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
          norme comunitarie ed  anche  in  deroga  alle  disposizioni
          della parte  quarta  del  presente  decreto,  di  forme  di
          semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  per  la
          raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di  rifiuti
          destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
          finali dei beni che originano i rifiuti ai  produttori,  ai
          distributori,  a   coloro   che   svolgono   attivita'   di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni stessi o ad impianti autorizzati  alle  operazioni  di
          recupero di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e  R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  da
          adottarsi con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente disciplina; 
              s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
              t) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          di una codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e
          smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi  da
          parte delle autorita' competenti, anche  in  conformita'  a
          quanto disciplinato in materia dalla direttiva  2008/12/CE,
          e sue modificazioni; 
              u)  individuazione  dei  contenuti  tecnici  minimi  da
          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli
          articoli 208, 209, 211; 
              v) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
          per la classificazione  dei  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'allegato D della parta quarta del presente decreto. 
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma  1
          sono esercitate ai sensi della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive,  della  salute  e  dell'interno,   sentite   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del  presente  decreto,  le  norme  regolamentari  e
          tecniche  di  cui  al  comma  2  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
          predette  norme  riguardino  i  rifiuti  agricoli   ed   il
          trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con  i
          Ministri delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza  e
          dell'accertamento  degli  illeciti  in   violazione   della
          normativa in materia di rifiuti nonche'  della  repressione
          dei traffici illeciti  e  degli  smaltimenti  illegali  dei
          rifiuti provvedono il Comando carabinieri  tutela  ambiente
          (C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'
          altresi' intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato  e
          possono concorrere la Guardia di finanza e  la  Polizia  di
          Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 

        
      
 
                            (( Art. 1-bis 
 
 
 Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori  di  Acerra
(NA) e Salerno». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  n.  90  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  123  del  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  16  gennaio  2008,  n.  3641,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20  del  24  gennaio  2008,  e
dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 aprile  2008,  n.  3669,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  101  del  30  aprile  2008,  circa  la   realizzazione
dell'impianto di termo distribuzione nel comune di Salerno». 
  3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  123  del  2008,  le
parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite  dalle  seguenti:
«per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8». 
  4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, e successive modificazioni, le parole:  «31  gennaio  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». 
  5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90
del 2008,  l'impianto  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  e'
realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla
pianificazione regionale». )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge  n.  90  del  2008,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Termovalorizzatori di Acerra (NA) e  Salerno).
          - 1. Al fine di consentire il pieno rientro  dall'emergenza
          nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania,  in  deroga  al  parere  della   Commissione   di
          valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio  2005,
          fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e  quelle
          concernenti le implementazioni impiantistiche  migliorative
          contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti  di
          emissione  ivi  previsti,   e'   autorizzato,   presso   il
          termovalorizzatore  di  Acerra,  il  conferimento   ed   il
          trattamento dei  rifiuti  aventi  i  seguenti  codici  CER:
          19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99,
          per  un  quantitativo  massimo  complessivo  annuo  pari  a
          600.000 tonnellate. 
              2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo  18
          febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e  tenuto
          conto  del  parere  della  Commissione  di  valutazione  di
          impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo,
          nonche'  della  consultazione  gia'  intervenuta   con   la
          popolazione interessata,  e'  autorizzato  l'esercizio  del
          termovalorizzatore  di  Acerra,  fatti  salvi   i   rinnovi
          autorizzativi  periodici  previsti   dal   citato   decreto
          legislativo. 
              2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato  mette
          a  disposizione  tutte  le  informazioni   riguardanti   le
          autorizzazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  e  le  relative
          procedure,   e   ne   informa   la   Commissione    europea
          conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e  successive
          modificazioni. 
              3.  Resta  fermo  quanto   previsto   dall'articolo   3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
          gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 20 del 24 gennaio 2008,  e  dall'articolo  2,  comma  2,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
          aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.  101  del  30  aprile  2008,  circa   la   realizzazione
          dell'impianto  di  termo  distribuzione   nel   comune   di
          Salerno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  90  del  2008,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 8-bis (Misure per favorire la  realizzazione  dei
          termovalorizzatori). - 1. Per  superare  la  situazione  di
          emergenza   e   per   assicurare   un'adeguata    capacita'
          complessiva  di  smaltimento  dei   rifiuti   prodotti   in
          Campania,   per   gli   impianti   di   termovalorizzazione
          localizzati nei territori dei comuni di Salerno,  Napoli  e
          per quello previsto dal comma  1-bis  dell'articolo  8,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, su proposta motivata del  Sottosegretario  di  Stato,
          definisce, con riferimento alla parte organica dei  rifiuti
          stessi, le condizioni e le  modalita'  per  concedere,  con
          propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
          competenza  statale  previsti   dalla   deliberazione   del
          Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile  1992,
          anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e al comma 137 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla
          presente legge: 
              «1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta'  del
          termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania,  previa
          intesa con la Regione stessa,  o  ad  altro  ente  pubblico
          anche  non  territoriale,  ovvero   alla   Presidenza   del
          Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile o a soggetto privato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  6-bis,
          del citato decreto-legge n. 195 del 2009,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «6-bis. Al fine di assicurare la  compiuta  ed  urgente
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis,
          del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero  e
          smaltimento dei rifiuti e' realizzato  nel  territorio  del
          comune  di  Giugliano,  conformemente  alla  pianificazione
          regionale.». 

        
      
                               Art. 2 
 
(( Disposizioni in  materia  di  commercializzazione  di  sacchi  per
  asporto merci nel rispetto dell'ambiente 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al comma  2  limitatamente  alla
commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati
con polimeri conformi  alla  norma  armonizzata  UNI  EN  13432:2002,
secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli
riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano  maniglia
esterna alla dimensione utile del sacco e spessore  superiore  a  200
micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se  destinati  ad
altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che
abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco  e  spessore
superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e  60  micron
se destinati agli altri usi. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  con  decreto  di
natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico,  sentite
le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto
dell'Unione europea, da adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il  trattamento
dei rifiuti, prevista dall'articolo 179  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  possono  essere  individuate  le   eventuali
ulteriori   caratteristiche   tecniche    ai    fini    della    loro
commercializzazione,  anche  prevedendo  forme  di  promozione  della
riconversione degli impianti esistenti, nonche',  in  ogni  caso,  le
modalita' di informazione ai  consumatori,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per favorire il riutilizzo del  materiale  plastico  proveniente
dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati  con  polimeri  non
conformi alla norma armonizzata UNI EN  13432:2002  devono  contenere
una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del
30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di  cui  al
periodo precedente puo' essere annualmente elevata  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio  e  il
recupero dei rifiuti  di  imballaggi  in  plastica  -  COREPLA  e  le
associazioni dei produttori. 
  4. A decorrere dal 31 dicembre  2013,  la  commercializzazione  dei
sacchi non conformi a quanto  prescritto  dal  presente  articolo  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino  al  quadruplo  del
massimo se la violazione del divieto riguarda  quantita'  ingenti  di
sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per
cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo  restando  quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e  degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto
dall'articolo 17 della legge n.  689  del  1981  e'  presentato  alla
camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione. )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Il testo del comma 1130, dell'articolo 1, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 23,  comma
          21-novies,  del  decreto-legge  1  luglio  2009,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e' il seguente: 
              «1130. Il programma di cui al comma 1129, definito  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
          parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   e'
          finalizzato  ad  individuare  le   misure   da   introdurre
          progressivamente  nell'ordinamento  interno  al   fine   di
          giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1°  gennaio
          2011,   della    commercializzazione    di    sacchi    non
          biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano
          entro  tale  data,  ai  criteri  fissati  dalla   normativa
          comunitaria e dalle  norme  tecniche  approvate  a  livello
          comunitario.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  179  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e' il seguente: 
              «Art. 179 (Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
              a) prevenzione; 
              b) preparazione per il riutilizzo; 
              c) riciclaggio; 
              d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
          energia; 
              e) smaltimento. 
              2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
              3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia  giustificato,
          nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
          in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
          della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
          il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
          vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
          compresi la fattibilita'  tecnica  e  la  protezione  delle
          risorse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
          riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
          opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
          dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
          protezione della salute umana e dell'ambiente. 
              5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
              a) la promozione dello sviluppo di  tecnologie  pulite,
          che  permettano  un  uso  piu'  razionale  e  un   maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
              b)  la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica   e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
              c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
          per l'eliminazione di  sostanze  pericolose  contenute  nei
          rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
              d) la  determinazione  di  condizioni  di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
              e)  l'impiego  dei  rifiuti  per   la   produzione   di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
              6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
              7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
              8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  13  e  17  della
          citata legge n. 689 del 1981: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'articolo  333  e  del  primo  e  secondo  comma  dell'
          articolo 334 del codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto dall'articolo  13  deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
          Con  il  decreto  indicato  nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 

        
      
                               Art. 3 
 
(( Interpretazione   autentica   dell'articolo   185   del    decreto
  legislativo n. 152 del 2006, disposizioni  in  materia  di  matrici
  materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti 
 
  1. Ferma restando la disciplina in materia di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  2. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati  dal  decreto  di  attuazione   dell'articolo   49   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la  realizzazione
di riempimenti  e  rilevati,  non  assimilabili  per  caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2  del  presente  articolo,  le   matrici   materiali   di   riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo  185,  commi  1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono considerate  sottoprodotti  solo  se
ricorrono le  condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  dopo  la  parola:  «suolo»  sono  inserite  le
seguenti: «, materiali di riporto». 
  5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati  alle  norme  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del  presente  decreto  sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 
  6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Se  un  rifiuto  e'
identificato  come  pericoloso  mediante  riferimento   specifico   o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come  pericoloso
solo  se  le  sostanze  raggiungono  determinate  concentrazioni  (ad
esempio, percentuale in  peso),  tali  da  conferire  al  rifiuto  in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.  Per  le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11,  di  cui  all'allegato  I,  si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente  allegato.  Per  le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I  la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.  Nelle
more dell'emanazione da parte del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio  e  del  Mare  di  uno  specifico  decreto  che
stabilisca   la   procedura   tecnica   per   l'attribuzione    della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto  Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo  ADR  per  la
classe 9 - M6 e M7.». )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              -  Il  testo  dell'articolo  185  del  citato   decreto
          legislativo n 152 del 2006 e' il seguente: 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di  applicazione).  -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
              a) le emissioni costituite da effluenti gassosi  emessi
          nell'atmosfera  e  il  biossido  di  carbonio  catturato  e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
              b) il terreno (in situ), inclusi il  suolo  contaminato
          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al
          terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli  239
          e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; 
              c) il suolo non  contaminato  e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
              d) i rifiuti radioattivi; 
              e) i materiali esplosivi in disuso; 
              f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,
          lettera  b),  paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          utilizzati in agricoltura,  nella  selvicoltura  o  per  la
          produzione di energia da tale biomassa mediante processi  o
          metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
          pericolo la salute umana. 
              2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre
          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
              a) le acque di scarico; 
              b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
              c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
          macellazione, compresi gli animali abbattuti per  eradicare
          epizoozie, e smaltite in conformita' del  regolamento  (CE)
          n. 1774/2002; 
              d)   i   rifiuti    risultanti    dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati all'interno  di  acque  superficiali  ai
          fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
              4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale
          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli
          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai
          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera
          a), 184-bis e 184-ter.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   49   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'): 
              «Art. 49 (Utilizzo  terre  e  rocce  da  scavo).  -  1.
          L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  240,  comma  1,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo, si definiscono: 
                a)   sito:   l'area   o   porzione   di   territorio,
          geograficamente  definita  e  determinata,   intesa   nelle
          diverse matrici ambientali (suolo,  materiali  di  riporto,
          sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva   delle
          eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  264  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 264 (Abrogazione di  norme).  -  1.  A  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente  decreto  restano  o  sono  abrogati,  escluse  le
          disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore
          vigenza: 
              a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
              b)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre 1982, n. 915; 
              c)  il  decreto-legge  9  settembre   1988,   n.   397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  ad  eccezione  dell'articolo  9  e  dell'articolo
          9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al  fine
          di  assicurare  che  non  vi  sia   alcuna   soluzione   di
          continuita' nel passaggio dalla  preesistente  normativa  a
          quella prevista dalla parte quarta del presente decreto,  i
          provvedimenti  attuativi  dell'articolo  9-quinquies,   del
          decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n,   475,
          continuano ad applicarsi  sino  alla  data  di  entrata  in
          vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi  previsti
          dalla parte quarta del presente decreto; 
              d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  ad
          eccezione  degli  articoli  1,  1-bis,  1-ter,  1-quater  e
          1-quinquies; 
