Cass. Civ. Sez. III sent. 8420 dell'11 aprile 2006
Presidente F. Sabatini, Relatore G.B.Petti Ric. Zeppilli
PROPRIETA' -IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA'
La sentenza sottolinea che il contemperamento di interessi tra le esigenze della
produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni, deve
tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, della esigenza
di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto
costituzionalmente garantito alla salute. Afferma quindi la legittimità della statuizione del giudice di merito preclusiva della prosecuzione di un'attività di
allevamento di pollame, pur preesistente rispetto all’edificazione sul fondo vicino ma
sostanzialmente nociva alla salute dei suoi abitanti e proseguita senza adottare
alcuna cautela idonea ad evitare o limitare la propagazione di persistenti esalazioni
maleodoranti nel fondo limitrofo.