DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157     
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  18  gennaio  2006,  relativo  all'istituzione  di  un
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti  e
che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,   recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria  ed  in  particolare   l'articolo   28   che
istituisce  l'Istituto  superiore  per  protezione   e   la   ricerca
ambientale che assume  le  funzioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione  dell'ambiente,  dell'Istituto  nazionale  per  la   fauna
selvatica,  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare; 
  Visto il decreto  legislativo  29  giugno  2010,  n.  128,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, recante norme in materia ambientale, a  norma  dell'articolo  12
della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda
recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per
la valutazione di impatto ambientale  (VIA)  e  per  l'autorizzazione
integrata ambientale (AIA); 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009; 
  Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione
del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le  modalita'  di  attuazione
del regolamento  (CE)  n.  166/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a: 
    a) l'individuazione delle autorita' competenti; 
    b) gli obblighi dei gestori; 
    c) i contenuti della comunicazione; 
    d) la pubblicita' dei dati e la sensibilizzazione del pubblico. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988,  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).». 
              -   Il   Regolamento   (CE)   n.   166/2006    relativo
          all'istituzione di un Registro europeo  delle  emissioni  e
          dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
          91/689/CEE e 96/61/CE del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  33  del  4
          febbraio 2006. 
              - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61
          (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei  controlli
          ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
          protezione dell'ambiente),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'agenzia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale
          per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  centrale  per  la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  giugno  2010,  n.  128
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a  norma
          dell'art. 12  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
          Note all'art. 1: 
              -   Il   Regolamento   (CE)   n.   166/2006    relativo
          all'istituzione di un Registro europeo  delle  emissioni  e
          dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
          91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' riportato nelle note
          alle premesse. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006. 

        
                    Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento valgono le seguenti definizioni: 
                1)  «pubblico»,  una  o  piu'   persone   fisiche   o
          giuridiche e, ai sensi della legislazione  o  della  prassi
          nazionale, le associazioni, le organizzazioni  o  i  gruppi
          costituiti da tali persone; 
                2) «autorita' competente», le autorita'  nazionali  o
          qualsiasi altro organismo competente designato dagli  Stati
          membri; 
                3) «impianto», unita' tecnica permanente in cui  sono
          svolte una o piu'  attivita'  elencate  nell'allegato  I  e
          altre  attivita'  direttamente  associate  che   hanno   un
          collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e
          possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; 
                4) «complesso» o «complesso industriale», uno o  piu'
          impianti sullo stesso sito  gestiti  dalla  stessa  persona
          fisica o giuridica; 
                5) «sito», la sede geografica del complesso; 
                6) «gestore»,  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          gestisce o controlla un  complesso  o,  se  previsto  dalla
          normativa nazionale, alla quale e' stato delegato un potere
          economico  determinante  per  quanto  riguarda  l'esercizio
          tecnico del complesso; 
                7) «anno di riferimento», l'anno civile per il  quale
          devono essere raccolti i dati sulle emissioni  di  sostanze
          inquinanti e sui trasferimenti fuori sito; 
                8)  «sostanze»,  gli  elementi  chimici  e   i   loro
          composti, ad eccezione delle sostanze radioattive; 
                9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo
          di sostanze  potenzialmente  nocive  per  l'ambiente  o  la
          salute umana a causa delle loro  proprieta'  e  della  loro
          introduzione nell'ambiente; 
                10) «emissione», qualsiasi introduzione  di  sostanze
          inquinanti nell'ambiente in seguito a  qualsiasi  attivita'
          umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria,
          compresi   il   versamento,   l'emissione,   lo    scarico,
          l'iniezione, lo smaltimento  o  la  messa  in  discarica  o
          attraverso reti fognarie non attrezzate per il  trattamento
          finale delle acque reflue; 
                11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre
          i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati
          al recupero o allo smaltimento  e  di  sostanze  inquinanti
          contenute in acque reflue destinate al trattamento; 
                12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o  di
          dimensioni  ridotte   che   possono   rilasciare   sostanze
          inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto
          combinato su tali comparti puo' essere significativo e  per
          le quali non e' pratico raccogliere dati per ciascuna fonte
          separata; 
                13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito
          nell'art. 1, lettera a),  della  direttiva  75/442/CEE  del
          Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (1); 
                14)  «rifiuto  pericoloso»,  qualsiasi  sostanza   od
          oggetto definito nell'art. 1, paragrafo 4, della  direttiva
          91/689/CEE; 
                15)  «acque  reflue»,   le   acque   reflue   urbane,
          domestiche e industriali definite nell'art. 2, paragrafi 1,
          2 e 3, della direttiva 91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21
          maggio 1991, concernente il trattamento delle acque  reflue
          urbane (2), e tutte le acque reflue che, in  considerazione
          delle sostanze o degli  oggetti  in  esse  contenuti,  sono
          disciplinate dalla normativa comunitaria; 
                16)  «smaltimento»,  qualsiasi  operazione   di   cui
          all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE; 
                17)   «recupero»,   qualsiasi   operazione   di   cui
          all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si  avvale
dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale. 
  2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati
forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  del  presente
decreto, sono: 
    a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge  un'attivita'
di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29  giugno  2010,  n.
128, la o le autorita'  competenti  al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  ai  sensi  delle  norme  vigenti  al   momento
dell'avvio del procedimento di autorizzazione; 
    b) per i complessi non  compresi  nella  lettera  a),  la  stessa
autorita'  prevista  alla  medesima   lettera   a),   salvo   diversa
indicazione della regione  o  della  provincia  autonoma  in  cui  il
complesso e' localizzato che  deve  essere  notificata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto
superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma
2, lettere a) e b),  diverse  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare trasmettono  all'Istituto  superiore
per protezione e la ricerca ambientale  un  rapporto  di  valutazione
della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene  alla
loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente
decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e  al
formato indicati nell'allegato I al presente decreto. 
  4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2  e'
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
questo si avvale, per  gli  adempimenti  di  cui  ai  commi  2  e  5,
dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e  del
sistema delle agenzie  regionali  e  provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente. L'Istituto  superiore  per  protezione  e  la  ricerca
ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3,  entro  la  data
ivi prevista. 
  5. Ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  5,  comma  5,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, le  autorita'  competenti  sono,  fatto
salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di  cui  al  comma  2,
lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza. 
  6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7,  comma  2,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni
anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo  stesso
articolo, i dati  che,  previa  verifica,  l'Istituto  superiore  per
protezione  e   la   ricerca   ambientale   comunica   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  entro  il  31
gennaio di ogni anno. 
  7. L'Istituto superiore per  protezione  e  la  ricerca  ambientale
predispone,  inoltre,  una  relazione  di  sintesi  dei  rapporti  di
valutazione trasmessi  dalle  Autorita'  competenti.  Tale  relazione
dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio  di
ogni anno. 

