DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento   recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   unica ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
n. 5; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  recante  legge  quadro
sull'inquinamento acustico; 
  Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15  marzo  1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e
compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2011,
n. 227, recante regolamento per  la  semplificazione  di  adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a  norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,
recante  adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di
individuazione  di  piccole  e  medie  imprese  ed,  in  particolare,
l'articolo 2; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro per la semplificazione normativa in data 10  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  16  novembre  2011,
recante  misure  per  l'attuazione  dello  sportello  unico  per   le
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 22 novembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto, alla luce del  parere  di  Consiglio  di  Stato  e  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  che  l'autorizzazione   unica
ambientale debba avere comunque una durata non inferiore  al  periodo
di  validita'  massimo  previsto  per  le  autorizzazioni  da  questa
sostituite, al fine di evitare maggiori  oneri  per  le  imprese,  in
linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma  1,  lettera
c),  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione  di  cui
all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica  alle
categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12  ottobre  2005,  nonche'  agli  impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  ai
progetti sottoposti alla  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)
laddove  la  normativa  statale   e   regionale   disponga   che   il
provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti  gli  altri
atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) autorizzazione unica ambientale: il  provvedimento  rilasciato
dallo sportello unico per le attivita'  produttive,  che  sostituisce
gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia
ambientale di cui all'articolo 3; 
    b) autorita' competente: la  Provincia  o  la  diversa  autorita'
indicata dalla normativa  regionale  quale  competente  ai  fini  del
rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell'autorizzazione   unica
ambientale,  che  confluisce   nel   provvedimento   conclusivo   del
procedimento  adottato  dallo  sportello  unico  per   le   attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,  ovvero  nella  determinazione
motivata di cui all'articolo  14-ter,  comma  6-bis,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
    c)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa
vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione
unica ambientale; 
    d)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) sportello unico per le attivita'  produttive  (SUAP):  l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte  le  vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che  fornisce
una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
    f) modifica:  ogni  variazione  al  progetto,  gia'  autorizzato,
realizzato o in fase di  realizzazione  o  dell'impianto,  che  possa
produrre effetti sull'ambiente; 
    g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano  gli
atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia
ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale  in  quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 

Capo II

Autorizzazione unica ambientale

                               Art. 3 
 
 
                   Autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori  degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda  di  autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  rilascio,  alla  formazione,  al  rinnovo  o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: 
    a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi
previste; 
    c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; 
    d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
    f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
    g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare ulteriori  atti  di  comunicazione,  notifica  ed
autorizzazione in materia  ambientale  che  possono  essere  compresi
nell'autorizzazione unica ambientale. 
  3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori  degli  impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita'  soggette  solo  a  comunicazione,  ovvero  ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 
  4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo  20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i
relativi progetti. 
  5. L'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi  contenenti  sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione  contenente  gli  esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente,  la  quale
puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative
qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario.  Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 
  6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha  durata  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 
                               Art. 4 
 
 
   Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  ambientale
corredata  dai  documenti,  dalle   dichiarazioni   e   dalle   altre
attestazioni previste dalle vigenti  normative  di  settore  relative
agli  atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  di   cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che  la  trasmette
immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e  ne  verifica,
in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.  Nella
domanda  sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,   notifica   e
autorizzazione di cui all'articolo  3,  per  i  quali  si  chiede  il
rilascio   dell'autorizzazione   unica   ambientale,    nonche'    le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 
  2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'  necessario
integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e
in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti  ed
il termine per il deposito delle integrazioni. 
  3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si  concludono  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  domanda.  Decorso  tale  termine,  in
assenza  di  comunicazioni,  l'istanza   si   intende   correttamente
presentata. Nel caso di  richiesta  di  integrazione  documentale  ai
sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Qualora  il  gestore  non  abbia  depositato  la
documentazione richiesta  entro  il  termine  fissato  dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  per  il
gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della
documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per
il tempo della proroga. 
  4.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  competente
adotta  il  provvedimento  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla
presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente  al  SUAP
che, rilascia il  titolo.  Resta  ferma  la  facolta'  di  indire  la
conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  La  conferenza
di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali  e
di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo  o
l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del  presente  regolamento  compresi  nell'autorizzazione  unica
ambientale. 
  5.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali almeno uno dei  termini  di  conclusione  del
procedimento e' superiore a novanta giorni,  il  SUAP,  salvo  quanto
previsto al comma 7, indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della domanda, la conferenza di servizi di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In
tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione  motivata
di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera c), che esprimono  parere  positivo  possono  non
intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi  atti
di assenso, dei quali si tiene conto  ai  fini  della  individuazione
delle  posizioni  prevalenti  per  l'adozione  della   determinazione
motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita'
competente promuove il coordinamento dei soggetti  competenti,  anche
nell'ambito della conferenza di servizi. 
  7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione
unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del  rinnovo
o dell'aggiornamento di titoli abilitativi  di  cui  all'articolo  3,
commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la  relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge
7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
  8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica,  ogni
comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a  disposizione  del
medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da  presentare  e
sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                               Art. 5 
 
 
            Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Ai fini del  rinnovo  dell'autorizzazione  unica  ambientale  il
titolare della stessa, almeno sei mesi prima  della  scadenza,  invia
all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. E' consentito far riferimento alla documentazione  eventualmente
gia' in  possesso  dell'autorita'  competente  nel  caso  in  cui  le
condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,
siano rimaste immutate. 
  3. L'autorita' competente  si  esprime  sulla  domanda  di  rinnovo
secondo la procedura prevista dall'articolo 4. 
  4. Per le attivita' e gli impianti per cui le  istanze  di  rinnovo
sono  presentate  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   nelle   more
dell'adozione del  provvedimento  di  rinnovo,  fatta  salva  diversa
previsione  contenuta   nella   specifica   normativa   di   settore,
l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base
della precedente autorizzazione. 
  5.  L'autorita'  competente  puo'  comunque  imporre   il   rinnovo
dell'autorizzazione, o  la  revisione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: 
  a)  le  prescrizioni   stabilite   nella   stessa   impediscano   o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale
stabiliti dagli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  di
settore; 
  b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o  regionali
lo esigono. 
                               Art. 6 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita'  o
dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e,  salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso  in  cui  quest'ultima  non  si
esprima entro sessanta giorni  dalla  comunicazione,  puo'  procedere
all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente  provvede,  ove
necessario,  ad  aggiornare   l'autorizzazione   in   atto   e   tale
aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 
  2. Il gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  sostanziale
presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti  di
cui all'articolo 4. 
  3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai
sensi del comma 1 e' una  modifica  sostanziale,  nei  trenta  giorni
successivi  alla  comunicazione  medesima,  ordina  al   gestore   di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per  gli  effetti
di cui all'articolo 4  e  la  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  4. Le Regioni e le Province Autonome possono,  nel  rispetto  delle
norme  di  settore  vigenti,  definire  ulteriori  criteri   per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  la
comunicazione di cui al comma 1. 

Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

                               Art. 7 
 
 
                Autorizzazioni di carattere generale 
 
  1. E' fatta salva la facolta' del gestore  di  aderire  tramite  il
SUAP, ricorrendone i  presupposti,  all'autorizzazione  di  carattere
generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006,  n.  152.  Il  SUAP  trasmette,  per  via  telematica,
l'adesione all'autorita' competente. 
  2. Per gli stabilimenti in cui  sono  presenti  esclusivamente  gli
impianti e le attivita' di cui alla parte II  dell'allegato  IV  alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nelle
more  dell'adozione  delle  autorizzazioni  di   carattere   generale
previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo
da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o),
i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a
tale autorita' o ad altra autorita' da  questa  delegata  la  propria
adesione alle autorizzazioni generali riportate  nell'Allegato  I  al
presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione
sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 
  3. Le autorizzazioni  generali  adottate  dalle  autorita'  di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera  o),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per  il  territorio  interessato,
quelle riportate nell'Allegato I. Sono  fatte  comunque  salve,  fino
alla scadenza,  le  adesioni  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'Allegato I. 

Capo IV

Disposizioni attuative

                               Art. 8 
 
 
                     Oneri istruttori e tariffe 
 
  1.  In  relazione  ai  procedimenti   disciplinati   nel   presente
regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali  vigenti  nelle
misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti  diritti  di
istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di  cui  al  precedente
periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente  posta  a
carico dell'interessato prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli  abilitanti
sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. 
                               Art. 9 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I Ministri dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le
associazioni imprenditoriali,  predispongono  forme  di  monitoraggio
almeno annuali  sull'attuazione  del  presente  regolamento  volte  a
verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al  SUAP,
i tempi impiegati per l'istruttoria,  per  l'invio  telematico  della
documentazione   agli   enti   competenti   e   per    il    rilascio
dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto  dei  tempi
previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  interessate  provvedono,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 10 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento sono conclusi ai sensi delle  norme  vigenti  al
momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 
  2. L'autorizzazione unica ambientale  puo'  essere  richiesta  alla
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  previa  intesa  con  la  Conferenza  Unificata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'
adottato un modello semplificato e  unificato  per  la  richiesta  di
autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, le domande  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione
unica ambientale sono comunque  presentate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                  Poteri sostitutivi e abrogazioni 
 
  1.  Decorsi  inutilmente  i  termini   per   la   conclusione   dei
procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo
2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  poteri
sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di  cui
all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli
stabilimenti  di  cui  all'articolo  281,  comma   1,   del   decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  attribuiti  al  soggetto
responsabile dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  2,  comma
9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  li  esercita  con  le
modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e  9-quinquies  del
medesimo articolo. 
  3. Per la prosecuzione dell'esercizio  degli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in caso  di  mancata  pronuncia  entro  i  termini  previsti,
l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito  fino  alla  scadenza
del  termine  previsto  per  la  pronuncia  del   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. 
  4. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato; 
    b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto  e  sesto  periodo  sono
abrogati; 
    c) nell'articolo 281: 
      1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato; 
      4) il comma 8 e' abrogato; 
      5) il comma 11 e' abrogato. 
                               Art. 12 
 
 
                  Clausola d'invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti
previsti le Amministrazioni interessate  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
                                                                 mare 
 
Patroni  Griffi,  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
                                                      semplificazione 
 
                           Passera, Ministro dello sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 4, foglio n. 168 

 
                    Allegato da pag. 6 a pag. 100 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   Allegato da pag. 101 a pag. 199 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   Allegato da pag. 200 a pag. 296 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   Allegato da pag. 297 a pag. 369 

              Parte di provvedimento in formato grafico