Cass. Sez. III n. 7376 del 24 febbraio 2026 (UP 12 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Gesualdi
Beni ambientali.Realizzazione di piste in area boscata e autorizzazione paesaggistica
Integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione senza autorizzazione, in area boschiva vincolata, di "piste" in terra battuta mediante sradicamento di ceppaie e movimenti terra che comportino una radicale trasformazione del suolo, esulando tali interventi dalla nozione di "manutenzione ordinaria della viabilità esistente" prevista dalla normativa regionale. L'onere di munirsi del titolo abilitativo grava sul legale rappresentante dell'impresa esecutrice che, quale direttore esecutivo, operi le scelte sulle modalità materiali di intervento. La causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 postula il ripristino integrale dello stato dei luoghi e non è integrata dal mero riporto di fogliame o materiali di risulta. L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è legittima ove l'entità dei lavori e l'impatto sul terreno evidenzino una non esigua offesa al bene ambientale e un potenziale aggravamento del rischio idrogeologico.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che, in data 03/04/2024, aveva condannato Gesualdi Luigi, alla pena sospesa di mesi due e giorni quindici di arresto ed € 40.200 di ammenda, perché ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo A) e artt. 93 e 96 c.1 lett. F) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, perché in qualità di legale rappresentante dell’impresa “Costruzioni Infrastrutture Generali srl”, esecutrice dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale, effettuato, in area boscata, interventi di movimento terra volti a realizzare una viabilità temporanea per raggiungere il cono d'acqua denominato torrente Navale, con creazione di una scarpata a monte di altezza media di m.1,20, larghezza di m. 4 e lunghezza di m. 120, modificando in modo permanente lo stato dei luoghi ed alterando il regime idrogeologico del territorio, in assenza delle necessarie autorizzazioni per il vincolo geologico e in materia paesaggistica. In Barberino del Mugello in data 25/02/2020.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale relativo agli artt. 181 d. lvo 42 del 2004 e art. 48 del Regolamento Forestale Toscana n. 48/R/2003, in relazione alla necessità di richiedere l’autorizzazione con riferimento all’esecuzione dei lavori oggetto di imputazione. Secondo la difesa gli interventi posti in essere consistiti nell’esecuzione dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale in area boscata, rientrerebbero tra le attività di “manutenzione ordinaria” e in quanto tali non sarebbero soggetti a dichiarazione, né a fortiori alla necessità di “autorizzazione” prevista dal Regolamento Forestale Toscana. I giudici del merito avrebbero in via meramente assertiva, non confrontandosi con le norme di settore e richiamando una “giurisprudenza costante” in assenza di qualsivoglia riferimento agli specifici precedenti giudiziari richiamati, confermato la necessità dell’autorizzazione paesaggista e idrogeologica per l’effettuazione dei lavori, errando anche nell’interpretazione della legge extrapenale integrativa del precetto penale e segnatamente la Legge Regione Toscana n. 39 del 2000, art. 49 come mod. dall’art. 25 della Legge Regione Toscana n. 4 de 2016 e art. 48 comma 3 del Reg. Forestale 48/R del 2003.
2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale relativo all’art. 181 d. lvo 42 del 2004, in relazione al ritenuto obbligo di richiesta della necessaria autorizzazione in capo all’imputato. Argomenta la difesa, che, con riferimento al reato di cui al Capo A, anche a voler ammettere la necessaria autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori oggetto di imputazione, la richiesta in alcun modo non avrebbe potuto gravare sull’imputato per due ordini di motivi. In primo luogo in forza della procura speciale rilasciata dal Gesualdi al padre, al fratello e alla madre, ai fini non solo della stipulazione di contratti e della partecipazione a gare di appalto, ma anche “per eseguire controlli e sovraintendere cantieri e i lavori in corso”: clausola idonea a ricomprendere in sé l’eventuale obbligo di munirsi di eventuali autorizzazioni laddove necessarie. Inoltre, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione incombeva non sulla ditta esecutrice, bensì sulla stazione appaltante, ovvero l'ente montano, e l’imputato e ciò anche in virtù del principio di affidamento.
