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Corte di Giustizia Sez. IV sent.12 maggio 2005

Condanna della Repubblica Italiana per aver omesso di conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 maggio 2005 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/80/CE – Mancata attuazione»

Nella causa C-99/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di sezione, K. Schiemann e E. Juhász (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 18, n. 1, della direttiva medesima.

2 L’art. 18, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/80 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima entro il 27 novembre 2002 e che ne informano immediatamente la Commissione.

3 Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l’attuazione della direttiva 2001/80 nell’ordinamento italiano entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all’art. 226 CE. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, essa ha trasmesso a quest’ultima, l’11 luglio 2003, un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla data della sua notifica.

4 Non avendo ricevuto nessuna risposta a tale parere motivato, che le permettesse di concludere che le misure necessarie per l’attuazione della predetta direttiva fossero state adottate, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5 Nella sua memoria difensiva, il governo italiano non contesta l’inadempimento che gli viene addebitato. Esso si limita ad osservare che il disegno di decreto legislativo, necessario per l’attuazione della direttiva 2001/80, è stato predisposto dal ministero competente e che deve seguire la procedura prevista dalla legge italiana in vista della sua approvazione.

6 Occorre rilevare a questo proposito che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C‑173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7, e 13 marzo 2003, causa C‑333/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑2623, punto 8).

7 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le misure destinate a garantire l’attuazione della direttiva 2001/80 nell’ordinamento giuridico italiano non sono state adottate alla scadenza del termine imposto nel parere motivato.

8 Si deve pertanto ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

9 Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/80, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese

10 In forza dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta la domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme