Cass. Sez. III n. 10396 del 16 marzo 2010 (Cc 4 feb. 2010)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Capicchioni
Beni ambientali. Accertamento di compatibilità paesaggistica

L'accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato dall'Autorità competente successivamente all'irrevocabilità della sentenza di condanna per reato paesaggistico, è idoneo ad incidere sull'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previo obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di valutarne la legittimità. (In motivazione la Corte ha escluso che a tale accertamento possa seguire l'estinzione del reato, attesa l'irrevocabilità della sentenza).

OSSERVA

1) Con ordinanza in data 24.2.2009 il G.E. del Tribunale di Pesaro ordinava la rimessione in pristino del fabbricato così come stabilito dalla sentenza n. 96 emessa in data 30.1.1998 dal Pretore di Pesaro, irrevocabile il 23.3.1998.

Assumeva il G.E. che, pur essendo stato rilasciato accertamento di compatibilità paesaggistica (facendo così venir meno la sussistenza del reato ambientale), l'istanza di condono non era stata ancora definita e peraltro trattandosi di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non potevano essere sanate (neanche alla luce della L.R. Marche 27 maggio 2008, n. 11 che prevede la non sanabilità nella ipotesi di indedificabilità assoluta dell'area).

2) Propone ricorso per cassazione C.L..

Dopo una premessa in fatto, denuncia con il primo motivo la violazione di legge in relazione alla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37, nonchè la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il G.E., una volta dato atto del rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (con determina n. 191/08 e non, come erroneamente indicato, n. 157/08), avrebbe dovuto accertare se e come tale atto esplicasse effetti sull'ordine di rimessione in pristino.

Ma di tanto non vi è traccia nella motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in caso di sentenza passata in giudicato, ove venga rilasciato il condono ambientale, non si determina l'estinzione del reato ma la revoca dell'ordine di demolizione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 32 e L.R. Marche n. 11 del 2008, art. 1, nonchè il vizio di motivazione, avendo il G.E. apoditticamente ritenuto che non potesse essere rilasciato condono edilizio essendo l'area su cui insiste l'opera inedificabile in modo assoluto Con inversione dell'onere della prova pretende che sia la difesa a dover dimostrare la inesistenza della inedificabilità assoluta; peraltro dagli atti (cfr. sentenza del TAR) emerge già la prova dell'inesistenza di un siffatto vincolo.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3) Con requisitoria scritta del 29.9.2009 il P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4) Il ricorso è fondato.

4.1) Risulta pacificamente (ne da atto lo stesso G.E.) che il Comune di Pesaro ha rilasciato in favore del C. "accertamento di compatibilità paesaggistica".

Era principio consolidato che il successivo rilascio dell'autorizzazione paesistica, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, non determinasse l'estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, (già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163) poichè tale effetto non era previsto da alcuna disposizione legislativa (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 4.2.1999 ric. De Laurentis).

Senonchè, derogando a siffatto consolidato principio, la L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37 ha previsto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti sui beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza l'autorizzazione o in difformità da essa comporta l'estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, purchè l'abuso realizzato sia compatibile con gli strumenti urbanistici e sotto il profilo paesaggistico e venga effettuato il pagamento da parte del trasgressore della sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 maggiorata da un terzo alla metà ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente n. 1, tra un minimo di tremila Euro ed un massimo di cinquantamila Euro.

Avendo l'autorità amministrativa effettuato positivamente tale verifica con il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e non verificandosi l'estinzione del reato (essendo la sentenza passata in giudicato) il G.E., avrebbe dovuto stabilire l'incidenza di tale accertamento sull'ordine di rimessione in pristino. Anche in relazione alla normativa previgente, questa Corte aveva costantemente affermato che "in materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 sexies, in caso di concessione in sanatoria. L'unico effetto che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poichè l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 17.11.2000 n. 11914; Cass. pen. sez. 3, 28.11.2002 n. 40269; Cass. pen. sez. 3, 22.5.2006 n. 17591).

4.2) Non c'è dubbio, infatti, che l'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E' altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex mults Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 -P-M- c/o Ciavarella).

4.3) Il G.E. si è limitato ad ipotizzare l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta senza effettuare alcuna verifica in proposito per contrastare l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità amministrativa.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

4.3.1) Il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, accerterà se il provvedimento sia stato legittimamente rilasciato e se quindi sia idoneo ad incidere sull'ordine di rimessione in pristino di cui alla sentenza irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.