Cass. Sez. III n. 24060 del 18 giugno 2024 (CC 29 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Iaconisi 
Beni ambientali.Livellamento del terreno

Integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l'altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. 


RITENUTO IN FATTO 

    1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce adito ex art. 322 bis cod. proc. pen. nell’interesse di Iaconisi Fernando avverso il provvedimento con cui il Gip del tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, disposto su di un’area interessata da interventi edilizi, realizzata senza titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica, rigettava la istanza.

    2. Avverso la predetta sentenza Iaconisi Fernando, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 

    3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., rappresentando l’intervenuta elaborazione di una motivazione apparente riguardo alla sussistenza del fumus dei reati e innanzitutto di quello edilizio, siccome avulsa da risultanze processuali. In particolare, si contesta che, come ritenuto dal tribunale, il ricorrente abbia effettuato uno spianamento con mezzi meccanici, in assenza di dati che depongano in tal senso. Ciò perché la strada in questione avrebbe la stessa quota del terreno circostante, così che non era necessario spianarla come anche evidenziato dal consulente di parte. E in tal senso si osserva che se gli operanti avessero condiviso tale impostazione, al momento dell’accesso in loco avrebbero sequestrato il mezzo meccanico ivi presente. Il tribunale avrebbe, in ultima analisi, erroneamente ritenuto che qualsiasi movimento di terreno determinerebbe una trasformazione urbanistica, laddove invece l’area in questione è peraltro interessata da periodiche arature per eliminare flora infestante. Si ribadisce, quindi, che nessuna modifica o allargamento di una strada preesistente sarebbe stata effettuata dal ricorrente, né egli avrebbe creato alcuna rete viaria in terra battuta. Egualmente apparente sarebbe la motivazione in relazione al fumus dei reati ex artt. 181 Dlgs. 42/04 e 734  cod. pen., fondata su una apodittica affermazione di intervenuta alterazione dei luoghi e della loro bellezza naturale, sebbene la configurabilità del reato ex art. 734  cod. pen. richieda un’alterazione che abbia determinato la distruzione o il deterioramento di bellezze naturali che non si potrebbe ricollegare alla delimitazione di un’area con pali di legno. Sarebbe apparente anche la motivazione in ordine al periculum, individuato nella progettata realizzazione di un complesso balneare, posto che al momento dell’accesso degli operanti non era in corso di esecuzione alcuna struttura di tale tipo. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ opportuno premettere che emerge la realizzazione di opere su area di una società, la F G C I  di cui Iaconisi Fernando è amministratore unico senza che risulti procura speciale rilasciata dallo stesso nei confronto del suo patrocinatore. Ciò che integra la prima ragione di inammissibilità del ricorso posto che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Consegue, come anticipato, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della società titolare dell’area interessata, mediante un difensore non munito procura speciale (tra le altre Sez. 3 - , n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01 Sez. 1 -  n. 6779 del 08/01/2019 Rv. 274992 – 01).
Ulteriore ragione di inammissibilità è la circostanza emergente dagli atti disponibili in questa sede, e non smentita in ricorso, per cui il sequestro è stato revocato dal pubblico ministero. 

2. Per completezza, si osserva che nel caso in esame si rappresenta  secondo l’impostazione accusatoria, richiamandosi dati fotografici e accertamenti di verbalizzanti oltre che denunzie, la realizzazione di attività di spianamento e allargamento di una strada in zona di pregio ambientale, con delimitazione dell’area con pali in legno e collocazione di una pedana in legno per l’accesso al mare. La censura difensiva mira ad opporre l’assenza di ogni creazione di strada, tantomeno mediante livellamento di un’area, anche richiamando i contenuti di una consulenza. Si tratta di una prospettiva difensiva anche essa inammissibile, sia perché, nella sostanza, non denunzia una motivazione mancante, che invero esiste né è apparente, atteso che con essa si spiegano, con puntualità, gli elementi di supporto, sia perché muove su un piano di merito, anche esso inammissibile, nella misura in cui si contrappone una diversa lettura dei dati disponibili, che certamente non possono essere sottoposti all’analisi di questa Corte, la quale come noto, solo deve limitarsi a rilevare la sussistenza dei vizi denunziati. In realtà insussistenti, sia in termini di motivazione carente che in termini di violazione di legge, atteso che è corretto il richiamo agli indirizzi giurisprudenziali, presente in ordinanza, con cui si rappresenta la integrabilità di reati edilizi e paesaggistici in presenza di movimentazioni di terra, allargamento di strade e livellamenti, come descritti dai giudici della cautela. Per cui va qui solo ribadito che integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l'altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo come quello in esame (Sez. 3, n. 43863 del 14/10/2009 Rv. 245268 - 01 Manzoni). Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Sez. 3, n. 1172 del 10/12/2001 (dep. 14/01/2002 ) Rv. 220855 - 01 Totaro). Non implicano, invero, una modifica dell'assetto dei luoghi i soli interventi che il legislatore ha espressamente sottratto al previo regime autorizzativo in area vincolata, anche attraverso un eventuale giudizio postumo di compatibilità paesaggistica, quali quelli di cui all'art. 181 comma 1 ter del Dlgs. citato e consistenti: 
a) in lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
b) nell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 
c) nei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Sez. 3 -  n. 18460 del 09/01/2020 Rv. 279427 – 01). 
Sul piano edilizio, egualmente questa Corte ha sempre evidenziato che in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli – quali quelli evidenziati dal tribunale e sopra citati - in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. (Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014 Ud.  (dep. 03/02/2015 ) Rv. 262475 – 01). 
Quanto al reato ex art. 734  cod. pen. va premesso che esso richiede l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione (Sez.3,n.37472 del 06/05/2014, Rv.259942 - 01; Sez.3,n.14746 del 28/03/2012, Rv.252625 - 01).
In particolare, è stato affermato che il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico (Sez.3,n.29508 del 04/04/2019, Rv.276359 - 02). Tanto precisato, i giudici hanno individuato la predetta alterazione nella complessiva descrizione dei fatti prima citati, secondo un quadro prospettico e deduttivo che non appare manifestamente illogico e cui non può certamente opporsi una diversa valutazione, in questa sede, della situazione accertata. 
Ben motivato appare anche il periculum della prosecuzione dei reati, a fronte della evidenziazione da parte del collegio di appurati interventi in funzione della realizzazione di una struttura balneare, che trova consistenza in dichiarazioni dello stesso indagato e in un indiscusso progetto, seppure ancora privo delle necessarie autorizzazioni. 

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato  senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, peraltro plurime e innanzitutto consistenti nella già avvenuta revoca del sequestro al momento delle impugnazioni proposte innanzi al tribunale e in questa sede, e nella assenza di procura speciale, dati assolutamente noti al ricorrente, si dispone che lo stesso versi la somma, determinata in via equitativa, di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 29.02.2024.