2.3. Violazione e vizio motivazionale in relazione all’art. 181, comma 1- quinquies d. lvo 42 del 2004, in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta estinzione del reato di cui al Capo A in considerazione di eventuali condotte riparatorie. La difesa, richiamando i rilievi fotografici effettuati in loco in data 25 febbraio 2020, dai quali risultava come la pista utilizzata per le esecuzioni delle opere più volte richiamata, fosse stata «coperta di arbusti e terra di riporto» nonché da «materiali di risulta», ed evidenzia come siffatta attività ripristinatoria sia del tutto conforme a quanto previsto dall’art. 46, comma 9, del Regolamento Forestale Toscana, e meritevole dunque di beneficiare della causa estintiva del reato prevista all’art. 181, comma 1-quinquies del d. lvo. 42/2004, essendo intercorsa tale attività prima di qualsiasi provvedimento dell’autorità amministrativa e non potendosi affermare che la stessa attività, fosse stata posta in essere al fine di occultare quanto precedentemente eseguito, come affermato dal giudice di primo grado.
2.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 131-bis cod.pen. Con un ultimo motivo la difesa lamenta come la sentenza impugnata, escluda il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” sulla base dell’assunto che tali lavori siano stati eseguiti su una zona soggetta ad un rischio di frana quiescente, elemento che tuttavia risulterebbe inidoneo a dimostrare come tale rischio, a seguito dei più volte richiamati lavori, sia da considerarsi come incrementato. Una tale affermazione necessiterebbe infatti di uno specifico accertamento tecnico, nel caso specifico mai effettuato (come peraltro da richiesta della stessa difesa), non potendo essere al contrario ritenuto come automatico l’incremento del rischio di frana, a seguito di lavori eseguiti in una zona già soggetta al rischio stesso.
Il Procuratore generala ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato. Secondo l’accertamento di fatto dei giudici di merito, non contestato dalla difesa, e oggetto di doppio conforme accertamento, l'imputato, in qualità di legale rappresentante della Costruzione infrastrutture generali srl, esecutrice dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale in area boscata, commissionati dall'Unione Comuni del Mugello e autorizzati dalla Regione Toscana, per raggiungere il sito interessatiodai lavori commissionati, attraverso movimenti terra, spianamento del terreno e sradicamento di ceppaie, aveva aperto una pista per raggiungere il torrente profondamente diversa da quella esistente: in luogo di uno stradello pedonale preesistente, la pista aperta era profondamente diversa, con creazione di una scarpata a monte di altezza media di m.1,20, in alcuni punti raggiungeva la larghezza di m. 4 ed era lunga m. 120, modificava in modo permanente lo stato dei luoghi ed alterava il regime idrogeologico del territorio, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e in materia paesaggistica. Sull’imputato, quale legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e direttore esecutivo della società stessa, ricadeva, secondo, la sentenza impugnata, l'onere di verificare l'insistenza di vincoli ambientali e idrogeologici e richiedere le necessarie autorizzazioni stante l’assenza di una valida delega di funzioni in materia ambientale.
Muovendo da tale premessa in fatto, si procede allo scrutinio dei motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e di quella extrapenale integrativa del precetto penale, e segnatamente la Legge Regione Toscana n. 39 del 2000, art. 49 come mod. dall’art. 25 della Legge Regione Toscana n. 4 de 2016 e art. 48 comma 3 del Reg. Forestale 48/R del 2003, non è fondato. Secondo la prospettazione difensiva i lavori eseguiti erano qualificabili quale “manutenzione ordinaria” secondo la normativa regionale di settore, per cui non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Tale conclusione non trova fondamento nelle disposizioni richiamate. L’art. 49 (Opere connesse al taglio dei boschi) della Legge Regione Toscana n. 39 del 2000, al comma 1 lett. b) considera opere connesse al taglio dei boschi la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; e al successivo comma 3, come mod. dall’art. 25 L.R. n. 4 del 2016, prevede che: L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. Ora dal tenore della disposizione è chiaro che non richiedono autorizzazione paesaggistica i lavori di manutenzione ordinaria della “viabilità esistente” e ciò in coerenza con la parte della stessa disposizione che limita comunque l’esecuzione di una pista temporanea di esbosco alla circostanza che non comporti rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno. Dunque, secondo la piana interpretazione della disposizione normativa di fonte regionale, esulano dalla “manutenzione ordinaria della viabilità esistente” i lavori che comportano trasformazione del bene sottoposto a vincolo (rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno) con esclusione della realizzazione di lavori che impattano sulla viabilità esistente e che la modificano. Il combinato disposto delle disposizioni normative sopra evidenziate, non conduce, contrariamente alla prospettazione difensiva, alla conclusione secondo cui per i lavori eseguiti non era necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
