Cass. Sez. III n. 26543 del 5 luglio 2024 (CC 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. PM in proc. Bernardi
Rifiuti.Sequestro e legittimazione del socio all'impugnazione

Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. Nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest’ultima (fattispecie relativa al sequestro preventivo di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici, di beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa, di quote sociali della società, dei mezzi e dei macchinari presenti all’interno dell’insediamento produttivo)

RITENUTO IN FATTO

            1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 26 ottobre 2023 del Tribunale di Trani che, ritenendo inutilizzabili gli atti di indagine in quanto posti in essere dopo la scadenza del termine per il loro compimento ed in conseguente accoglimento della domanda di riesame proposta dal sig. Paolo Terlizzi, ha annullato il decreto del 20 settembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di Paolo Terlizzi per i reati di cui agli artt. 674 cod. pen. (capo 1) e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 2), e della società «Bernardi Evo S.r.l.», da lui rappresentata, per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, lett. a), 10, 25 undecies, comma 2, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 231 del 2001, aveva disposto il sequestro preventivo dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici, dei beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa, delle quote sociali della società, dei mezzi e dei macchinari presenti all’interno dell’insediamento produttivo.
                1.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione del reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 2 siccome erroneamente ritenuti dal Tribunale del riesame l’uno (il reato di cui al capo 2) mera riqualificazione del primo (il reato di cui al capo 1) perché identico sarebbe il fatto storico.
Deduce, al riguardo:
    (i)  l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel valutare il rapporto tra il fatto-reato di cui all’art. 674 cod. pen. e quello di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006;
    (ii)  l’ulteriore errore di diritto correlato alla qualificazione della iscrizione del secondo reato come un aggiornamento della prima iscrizione, e dunque come una mera riqualificazione del fatto, laddove - afferma - l’iniziale denunzia della persona offesa riguardava il solo tema delle emissioni moleste, senza alcun riferimento alla illecita gestione dei rifiuti che le provocavano, gestione illecita emersa solo a seguito della successiva presentazione di una consulenza tecnica da parte della stessa persona offesa sulla cui rilevanza il Tribunale del riesame ha omesso completamente di motivare;
    (iii)  la violazione delle regole sostanziali relative al rapporto tra i due reati sopra indicati considerato che le molestie olfattive sono provocate dall’illecita gestione, sì che tra i due reati vi è un rapporto di causa ed effetto, piuttosto che di identità del fatto storico.  
                1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., e l’omessa motivazione in ordine alla legittimità dell’esecuzione delle indagini preliminari per tutta la durata di un reato permanente quale, nella fattispecie concreta, è quello di cui all’art. 674 cod. pen.
                1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., e l’omessa motivazione in ordine alla emersione nel corso delle indagini preliminari originariamente disposte di nuovi elementi di reità a carico delle persone sottoposte a indagine. 
Lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine alla emersione, a seguito della consulenza tecnica del Pubblico ministero, depositata nel mese di aprile 2023, degli elementi relativi al superamento, nell’attività di gestione dei rifiuti, delle quantità autorizzate con l’AUA. 
Lamenta, altresì, la totale mancanza di motivazione sulla utilizzabilità degli atti di indagine compiuti in relazione all’illecito amministrativo contestato alla società. 
                1.4. Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione degli atti di indagine utilizzabili non avendo il Tribunale considerato che la consulenza tecnica depositata dalla persona offesa non è soggetta al regime dell’utilizzabilità previsto dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., esclusivamente per gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. 
                1.5. Con il quinto motivo deduce l’inammissibilità del riesame per mancanza di interesse ad impugnare, essendo stato il riesame proposto dai difensori della persona fisica sottoposta a indagini, Paolo Bernardi, in assenza di procura speciale conferita dal Bernardi quale legale rappresentante della società, in violazione degli artt. 322 cod. proc. pen. e 39 d.lgs. n. 231 del 2001.

            2. Con memoria del 3 aprile 2024 i difensori di fiducia di Paolo Bernardi, Avv.ti Domenico Di Terlizzi e Amleto Carobello, hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che sia comunque rigettato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

            1. I, ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo con riferimento ai beni di proprietà della società; è inammissibile nel resto.

            2. Non v’è dubbio, infatti, che la persona sottoposta a indagini, quale persona fisica, fermo restando quanto si dirà in ordine alla quota di partecipazione societaria, nel resto non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio. 
                2.1. La legittimazione ad impugnare, attribuita all’imputato/persona sottoposta alle indagini dall’art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).  
                2.2. L'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). 
                2.3. L’art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro.
                2.4. La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
                2.5. Chiara, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.
                2.6. Nel caso di specie, Paolo Bernardi, quale persona fisica, non è proprietario dei beni societari in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rendeva privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre il riesame.
                2.7. Il fatto che fosse titolare del 98% delle quote sociali non ha alcuna rilevanza perché, trattandosi di società di capitali, la soggettività giuridica di quest’ultima non risente delle modalità della composizione del capitale sociale.
                2.8. Va dunque ribadito il principio secondo il quale il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01, secondo cui, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest’ultima; nello stesso senso Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934 - 01).

            3. Sussiste, invece, l’interesse del Bernardi a chiedere la restituzione delle quote sociali e a contraddire sul ricorso del Pubblico ministero, costituendo le quote oggetto di sequestro suoi autonomi diritti patrimoniali (Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792 - 01.
                3.1. Il ricorso del Pubblico ministero è però inammissibile sul punto.
                3.2. Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
                3.3. Esulano dalla cognizione della Corte i vizi di motivazione espressamente dedotti dal Pubblico ministero a sostegno delle allegate violazioni di legge che sollecitano un sindacato sul governo degli elementi di fatto indicati dal Tribunale del riesame a sostegno della decisione qui censurata non ammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’impianto di recupero e dei beni aziendali nonché dei mezzi e macchinari di proprietà della società Bernardi Evo S.r.l.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.