Regolamentazione delle emissioni in atmosfera da impianti alla luce della parte V del D. Lgs. 152/06

a cura di Marina Penna - Commissione VIA, Ministero dell’Ambiente e TTM

Pubblicato su IndustrieAmbiente.it (Si rinngrazia il dott. Roberto Mastracci per averne consentito la pubblicazione )

Aspetti tecnico-normativi

La parte V del decreto costituisce l’attuazione della delega contenuta nell’art 1, c 1, g), della L 308/04, che ha autorizzato il Governo ad adottare un provvedimento per il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle norme vigenti in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Con la creazione di un testo unico si è perseguita la razionalizzazione delle numerose ed eterogenee disposizioni che attualmente disciplinano il settore e che si sono succedute, in modo spesso disorganico, negli ultimi quaranta anni nell’obiettivo generale di garantire, anche per esigenze di certezza del diritto, una normativa ambientale di semplice ed efficace applicazione.
Sono stati abrogati numerosi atti normativi, le cui disposizioni sono state riformulate in un quadro giuridico unitario, finalizzato ad assicurarne il coordinamento e l’efficace applicazione.

Testo unico delle norme ambientali: D.lgs. 152/06 attuativo della legge delega 308/04 - Parte quinta

La parte V è intervenuta su un quadro normativo ampio e complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare diretti a disciplinare, in assenza di un effettivo coordinamento, il settore delle emissioni in atmosfera degli impianti.

DPR 203/88;

DPCM 21/7/1989;- DM 12/7/90;

DPR 25/7/91; - DM 21/12/1995;

art 12, c. 8 D.Lgs n. 387/03;

DM 105/87; - DM 8/5/89; - DM 44/04;

DM 16/5/96; - DM 76 /99;

DM n. 107/01; art 4 L 413/97;

L n. 615/66; - DPR 1391/70;

art 2, c 2, L. 349/86;

DPCM n. 395/01 - DPCM 8/3/02

art 2 DL 22/02 - L 82/02

Norme abrogate

DPR 203/88 e relativi decreti attuativi, che regolamentavano specifiche materie o specifiche categorie di impianti.

A specifiche categorie di impianti si riferivano i DM 105/87, 9 maggio 1989 (concernenti i grandi impianti di combustione) e il DM 44/04 (concernente le emissioni di composti organici volatili da talune categorie di impianti).

Fuori dal campo di applicazione del decreto n. 203/88, limitato alle emissioni degli impianti fissi di tipo industriale, altre normative hanno disciplinato le emissioni derivanti da attività di trasporto, caricamento e deposito della benzina nei terminali (L 413/97 e DM 107/01) e le modalità di recupero dei vapori di benzina presso gli impianti di distribuzione (L 413/97 e DM 16 maggio 1996 e 20 gennaio 1999, n. 76). La disciplina concernente le emissioni atmosferiche degli impianti termici civili era contenuta nella L 615/66, e nel relativo regolamento attuativo DPR 1391/70). Alla definizione delle caratteristiche dei combustibili da utilizzare negli impianti industriali e civili ed in alcuni usi marittimi provvedevano DPCM 395/01 e il DPCM 8 marzo 2002, emanati in attuazione dell’art 2, c 2, della L349/86

Rapporti con la normativa comunitaria



*
Non sono stati rilevati profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

*
Costituisce, per alcune materie, una norma di derivazione comunitaria e contiene le disposizioni di recepimento di cinque direttive.

· 84/360/CEE (inquinamento atmosferico da impianti industriali),

· 94/63/CE (emissioni di COV da distribuzione e dal deposito della benzina presso i terminali),

· 99/13/CE (emissioni di COV da utilizzo di solventi presso alcuni impianti e attività),

· 99/32/CE (contenuto di S in alcuni combustibili liquidi),

· 2001/80/CE (emissioni dei grandi impianti di combustione).

Compatibilità con le competenze regionali

Non sono stati rilevati profili di incompatibilità o interferenze con la potestà legislative attribuite dalle vigenti norme costituzionali alle autorità regionali.

Il provvedimento trova infatti collocazione nella materia enunciata dall’art 117, c.2, s), della Costituzione (tutela dell‘ambiente e dell‘ecosistema), potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Tale potestà legislativa, associata alla potestà regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, legittima lo Stato a disciplinare, con norme di principio e di dettaglio, il settore della tutela dell’atmosfera contro le emissioni inquinanti. Il provvedimento attribuisce, in diversi casi, una potestà regolamentare alle amministrazioni regionali, per esempio legittimate a prescrivere valori limite di emissione e apposite condizioni di esercizio degli impianti, anche in termini più severi di quelli indicati dallo schema di decreto. Sono state confermate le funzioni amministrative precedentemente esercitate dalle regioni o dalle autorità delegate dalle regioni in materia di inquinamento atmosferico (rilascio delle autorizzazioni, effettuazione dei controlli, ecc.).