        
                    Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art. 5 (Comunicazione dei dati da parte dei  gestori).
          - 1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una  o
          piu' delle attivita' di cui  all'allegato  I  al  di  sopra
          delle   soglie   di   capacita'   applicabili   specificate
          nell'allegato comunica all'autorita'  competente,  su  base
          annuale, i  quantitativi  relativi  agli  eventi  seguenti,
          precisando se le informazioni sono frutto  di  misurazioni,
          calcoli o stime: 
                a) emissioni nell'aria, nell'acqua  e  nel  suolo  di
          ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per  un
          quantitativo superiore al relativo valore di soglia di  cui
          all'allegato II; 
                b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per
          oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non  pericolosi  per
          oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione  di
          recupero e di smaltimento, salvo  per  quanto  riguarda  le
          operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e  di
          iniezione profonda come menzionato  all'art.  6,  indicando
          con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti  destinati
          rispettivamente  al  recupero  o  allo  smaltimento  e,  in
          relazione  ai   movimenti   transfrontalieri   di   rifiuti
          pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile
          dello smaltimento o del recupero  dei  rifiuti  e  il  sito
          effettivo di smaltimento o di recupero; 
                c)  trasferimenti  fuori  sito,   in   acque   reflue
          destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza  inquinante
          indicata nell'allegato II  per  quantitativi  superiori  al
          valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. 
              Il gestore di ogni complesso che effettui  una  o  piu'
          delle attivita' di cui all'allegato I, al  di  sopra  delle
          soglie di capacita' applicabili specificate  nell'allegato,
          comunica  all'autorita'  competente  le  informazioni   per
          identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno
          che  le  informazioni  non  siano   gia'   a   disposizione
          dell'autorita' competente. 
              Per le operazioni frutto di misurazioni  o  di  calcoli
          occorre precisare il metodo di analisi  e/o  il  metodo  di
          calcolo utilizzato. 
              Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma
          della lettera a) del presente paragrafo, comprendono  tutte
          le  emissioni  provenienti  da  tutte  le   fonti   incluse
          nell'allegato I nel sito del complesso. 
              2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le
          informazioni sulle emissioni e i  trasferimenti  totali  di
          tutte le attivita'  volontarie,  involontarie,  abituali  e
          straordinarie. 
              Al momento di fornire  queste  informazioni  i  gestori
          specificano,  se  possibile,  eventuali  dati  relativi   a
          emissioni accidentali. 
              3.  Il  gestore  di  ciascun  complesso  raccoglie  con
          frequenza   adeguata   le   informazioni   necessarie   per
          determinare le emissioni del complesso  e  i  trasferimenti
          fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione  di  cui
          al paragrafo 1. 
              4. Nell'elaborare la relazione il  gestore  interessato
          utilizza le migliori informazioni disponibili, tra  cui  ad
          esempio  dati  di  monitoraggio,  fattori   di   emissione,
          equazioni di bilancio di massa, monitoraggio  indiretto  ed
          altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a
          norma dell'art. 9,  paragrafo  1,  e  seguendo  metodologie
          riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta  queste
          siano disponibili. 
              5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene
          a  disposizione  delle  autorita'  competenti  dello  Stato
          membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di
          riferimento in questione, la  documentazione  contenente  i
          dati  dai  quali  sono  state  ricavate   le   informazioni
          comunicate.  Tale   documentazione   contiene   anche   una
          descrizione della metodologia utilizzata  per  la  raccolta
          dei dati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'Allegato  VIII  al  citato
          decreto legislativo n. 128 del 2010: 
              «Allegato  VIII  alla   parte   seconda   del   decreto
          legislativo n. 152/2006. Categorie di attivita' industriali
          di cui all'art. 6, comma 12. - 1. Gli impianti o  le  parti
          di impianti utilizzati per la ricerca,  lo  sviluppo  e  la
          sperimentazione di nuovi prodotti e processi non  rientrano
          nel  titolo  III-bis  della  seconda  parte  del   presente
          decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1. Impianti di combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1. Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
                a) laminazione a caldo con una capacita' superiore  a
          20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                b) forgiatura con magli la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
                c) applicazione di strati protettivi di metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
                a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
                b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
          i  prodotti  di   recupero   (affinazione,   formatura   in
          fonderia), con una  capacita'  di  fusione  superiore  a  4
          tonnellate al giorno per il piombo  e  il  cadmio  o  a  20
          tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/m3. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
                a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
                b)  idrocarburi  ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
                c) idrocarburi solforati; 
                d) idrocarburi azotati, segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
                e) idrocarburi fosforosi; 
                f) idrocarburi alogenati; 
                g) composti organometallici; 
                h)  materie  plastiche  di  base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
                i) gomme sintetiche; 
                l) sostanze coloranti e pigmenti; 
                m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
                a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
                b) acidi, quali  acido  cromico,  acido  fluoridrico,
          acido fosforico, acido  nitrico,  acido  cloridrico,  acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
                c) basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di
          potassio, idrossido di sodio; 
                d)  sali,  quali  cloruro   d'ammonio,   clorato   di
          potassio,  carbonato  di  potassio,  carbonato  di   sodio,
          perborato, nitrato d'argento; 
                e) metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri  composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e  l'art.  3
          della  direttiva  91/689/CEE,  del  12  dicembre  1991  del
          Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui   all'art.   1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
                a) di pasta per carta a partire dal legno o da  altre
          materie fibrose; 
                b) di carta e cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
                a) macelli aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
                b)  trattamento  e  trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
                c) trattamento e trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
                a) 40.000 posti pollame; 
                b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30  kg),
          o 
                c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  7  del
          citato Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione  tutti
          i dati di  cui  all'art.  5,  paragrafi  1  e  2,  mediante
          trasferimento  elettronico  secondo  il  formato   di   cui
          all'allegato III in base al calendario seguente: 
                a) per il primo anno di riferimento,  entro  18  mesi
          dalla fine dell'anno di riferimento; 
                b) per tutti  gli  anni  di  riferimento  successivi,
          entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 
              Il primo anno di riferimento e' il 2007.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Obblighi dei gestori 
 