              e)  il  decreto-legge  14  dicembre   1988,   n.   527,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  febbraio
          1988, n. 45; 
              f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
              g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
              h) l'articolo 5, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994; 
              i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Al
          fine di assicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di
          continuita' nel passaggio dalla  preesistente  normativa  a
          quella prevista dalla parte quarta del presente decreto,  i
          provvedimenti attuativi del citato  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsi  sino  alla
          data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
          attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
              l) l'articolo 14 del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.
          138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14  della
          legge 8 agosto 2002, n. 178; 
              m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge  21  novembre
          2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti  di
          cui all'articolo 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola:
          "CONAI"; 
              n) lettera soppressa dall'articolo 2, comma 44, decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 
              o) gli articoli 4, 5,  8,  12,  14  e  15  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai  fini
          della gestione degli oli usati,  fino  al  conseguimento  o
          diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
          per un periodo comunque non superiore ad un triennio  dalla
          data della sua entrata in vigore, tutte  le  autorizzazioni
          concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta
          del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
          compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16
          maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare  che  non  vi
          sia  soluzione   di   continuita'   nel   passaggio   dalla
          preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta
          del   presente   decreto,   i    provvedimenti    attuativi
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
          n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data  di  entrata
          in  vigore  dei  corrispondenti   provvedimenti   attuativi
          previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
              p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
              2. Il Governo, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
          del   presente   decreto,   su   proposta   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          il Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          trenta giorni dalla trasmissione del relativo  schema  alle
          Camere, apposito regolamento con il quale sono  individuati
          gli  ulteriori  atti   normativi   incompatibili   con   le
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto,
          che sono abrogati con effetto  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento medesimo. 
              2-bis. Le integrazioni e le  modifiche  degli  allegati
          alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
          dei siti inquinati del presente decreto sono  adottate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro dello sviluppo  economico,  previo
          parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato D alla Parte IV del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Allegato D 
              Elenco  dei  rifiuti  istituto  dalla  Decisione  della
          Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 
              INTRODUZIONE 
              Il  presente  elenco  armonizzato  di  rifiuti   verra'
          rivisto periodicamente, sulla base delle  nuove  conoscenze
          ed in particolare  di  quelle  prodotte  dall'attivita'  di
          ricerca,  e  se  necessario   modificato   in   conformita'
          dell'articolo 39 della direttiva  2008/98/CE.  L'inclusione
          di una sostanza o di un oggetto nell'elenco  non  significa
          che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o  un
          oggetto e' considerato un rifiuto  solo  se  rientra  nella
          definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della  direttiva
          2008/98/CE. 
              1. Ai  rifiuti  inclusi  nell'elenco  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione
          che non trovino applicazione le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE. 
              2. I diversi tipi di rifiuto inclusi  nell'elenco  sono
          definiti specificatamente mediante un codice  a  sei  cifre
          per ogni  singolo  rifiuto  e  i  corrispondenti  codici  a
          quattro e  a  due  cifre  per  i  rispettivi  capitoli.  Di
          conseguenza,  per  identificare  un   rifiuto   nell'elenco
          occorre procedere come segue: 
              3.  Identificare  la  fonte  che  genera   il   rifiuto
          consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17  a  20
          per risalire al codice a sei cifre riferito al  rifiuto  in
          questione, ad eccezione dei codici  dei  suddetti  capitoli
          che  terminano  con  le  cifre  99.  E'  possibile  che  un
          determinato impianto o stabilimento debba  classificare  le
          proprie  attivita'  riferendosi  a  capitoli  diversi.  Per
          esempio  un  fabbricante  di  automobili  puo'  reperire  i
          rifiuti che produce sia  nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla
          lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
          nel capitolo  11  (rifiuti  inorganici  contenenti  metalli
          provenienti da trattamento  e  ricopertura  di  metalli)  o
          ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in
          funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti
          di imballaggio oggetto di raccolta differenziata  (comprese
          combinazioni di diversi  materiali  di  imballaggio)  vanno
          classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 
              3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o  da
          17 a 20 si presta per la classificazione di un  determinato
          rifiuto, occorre esaminare i  capitoli  13,  14  e  15  per
          identificare il codice corretto. 
              3.2. Se nessuno  di  questi  codici  risulta  adeguato,
          occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui  al