Nel caso in esame, l’entità dei lavori che, per come accertato, hanno creato una viabilità diversa da quella esistente con trasformazione di una stradella pedonale in una pista carrozzabile, creata con movimento del terreno, spianamento e realizzazione di scarpate, non rientra nelle opere di manutenzione ordinaria della viabilità esistente che escludono il provvedimento autorizzativo. Né a diversa conclusione può invocarsi il Regolamento Forestale che giammai potrebbe condurre ad una interpretazione in contrasto con la normativa regionale di fonte primaria. Ma, a ben vedere, il Regolamento all’art. 48 sotto la rubrica “Manutenzione delle opere” esclude dal novero degli interventi per cui è richiesta l’autorizzazione o la semplice dichiarazione, solo gli interventi di “manutenzione ordinaria” la cui nozione è contenuta nella Legge regionale citata (vedi supra). E, in ogni caso, mette conto rilevare il Collegio che qui non viene in rilievo l’interpretazione del significato della risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti o temporanee, a cui si riferisce il citato Regolamento, in quanto nel caso in esame, vi è stata una trasformazione rilevante dell’area boscata attraverso la realizzazione di una pista temporanea di rilevanti dimensioni, con estirpazione di ceppaie, che ha sostituito una stradella pedonale con una pista carrozzabile. A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito là dove, pur senza indicare gli estremi delle pronunce di legittimità, hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia e hanno ritenuto integrato il reato paesaggistico secondo cui in tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di "piste" in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie con radicale trasformazione del suolo (Sez. 3, n. 962 del 25/11/2014, Scoleri, Rv. 261791 – 01; Sez. 3, n. 2520 del 2022, Sez. 3 n. 9402 del 17/10/2019, Rv. 278420 – 02; Sez. 3, n. 14544 del 12/05/2020, in cui si afferma che nelle zone paesisticamente vincolate, è inibita ogni modificazione dell’assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia senza autorizzazione, ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione (ordinaria o straordinaria), nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonché nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere, che non alterino l’assetto idrogeologico), da cui la conclusione che per la configurabilità del reato, di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, non è necessario che siano stati compiuti lavori edilizi, potendo l’alterazione del territorio essere conseguita con altre forme di immutazione del luogo quali il taglio o lo sradicamento di alberi o lo sbancamento del terreno, eseguiti senza autorizzazione (Sez. 3, n. 14544 del 2020).
Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutte le prospettazioni difensive. Sotto un primo profilo la corte territoriale è pervenuta a corretta decisione là dove ha ritenuto che fosse onere dell’imputato verificare, per l’attuazione dei lavori, l’esistenza di eventuali vincoli paesaggistici e richiedere l’autorizzazione paesaggistica ed ha escluso la validità ed efficacia della delega di funzioni. In particolare, la sentenza impugnata e prima quella del Tribunale, hanno rilevato come la procura speciale rilasciata dall’imputato al padre, al fratello e alla madre, non conteneva, quanto all’oggetto, alcun riferimento alla materia ambientale, non attribuiva né poteri decisori né di spesa, sicchè non era valida ed efficace per esonerare da responsabilità il ricorrente (cfr. pag. 7 e 17). Né l’onere di verifica di vincoli ambientali e di chiedere l’autorizzazione paesaggistica ricadeva, sempre secondo le sentenze di merito, su soggetto diverso dall’imputato e, dunque ,sulla stazione appaltante. Secondo i giudici del merito, sulla scorta delle produzioni documentali, l’imputato era il legale rappresentante nonché il direttore esecutivo dei lavori commissionati dall’ente pubblico, e poiché a lui spettava, proprio in ragione di tale qualifica, la scelta operativa dell’esecuzione dei lavori commissionati, al medesimo spettava l’onere di verificare la necessità di titoli autorizzativi qualora, come era avvenuto nel caso in esame, l’esecuzione dei lavori avesse comportato, per la natura degli interventi scelti dal medesimo, la necessità degli stessi. I lavori per cui vi era stato affidamento alla Costruzioni Infrastrutture Generali srl, avevano ad oggetto la manutenzione della vegetazione riparia del corso d’acqua Navale, per il quale la Regione Toscana aveva rilasciato nulla osta in cui si prescriveva: è “fatto salvo l'obbligo dell'esecutore dei lavori di acquisire specifica autorizzazione per le eventuali lavorazioni relative agli accessi apprestamenti depositi spianamenti eccetera che non sono espressamente rientranti nell'ordinaria attività di taglio oggetto della presente autorizzazione” (pag. 3 sentenza Tribunale). Poi nel capitolato vi era l’indicazione della normativa regionale e quella specifica di settore, che costituiva parte integrante del contratto, ma lasciava alla ditta esecutrice e, dunque, al suo direttore esecutivo, cioè l’imputato, le modalità esecutive oggetto del contratto (manutenzione della vegetazione riparia con rimozione dei tronchi caduti nel torrente, cfr. pag. 4 cit.). Da cui la conclusione che la scelta di aprire una pista, con le caratteristiche dimensionali accertate, con trasformazione di una pista pedonale percorribile a piedi in una pista carrozzabile con i mezzi cingolati, fu una scelta del ricorrente che gli competeva da contratto (la sentenza di primo grado rileva che vi era anche un’alternativa potendo gli esecutori passare sul terreno posto sull’altra riva del fiume) con la conseguenza che il ricorrente, una volta operata la scelta, doveva munirsi dell’autorizzazione paesaggistica proprio in ragione dell’entità dei lavori e la cui realizzazione, in assenza, integra il reato contestato. Alla stazione appaltante non competeva, dunque, l’onere di richiedere l’autorizzazione paesaggistica e ciò in ragione del fatto che la scelta delle modalità esecutive della manutenzione della vegetazione ripariale competeva alla ditta esecutrice dei lavori e, dunque, all’imputato, legale rappresentante e direttore esecutivo.
Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 181 quinquies d.lvo n. 42 del 2004 e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che la pista utilizzata per l'esecuzione delle opere di cui trattasi era stata ricoperta di arbusti e terra di riporto nonché da materiali di risulta. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 181 quinquies cit. e l’art. 49 del Reg. Forestale Toscana n. 48 del 2003, art. 46 comma 9 che stabilisce che “al termine dei lavori le opere temporanee, fra cui la pista temporanea di esbosco debba essere ripristinata con la ricopertura con strame organico quale fogliame, ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto col terreno”. Ritiene, il Collegio, che il richiamo alla disposizione dell’art. 49 non conduca alla conclusione propugnata dalla difesa secondo cui l’avere coperto di arbusti e terra da riporto la pista temporanea di esbosco integrava condotta ripristinatoria con conseguente estinzione del reato paesaggistico. Sotto un primo profilo l’art. 49 del citato Regolamento Forestale che impone il ripristino delle piste temporanee con la “ricopertura con strame organico quale fogliame e ramaglia .. posta a contatto con il terreno” concerne il ripristino di quelle piste temporanee di cui all’art. 49 della Legge Regione Toscana n. 39 del 2000, comma 1 lett. b) ovvero di quelle piste che “non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori”. Dunque, tale disposizione non trova applicazione nel caso concreto ove si consideri l’entità dei lavori che, per come accertato, hanno creato una viabilità diversa da quella esistente con trasformazione di una stradella pedonale in una pista carrozzabile, creata con movimento del terreno, spianamento e realizzazione di scarpate, opere che non rientrano nel novero di quelle consentite dal citato art. 49 comma 1, lett. b) della Legge Regione Locale citata. Peraltro, come è noto la speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avendo funzione premiale, opera solo ove sia effettuato il tempestivo recupero dell'area sottoposta a vincolo, idoneo a farle riacquistare il precedente aspetto esteriore e l'originario pregio estetico (Sez. 3, n. 18070 del 20/01/2022, Parodi, Rv. 283132 – 01; Sez. 3, n. 37168 del 06/05/2014, Autizi, Rv. 259943 – 01) e, come ha argomentato la sentenza impugnata, avrebbe richiesto una integrale “risistemazione” dell’area e non il mero riporto di fogliame come avvenuto nel caso di specie. Da cui, anche a prescindere dal riferimento al rischio frane, la corretta esclusione del riconoscimento della causa estintiva del reato.
Anche il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stata correttamente motivata. La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in considerazione dell’attività svolta che aveva comportato la modificazione in modo permanente lo stato dei luoghi, alterando il regime idrogeologico del territorio particolarmente fragile a rischio frane, incrementando il pericolo del bene ambientale e anche l’incolumità pubblica Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione della rilevante trasformazione del territorio in conseguenza dell’attività svolta dall’imputato con ricadute anche in termini di aggravamento del rischio frane, da cui un correlato pericolo non solo per i beni ambientali, ma anche per l’incolumità pubblica. La non esiguità del danno e del pericolo è stata congruamente argomentata sulla base dei due indici della modalità della condotta e della non esiguità del danno e del pericolo derivante dalla condotta (con richiamo all’entità dei lavori e dell’impatto sul terreno), sicchè non era necessario, come ritenuto dal giudice di primo grado, l’espletamento di una perizia volta all’accertamento dello stato dei luoghi che ora viene invocata ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. per la verifica dell’incremento del rischio frane che, quand’anche insussistente, non farebbe venir meno la motivazione sul giudizio di non tenuità dell’offesa.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/02/2026


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