Cass. Sez. III n. 34220 del 22 settembre 2010 (Cc. 24 giu. 2010)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Codacons
Beni Ambientali. Legittimazione associazione consumatori

Con decreto del Ministro dell’Ambiente in data 17 ottobre 1995 il CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Roma, è stato individuato tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 349/1986. Sussiste, pertanto, la legittimazione dell’associazione ricorrente ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento in tema di violazione della legge quadro sulle aree protette, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

 

UDIENZA del 24.6.2010

SENTENZA N. 992

REG. GENERALE N.144/10


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere         Ciro Petti
"    Alfredo Teresi
"    Maria Lombardi
"    Santi Gazzara


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dall'Avv. Bruno Leuzzi, difensore di fiducia del CODACONS Onlus, avverso il decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto, con il quale è stata disposta l'archiviazione degli atti relativi alle indagini nei confronti di Capecchi Quintilio, n. a Grosseto il 9.12.1954, Falciani Alberto, n. a Grosseto il 18.8.1963, Scipioni Paolo, n. a Roma il 25.2.1975, Simi Fabrizio, n. a Roma il 6.3.1965, Tattoli Maurizio, n. a Civitavecchia il 22.9.1972, in relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della L. n. 394/1991.

- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con l'impugnato decreto il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha disposto l'archiviazione degli atti relativi alle indagini nei confronti di Capecchi Quintilio, Falciani Alberto, Scipioni Paolo, Simi Fabrizio e Tattoli Maurizio in relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della L. n. 394/1991. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il CODACONS Onlus, che lo denuncia per violazione degli art. 408, comma 2, e 409, comma 1, c.p.p..


Si deduce che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione degli atti relativi alle indagini per i reati di cui in epigrafe senza che fosse stato dato avviso al CODACONS, che ne aveva fatto espressa richiesta nella denuncia presentata per i fatti oggetto di indagine.


Si osserva, in sintesi, che il CODACONS Onlus deve essere considerato soggetto offeso dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti a violazioni della legge quadro sulle aree protette, nella specie costituite dall'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano, in quanto "associazione di protezione ambientale", ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta dal Ministro dell'Ambiente fin dal 1995 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 361/94.


Con memoria difensiva depositata il 7.7.2010 l'Associazione ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni in ordine alla propria legittimazione come soggetto offeso dal reato, facendo rilevare che la richiesta del P.G. si riferisce ai reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., che non formano oggetto dell'impugnato decreto.


Con memoria depositata il 18.6.2010 la difesa del Simi ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per tardività, osservando che il ricorrente non ha fornito prova della tempestività dell'impugnazione in relazione alla data in cui ha avuto conoscenza del provvedimento.


Si contesta inoltre la legittimazione del Codacons quale persona offesa dal reato, non avendo l'associazione ricorrente dimostrato detta qualità.


Il ricorso è fondato.


Preliminarmente la Corte osserva, in ordine alla tempestività del ricorso, che in materia di osservanza dei termini per impugnare vige il principio della conoscenza legale del provvedimento, sicché, in mancanza della notifica del decreto di archiviazione, che non è prevista, la eventuale conoscenza aliunde di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare.


Orbene, nel caso in esame, tale conoscenza non emerge dalle risultanze processuali.


Né può essere imposto un onere di dimostrazione negativa sul punto, che, peraltro, non può avere altro fondamento che la dichiarazione della stessa parte ricorrente.


Osserva, quindi, la Corte in ordine alla legittimazione del CODACONS che, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., l'avviso della richiesta di archiviazione è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata circa la l'eventuale archiviazione del procedimento.


Stabilisce inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato."


Sicché gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, sono legittimati a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, c.p.p.


Tale principio di diritto è stato già affermato da tempo da questa Suprema Corte con riferimento alla posizione della SIAE (sez. II, 199603886, P.C. in proc. Dencevirale, RV 204042) in relazione alle violazioni della normativa sul diritto d'autore, nonché più di recente con riferimento all'ANPA - associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali - in relazione ai delitti contro il sentimento per gli animali ed alla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p.. (sez. III, 12.5.2006 n. 34095, P.O. in proc. Cortinovis ed altro, RV 235138).


Orbene, per quanto riguarda la posizione del CODACONS si rileva che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 349/1986, come modificato dall'art. 17, della L. 23 marzo 2001, n. 93, "Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide."


Inoltre, con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 17 ottobre 1995 il CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Roma, - è individuato tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986.


Sussiste, pertanto, la legittimazione dell'associazione ricorrente ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.


Emerge inoltre dalla denuncia datata 30.9.2008, in atti, che il CODACONS aveva espressamente chiesto di essere avvisato qualora il procedimento penale venisse archiviato ai sensi dell'art. 408 c.p.p..


Va, infine, osservato che nell'esposto del CODACONS, anche se risultano espressamente individuati i reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., vengono puntualmente denunciate attività che si sono svolte nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in violazione dei divieti ed in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.


Tali fatti hanno indotto il P.M. a configurare i reati di cui agli art. 19 e 30 della L. 394/1991, pur se sono state ritenute carenti le prove idonee per sostenere l'accusa in dibattimento in ordine agli stessi.


L'Associazione ricorrente, pertanto, aveva diritto all'avviso previsto dall'art. 408, comma 2, c.p.p. con la conseguente nullità del decreto emesso (cfr. sez. II, 4.7.2003 n. 46274, Prochilo, RV 226975; da ultimo sez. II, 22.12.2009 n. 1929 del 2010, RV 246040).


L'impugnato provvedimento deve essere, perciò, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al P.M. perché provveda all'adempimento prescritto dalla norma citata.


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.6.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010