          capitolo 16. 
              3.3. Se un determinato rifiuto  non  e'  classificabile
          neppure  mediante  i  codici  del  capitolo   16,   occorre
          utilizzare   il   codice   99   (rifiuti   non   altrimenti
          specificati)  preceduto  dalle  cifre  del   capitolo   che
          corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1. 
              3.4.  I  rifiuti  contrassegnati  nell'elenco  con   un
          asterisco  "*"  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della
          direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni
          della  medesima  direttiva,  a  condizione  che  non  trovi
          applicazione l'articolo 20. Si  ritiene  che  tali  rifiuti
          presentino   una   o    piu'    caratteristiche    indicate
          nell'Allegato  III  della  direttiva   2008/98/CE   e,   in
          riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e  H11  del  medesimo
          allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
              - punto di infiammabilita' < o = 55 °C, 
              - una o piu' sostanze classificate come molto  tossiche
          in concentrazione totale > o = 0,1%, 
              - una o piu' sostanze  classificate  come  tossiche  in
          concentrazione totale > o = 3%, 
              - una o  piu'  sostanze  classificate  come  nocive  in
          concentrazione totale > o = 25%, 
              - una o piu' sostanze corrosive classificate  come  R35
          in concentrazione totale > o = 1%, 
              - una o piu' sostanze corrosive classificate  come  R34
          in concentrazione totale > o = 5%, 
              - una o piu' sostanze irritanti classificate  come  R41
          in concentrazione totale > o = 10%, 
              - una o piu' sostanze irritanti classificate come  R36,
          R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, 
              - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie
          1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, 
              - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria
          3) in concentrazione > o = 1%, 
              - una sostanza riconosciuta come tossica per  il  ciclo
          riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o  R61
          in concentrazione > o = 0,5%, 
              - una sostanza riconosciuta come tossica per  il  ciclo
          riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o  R63  in
          concentrazione > o = 5%, 
              -  una  sostanza  mutagena  della  categoria  1   o   2
          classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, 
              - una sostanza mutagena della categoria 3  classificata
          come R40 in concentrazione > o = 1%. 
              Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa»
          si intende qualsiasi sostanza che e' o  sara'  classificata
          come pericolosa  ai  sensi  della  direttiva  67/548/CEE  e
          successive modifiche;  per  «metallo  pesante»  si  intende
          qualunque composto di antimonio,  arsenico,  cadmio,  cromo
          (VI), rame, piombo, mercurio,  nichel,  selenio,  tellurio,
          tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in
          forme metalliche classificate come pericolose. 
              5.  Se  un  rifiuto  e'  identificato  come  pericoloso
          mediante  riferimento  specifico  o  generico  a   sostanze
          pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le
          sostanze   raggiungono   determinate   concentrazioni   (ad
          esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
          in  questione  una  o  piu'   delle   proprieta'   di   cui
          all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a  H8,  H10  e
          H11, di cui all'allegato I, si applica quanto  previsto  al
          punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
          H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la  decisione
          2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.  Nelle
          more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e
          della Tutela del Territorio e del  Mare  di  uno  specifico
          decreto   che   stabilisca   la   procedura   tecnica   per
          l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il  parere
          dell'ISPRA (Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale), tale caratteristica  viene  attribuita
          ai rifiuti secondo le modalita'  dell'accordo  ADR  per  la
          classe 9 - M6 e M7. 
              6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi  i
          rifiuti che, pur non figurando come  tali  nell'elenco  dei
          rifiuti, presentano una o piu' caratteristiche  fra  quelle
          elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica  senza
          indugio tali casi alla Commissione. Esso li  iscrive  nella
          relazione di cui all'articolo 37, paragrafo  1,  fornendole
          tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche
          ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale
          adeguamento. 
              7.  Uno  Stato  membro  puo'   considerare   come   non
          pericoloso  uno  specifico  rifiuto  che   nell'elenco   e'
          indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano
          che  esso  non  possiede  nessuna   delle   caratteristiche
          elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica  senza
          indugio tali casi  alla  Commissione  fornendole  tutte  le
          prove  necessarie.  Alla  luce  delle  notifiche  ricevute,
          l'elenco   e'   riesaminato   per   deciderne   l'eventuale
          adeguamento. 
              8.  Come  dichiarato  in  uno  dei  considerando  della
          direttiva   99/45/CE,   occorre    riconoscere    che    le
          caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione
          precisa   delle   loro   proprieta'   mediante   i   metodi
          convenzionali  attualmente   disponibili   puo'   risultare
          impossibile: le  disposizioni  di  cui  al  punto  3.4  non
          trovano dunque applicazione per le leghe  di  metalli  puri
          (ovvero non contaminati da sostanze  pericolose).  Cio'  in
          attesa  dei  risultati  di  ulteriori  attivita'   che   la
          Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare
          per studiare uno  specifico  approccio  di  classificazione
          delle  leghe.  I  rifiuti  specificamente  menzionati   nel
          presente elenco continuano ad essere classificati  come  in
          esso indicato. 
              (Omissis).». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.