Aggiornamenti

L’impostazione del decreto consente il ricorso a regolamenti delegati per agevolare la modifica di quelle parti che, contenendo norme tecniche di dettaglio, richiedono un aggiornamento frequente.L’articolato comprende infatti solo norme di carattere sostanziale, recanti i principi ordinatori della materia o specifici adempimenti da assolvere e i relativi termini di adeguamento. Le disposizioni di natura non sostanziale (per esempio i valori limite di emissione e le procedure di analisi e di valutazione) sono invece contenute negli allegati, i quali, pur essendo parte integrante del decreto, possono essere modificati con atti di rango secondario. Per la modifica e l’integrazione degli allegati é stata infatti prevista l’emanazione di appositi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400/88 ovvero, in caso di recepimento di disposizioni comunitarie di natura esclusivamente tecnica, l’emanazione di appositi decreti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 11/05.

Struttura della parte quinta

· Titolo I: norme di carattere generale da applicare, salvo espressa deroga, a tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera.

· Titolo II: impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a determinate soglie, ai quali si é ritenuto opportuno riservare, come nella normativa precedente, una disciplina distinta da quella generale.

Titolo III: caratteristiche merceologiche dei combustibili che é possibile utilizzare negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II, e le modalità di utilizzo di tali combustibili.

Campo di applicazione del titolo I

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

· Esclusione dal campo di applicazione degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le cui emissioni sono disciplinate esclusivamente dal D.lgs 133/05 (art. 267, c.2).

· Parziale applicazione agli impianti soggetti ad AIA (articolo 267, c.3): i valori limite di emissione e le altre prescrizioni per l’esercizio degli impianti costituiscono livelli minimi inderogabili che l’autorizzazione integrata deve garantire ai sensi dell’articolo 7, c.3, del D.lgs. 59/05

· Impianti che producono emissioni (articolo 268, c. 1, lettera h)

· Attività che producono emissioni in atmosfera anche in assenza di un impianto (articolo 269, c.10-13 ).

· Impianti termici civili dotati di una potenza termica nominale superiore a determinate soglie (articolo 282, comma 1).

Principali elementi innovativi relativi al campo di applicazione

· Impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto finalizzato ad una specifica attività (eventualmente inserita in un ciclo produttivo più ampio). Le emissioni di un impianto possono essere “convogliate” o diffuse.

· Attività esercitate in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, che producono emissioni in atmosfera anche in assenza di un impianto (verniciatura, lavorazione, trasformazione e conservazione dei materiali agricoli; produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali polverulenti.)

· Convogliabilità: oggetto di specifica istruttoria, può essere imposta

· Impianti termici civili con potenza termica nominale > determinate soglie.

L’estensione del campo di applicazione rispetto al d.p.r. 203/88 mira a disciplinare in modo uniforme gli impianti e le attività che, indipendentemente dalla propria natura, possono incidere in modo egualmente significativo sull’inq. atmosferico.

Definizioni

Sono state introdotte nuove definizioni di “impianto” e di impianto termico civile”.

Sono state, per la prima volta, stabilite le definizioni di “emissione convogliata”, “emissione tecnicamente convogliabile” ed “emissione diffusa”, concernenti fattispecie già contemplate ma non precisamente definite dalla precedente normativa.
Sono state riformulate, al fine di assicurarne una maggiore intelligibilità, le precedenti definizioni di “gestore”, “potenza termica nominale”, “periodi di avviamento e di arresto”, e alcune specifiche definizioni concernenti gli impianti che producono emissioni di composti organici volatili (“consumo di solventi”, “consumo massimo teorico”, “capacità nominale”, riutilizzo di solventi”, ecc.).
E’ stata infine prevista una puntuale definizione delle autorità incaricate di provvedere alla attuazione del decreto (“autorità competente” e “autorità competente per il controllo”).

L’autorizzazione alle emissioni

L’articolo 268 definisce tre categorie di impianti:

· impianti anteriori al 1988: in esercizio o costruiti in tutte le loro parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente, alla data del 1° luglio 1988 (ovvero autorizzati ai sensi art. 12 e 13)

· impianti anteriori al 2006: autorizzati ai sensi del d.p.r n. 203/88, purché già in funzione alla data di entrata in vigore del Testo unico, oppure messi in funzione nei seguenti 24 mesi. Si considerano anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione sia stata aggiornata ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 203/88 (ovvero autorizzati ai sensi art. 6 e 11

· impianti nuovi: quelli che non ricadono nelle prime due categorie. Per gli impianti anteriori al 1988 e anteriori al 2006 si prevede l’obbligo di procedere ad un primo rinnovo delle autorizzazioni in atto in un periodo compreso 29 aprile ‘06 e il 31 dicembre 2018, nel rispetto di appositi calendari che saranno adottati dalle competenti autorità (art 281, c.1).

Tempistica e procedimento

Prevista scadenza per le autorizzazioni in corso. La domanda deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza entro date indicate in calendari regionali, nei seguenti termini (art. 281, c. 1):

· impianti anteriori al 1988: entro il 31 dicembre 2010;

*
impianti anteriori al 2006 autorizzati prima del 1/1/00: tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014;

*
impianti anteriori al 2006 autorizzati dopo il 31/12/99: tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018;

*
impianti e attività in esercizio non soggetti al d.p.r. 203/88: istanza entro 18 mesi e adeguamento entro 3 anni (art 281, c.2 e 3);

*
impianti in esercizio che rispondevano precedentemente alle disposizioni delle norme in materia di impianti per uso civile: l’AC adotta, entro 15 mesi, autorizzazioni generali.

Apposite prescrizioni e termini per il rinnovo delle precedenti autorizzazioni e l’adeguamento alle nuove norme sono previsti per i grandi impianti di combustione (art. 273 c.6 e 7) e per alcuni impianti aventi emissioni di COV (composti organici volatili), (art 275, c. 4, 8 e 20).

ATTENZIONE

La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente.In caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.

Autorizzazioni: principali elementi innovativi

*
Durata limitata a 15 anni per tutte le autorizzazioni alle emissioni rilasciate sulla base delle nuove disposizioni (articolo 269, c.7)

*
Relativamente al procedimento di rilascio dell’autorizzazione, obbligo di indire una conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seg. della L 241/90 con esame, in via istruttoria, anche degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi concernenti l’impianto o l’attività da avviare (articolo 269, comma 3).

*
Possibilità di ricorso ai poteri sostitutivi sia per le nuove autorizzazioni che per i rinnovi nel caso l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione non si pronunci entro 120 giorni (150 in caso di avvenuta integrazione della domanda di autorizzazione).

*
Modifiche: comunicazione per modifiche non sostanziali e autorizzazione preventiva per modifiche sostanziali (Art. 269, c.8)

Rinnovo dell’autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 269 ha una durata di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 269, l'esercizio può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L’aggiornamento dell’autorizzazione effettuato ai sensi dell’art. 269, c.8 comporta il decorso di 15 anni in caso di modifica sostanziale. Il convogliamento delle emissioni - 1 punto di emissione per ciascun impianto

Iter logico:

*
modalità di captazione e di convogliamento per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili (art. 269, c. 4 e 270, c.1 e 2);

*
valori limite di emissione, prescrizioni, ecc i per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento (art. 269, c. 4 e 270, c 5 e seg) ;

*
prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse Art. 269, c. 4 c) .

*
ciascun impianto con emissioni convogliate deve avere un solo punto di emissione (art. 270, c. 5);

*
se ciò è tecnicamente impossibile, si può autorizzare un impianto nuovo con più punti di emissione o il convogliamento delle emissioni di un impianto nuovo a uno o più punti di emissione di altri impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee (art 270, commi 6 e 7).

Il convogliamento delle emissioni
Più punti di emissione per impianto

In caso di impianto con più punti emissione, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto, quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti (art. 270, c. 6)E’ consentito che l'autorizzazione riferisca i valori limite di emissione alla media ponderata delle emissioni di sostanze uguali o simili e aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell’impianto, in assenza di variazioni del flusso di massa complessivo dell’impianto (art. 271, c. 10). In caso di impianti dotati di uno o più punti di emissione comuni, a ciascun punto in comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti (art. 270, c.7).

Il convogliamento delle emissioni
Precauzioni - Adeguamento

Per evitare un’artificiosa frammentazione degli impianti, l’autorità competente può considerare come un unico impianto un insieme di impianti aventi caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso luogo e destinati a specifiche attività tra loro identiche.BAT per convogliamento: decreto del da emanare; Commissione ex articolo 281, c. 9.Gli impianti anteriori al 1988 e gli impianti anteriori al 2006 devono adeguarsi ai criteri di convogliamento delle emissioni nei tre anni che seguiranno al primo rinnovo delle attuali autorizzazioni (art 270, c. 8).

Valori di emissione e prescrizioni x l’esercizio
Situazione transitoria

L’allegato I é finalizzato a stabilire valori limite massimi e minimi per le emissioni degli impianti disciplinati dal titolo I (articolo 281, comma 1). Al momento l’allegato I contiene, in attesa di un successivo aggiornamento, i soli VL da applicare agli impianti anteriori al 1988, fino al primo rinnovo. (Esclusi pochi VL esplicitamente riferiti a impianti ant. 2006 e nuovi)

Fino a quando non sarà aggiornato l’allegato I, per gli impianti nuovi e per il rinnovo degli impianti anteriori al 1988 e di quelli anteriori al 2006, l’autorizzazione deve stabilire i VL sulla base:

*
delle BAT;
*
delle indicazioni contenute nei piani regionali di qualità dell’aria;
*
delle leggi regionali.

Tale autorizzazione non può comunque in alcun caso stabilire VL meno rigorosi dei minimi che l’allegato I prevede per gli impianti anteriori al 1988 (articolo 271, commi 5 e 8)

Valori di emissione e prescrizioni x l’esercizio
Situazione a regime Provvedimenti generali

Quando l’allegato I sarà aggiornato con i VL da applicare agli impianti nuovi e al rinnovo dell’autorizzazione degli altri impianti, le regioni avranno comunque la facoltà di stabilire, con propria legge o provvedimento generale:

*
VL compresi tra i min e i max previsti da tale allegato (articolo 271, c 3);
*
VL più rigorosi di quelli previsti da tale allegato nei piani relativi alla qualità dell’aria purché ciò sia necessario al conseguimento dei valori di qualità dell’aria che devono essere rispettati ai sensi della vigente normativa (articolo 271, c 4).
*
VL più rigorosi di quelli previsti da tale allegato in particolari situazioni di rischio sanitario o per zone che richiedono una particolare tutela, previo apposito concerto ministeriale (articolo 281, c 10).

In assenza della normativa regionale e dei piani non si possono fissare valori limite meno severi dei valori massimi dell’allegato I.

Per le emissioni diffuse le autorizzazioni debbono contenere prescrizioni basate sulle BAT e sulle pertinenti disposizioni degli allegati I e V (art 271, c 6).

Singole autorizzazioni

Quando l’allegato I sarà aggiornato con i VL da applicare agli impianti nuovi e al rinnovo dell’autorizzazione degli altri impianti, l’autorità competente potrà comunque stabilire VL più severi di quelli fissati in tale allegato, nella pertinente normativa regionale e nei piani di qualità dell’aria:

*
in sede di rinnovo dell’autorizzazione sulla base delle BAT, tenuto conto dei costi complessivi
*
sia in sede di rinnovo, sia in sede di primo rilascio dell’autorizzazione, ove esistano zone di particolare pregio naturalistico, individuate all’interno dei piani relativi alla qualità dell’aria (articolo 271, c .9)

Grandi Impianti di combustione e Impianti aventi emissioni di COV

Ai grandi impianti di combustione previsti dall’articolo 273 ed agli impianti aventi emissioni di COV previsti dall’articolo 275 si applicano (in aderenza alla normativa comunitaria) specifici valori limite di emissione, diversi da quelli contenuti nell’allegato I.Resta ovviamente ferma l’applicazione delle norme in materia di AIA

Assetto competenze

L’orientamento complessivo conferma, pur nel quadro di una razionalizzazione normativa, l’assetto dei poteri attualmente attribuiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali in materia di impianti produttivi di emissioni in atmosfera

Autorizzazioni generali

Per specifiche categorie di impianti e attività, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’AC può adottare autorizzazioni di carattere generale, a cui il gestore deve aderire almeno quarantacinque giorni prima di installare l’impianto o di avviare l’attività (art. 272, c.2). L’adesione può essere negata in caso di difformità rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale (art. 272, c.3). L’AC deve rinnovare le proprie autorizzazioni generali ogni quindici anni. Per quelle rilasciate ai sensi della vigente normativa il primo rinnovo deve invece effettuarsi entro quindici anni dall’entrata in vigore del Testo unico o, qualora contengano prescrizioni non conformi al titolo I, entro un anno dalla stessa data (art. 272, c.3).

Impianti e Attività in deroga


Esclusioni dal campo di applicazione


Il titolo I non si applica:

*
agli impianti destinati alla difesa nazionale;
*
agli sfiati o ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
*
agli impianti e le attività elencati nella parte I dell’allegato IV, ritenuti strutturalmente inidonei a produrre inquinamento significativo. L’autorità competente, con provvedimento di carattere generale, può imporre di comunicare la conformità con le tipologie dell’elenco e la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività. L’elenco ripropone, con alcune nuove formulazioni, quello degli impianti e delle attività “ad inquinamento poco significativo”, ex d.p.r. 25/7/91. Sono state introdotte attività agricole ed alcuni allevamenti aventi un minore impatto in termini di inquinamento atmosferico.

Impianti e Attività in deroga
Esclusioni dall’obbligo di autorizzazione

*
impianti di combustione di potenza <1MWt, alimentati a biomasse, a gasolio o a biodiesel;

*
impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenza < 0,3 MWt;

*
impianti di combustione alimentati a GN o a GPL, di potenza < 3 MWt:

*
impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza ≤ MWt, se l'attività di recupero è autorizzata ai sensi delle norme sui rifiuti;

*
impianti di combustione alimentati a biogas di potenza ≤ 3 MWt;

*
gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a GN o a GPL, di potenza <3MWt;

*
gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza <1 MWt;

*
impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza < 5 MWt alimentati a metano o GPL e < 2,5 MW alimentati a gasolio;

*
impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. L’esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.

Impianti e Attività in deroga
Impianti da autorizzare in via generale Per gli impianti e le attività elencati nella parte II dell’allegato IV, le autorizzazioni generali devono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore del Testo unico, salvo intervento sostitutivo del Ministro dell’ambiente. Per tali impianti e attività l’autorità competente può fornire appositi modelli semplificati di domanda, in cui le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.L’elenco in esame coincide con quello degli impianti e delle attività “a ridotto inquinamento atmosferico”, ex d.p.r. 25/7/91, per i quali tale semplificazione amministrativa é attualmente prevista, ma scarsamente attuata.

Recupero dei vapori dai depositi di benzina, dalla distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione e durante le operazioni di rifornimento

Le disposizioni dell’art. 276 si applicano:

a) agli impianti di deposito presso i terminali e presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;

b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;

c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;



d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:

e) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.Gli impianti di caricamento della benzina presso i terminali che producono emissioni in atmosfera sono anche soggetti all’autorizzazione Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

Le sanzioni del Titolo I

L’articolo 279 ha confermato l’impostazione sanzionatoria degli articoli 24 e 25 del d.p.r. n. 203/88.

Il quadro delle sanzioni relative al titolo I è infatti condizionato dal vincolo, imposto dalla legge delega, di mantenere invariati i limiti delle pene e delle sanzioni amministrative previsti dalla previgente legislazione.

Questo criterio di delega si è rivelato particolarmente negativo per il settore delle emissioni in atmosfera regolato da sanzioni datatePer il recupero di vapori dalla distribuzione della benzina sono state confermate sanzioni corrispondenti a quelle dell’art 4, c.6, della legge 413/97.

Requisiti analizzatori in continuo


Allegato VI



Gli analizzatori in continuo devono essere certificati.



*
Nelle more di una disciplina ad hoc (ex art 271, c.17), possono essere utilizzati, previa verifica di idoneità da parte dell’ACC, analizzatori certificati da enti esteri appartenenti ad uno Stato dell‘UE accreditati da un ente operante nell'ambito della convenzione denominata «European cooperation for accreditation», purché l'atto di certificazione sia corredato da:

a) rapporti di prova emessi da laboratori che effettuano prove accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025;

b) esiti delle verifiche di sistema condotte secondo la norma EN 45011 dall'ente certificatore.

*
In alternativa possono essere utilizzati, previa verifica di idoneità da parte dell’ACC, analizzatori autorizzati, con apposito provvedimento, da una PA di uno Stato dell’UE. In questo caso il provvedimento deve essere corredato dalla documentazione di cui sopra.

*
Nella verifica di idoneità l'autorità valuta la capacità degli analizzatori di rilevare gli inquinanti nelle emissioni dell'impianto in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti, ai valori limite di emissione e alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Titolo II
Impianti termici civili

Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei privati cittadini e delle aziende e di alleggerire il carico amministrativo degli Enti locali per gli impianti termici civili inferiori a determinate soglie l’obbligo di autorizzazione previsto dalle norme vigenti per l’installazione di nuovi impianti e la modifica di impianti esistenti è stato sostituito dall’obbligo di comunicazione.

E’ stato inoltre stabilito con chiarezza il quadro degli adempimenti ricadenti sul responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti, sull’installatore e sugli altri soggetti destinatari della norma, nonché il quadro delle competenze delle Amministrazioni.