  1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi
di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.  166/2006  comunica  le
informazioni ivi richieste relative all'anno precedente  all'Istituto
superiore per protezione e la ricerca  ambientale  e  alla  autorita'
competente di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettere  a)  e  b)  del
presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo',  entro  il
30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 
  2. L'allegato II al  presente  decreto  stabilisce  il  formato,  i
contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  al
fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia. 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento  (CE)
          n. 166/2006, si veda nelle note all'art. 3. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e l'Istituto superiore per protezione e  la  ricerca  ambientale
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195, e conformemente a quanto stabilito  dalla  Commissione  europea,
l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale
fine  e'  istituito  il  Registro  nazionale  dei   rilasci   e   dei
trasferimenti di inquinanti aperto  alla  consultazione  elettronica.
Tale registro  e'  gestito  e  aggiornato  annualmente  dall'Istituto
superiore per protezione e la ricerca ambientale. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e l'Istituto superiore per protezione e  la  ricerca  ambientale
promuovono la sensibilizzazione del  pubblico  riguardo  al  Registro
europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006  e  al
Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita'
di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in
essi contenute. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare viene stabilito il formato, i  contenuti  e  le
modalita' per la loro piu'  ampia  diffusione  tra  il  pubblico  del
Registro nazionale di cui al comma 1. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Il riferimento al citato decreto legislativo  n.  195
          del 2005 e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art. 1 (Oggetto). - Il presente regolamento istituisce
          un registro integrato delle emissioni e  dei  trasferimenti
          di sostanze inquinanti a livello  comunitario  (di  seguito
          «PRTR europeo»), sotto  forma  di  banca  dati  elettronica
          accessibile al pubblico,  e  ne  stabilisce  le  regole  di
          funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri
          delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti
          (di   seguito   «protocollo»)   e   onde   facilitare    la
          partecipazione del  pubblico  al  processo  decisionale  in
          materia ambientale nonche' contribuire alla  prevenzione  e
          alla riduzione dell'inquinamento ambientale.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Relazione alla Commissione 
 
  1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16,  comma  1  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per  protezione  e
la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro  il  31  gennaio,  le
informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della
tutela del  territorio  e  del  mare  che  predispone  e  invia  alla
Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo. 

        
                    Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  16  del
          citato Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «1. In un'unica  relazione  basata  sulle  informazioni
          relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare
          con frequenza triennale insieme ai  dati  forniti  a  norma
          dell'art. 7, gli  Stati  membri  informano  la  Commissione
          circa la prassi e i provvedimenti  adottati  riguardo  agli
          aspetti seguenti: 
                a) prescrizioni dell'art. 5; 
                b) garanzia e  valutazione  della  qualita'  a  norma
          dell'art. 9; 
                c) accesso alle informazioni a  norma  dell'art.  10,
          paragrafo 2; 
                d) attivita' di sensibilizzazione a  norma  dell'art.
          15; 
                e) riservatezza delle informazioni a norma  dell'art.
          11; 
                f)  sanzioni  comminate  a  norma  dell'art.  20   ed
          esperienza acquisita nella loro applicazione.». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le Amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente regolamento con  l'utilizzo  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 13, foglio n. 294 

        
      
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato II 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico