TAR Lazio (RM) Sez. IIbis n.5335 del 12 giugno 2012
Aria. Assegnazione agli operatori di trasporto aereo di quote di combustibile con emissioni di gas serra

I principi preposti all’assegnazione delle quote di combustibile con emissioni di gas serra contemperano le esigenze di tutela ambientale, limitando l’emissione dei gas alle quote assegnate, e le esigenze del commercio e delle attività economiche in genere, favorendo nell’assegnazione gratuita i trasporti aerei a lunga percorrenza. Essi non intendono affatto porre logiche sanzionatorie con il penalizzare gli operatori che hanno avuto maggiori emissioni di gas nel corso degli anni.

N. 05335/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07802/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Ziotti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Neos Air s.p.a., in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento comunicato con nota prot. SEC-2011-11754 del 9.8.2011 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, con la quale sono state respinte le richieste contenute in atto stragiudiziale di diffida datato 25.7.2011 e trasmesso dalla società ricorrente;

- della deliberazione 29.12.2011 n. 36 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, nella parte relativa alle quote di emissioni di CO2 assegnate a titolo gratuito ad Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. per i periodi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2020;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto di diffida del 21.7.2011, trasmesso al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, la Alitalia Compagnia Area Italiana s.p.a. ha intimato l’Autorità competente di settore a definire i meccanismi di assegnazione a titolo gratuito delle quote di gas ad effetto serra agli operatori aerei tenendo conto della quantità di CO2 effettivamente emessa da ciascun operatore nell’anno di riferimento, nonché a definire misure che garantiscano l’utilizzo per attività di ricerca tecnologica e per investimenti volti a ridurre il livello di emissioni di gas serra dei proventi ricavati dalla vendita all’asta delle quote di gas serra non attribuite a titolo gratuito.

Con nota del 9.8.2011 il Comitato ha assunto determinazione di risposta negativa alla diffida di Alitalia.

Avverso il provvedimento Alitalia ha promosso il presente ricorso. Con atto di motivi aggiunti ha contestato, nella parte di proprio interesse, la deliberazione 29.12.2011 n. 36 di assegnazione a titolo gratuito agli operatori aerei delle quote di emissione di CO2 per gli anni dal 2012 al 2020.

La società ricorrente deduce che il sistema in uso per l’assegnazione delle quote gratuite di gas serra è discriminatorio per le compagnie che operano in prevalenza sul territorio nazionale, giacché favorisce gli operatori che hanno maggior carico di merci e passeggeri e maggior chilometraggio di volo (e, quindi, coloro che operano prevalentemente su percorsi internazionali e intercontinentali).

Si sono costituiti in giudizio, per il tramite della difesa erariale, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La causa è passata in decisione all’udienza del 3.4.2012.

Il ricorso deve essere respinto.

I meccanismi per l’assegnazione agli operatori di trasporto aereo dei quantitativi utilizzabili annualmente di gas ad effetto serra, mediante cessione di quote gratuite e di quote a pagamento con vendita all’asta, sono definiti da disposizioni comunitarie (decisione 2007/589/CE, che ha istituito le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra; direttive della Commissione Europea 2003/87/CE, 2008/101/CE). La Commissione Europea ha competenza per definire la quantità di quote da assegnare nei periodi predeterminati e i parametri di riferimento (compiti adempiuti nel 2011 con le direttive 2011/389/UE e 2011/638/UE).

La normativa nazionale (D.Lgs. n. 216/2006 e successive modificazioni) fornisce un modello di recepimento materiale delle disposizioni dell’Unione Europea e le autorità nazionali hanno compiti di mera esecuzione privi di valutazioni discrezionali.

Il modello prescelto deve essere inquadrato in una logica di politica economica volta ad avvantaggiare gli operatori aerei che effettuano voli su lunghe percorrenze, all’evidente scopo di favorire gli scambi commerciali internazionali e il turismo. In questo contesto le scelte effettuate non sembrano rispondere a obiettivi di discriminazione ingiustificata. I principi preposti all’assegnazione delle quote di combustibile con emissioni di gas serra contemperano le esigenze di tutela ambientale, limitando l’emissione dei gas alle quote assegnate, e le esigenze del commercio e delle attività economiche in genere, favorendo nell’assegnazione gratuita i trasporti aerei a lunga percorrenza. Essi non intendono affatto porre logiche sanzionatorie con il penalizzare gli operatori che hanno avuto maggiori emissioni di gas nel corso degli anni.

Non si può accedere alla richiesta della ricorrente di trasmettere gli atti processuali alla Corte di Giustizia Europea per una valutazione, giacché in ordine alle disposizioni comunitarie in argomento non emergono problemi di interpretazione o di validità, come richiesto dall’art. 267 del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea onde sollecitare il rinvio delle questioni alla Corte a cura delle autorità giurisdizionali degli Stati membri.

Per quanto concerne la richiesta di definire i meccanismi di destinazione dei proventi delle vendite all’asta di parte delle quote di gas serra da assegnare, determinate con decisione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 3 sexies, par. 3, della direttiva 2003/87/CE, la competenza rientra nei poteri delle autorità ministeriali (Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 216/2006), alle quali dunque può essere sottoposta la questione a cura degli interessati.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2012