Cass.Sez. III n. 51010 del 18 dicembre 2013 (Cc 24 ott 2013)
Pres.Fiale Est. Graziosi Ric. Criscuolo.
Beni Ambientali.Sentenza di estinzione del reato per prescrizione

In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza predibattimentale del 24 settembre 2012 la Corte d'appello di Napoli, a seguito di appello proposto da C. C. avverso sentenza dell'11 dicembre 2007 con cui il Tribunale di Nappi, sezione distaccata di Gragnano, lo aveva condannato per reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 81 e 110 c.p. (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65 e 72 e art. 110 c.p. (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001 artt. 83 e 95, L.R. n. 9 del 1983, art. 2 e art. 110 c.p. (capo c) e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 110 c.p. (capo d), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato essendosi estinti i reati per maturata prescrizione in data 19 novembre 2009, revocando l'ordine di demolizione.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, e art. 31, comma 9, quanto alla mancata revoca anche dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 3, 6 febbraio 2003-6 febbraio 2004 n. 4798; Cass. sez. 3, 27 maggio 2003 n. 26854; Cass. sez. 2, 2 agosto 2002 n. 32195; Cass. sez. 3, ord. 6 ottobre 2000 n. 3099; Cass. sez. 3, 11 luglio 2000 n. 10982; Cass. sez. 4, 17 dicembre 1997 - 19 febbraio 1998 n. 2078) che in tema di tutela del paesaggio l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato può essere impartito dal giudice solo con la sentenza di condanna, onde in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, se è stato emesso tale ordine, il giudice dell'impugnazione deve revocarlo. Si tratta, infatti, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione giuridica nella accessività alla sentenza di condanna, per cui, se il reato si estingue, tale giustificazione viene meno, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.

Conseguentemente, è incorso in violazione di legge, come denunciato nel motivo, il giudice di merito non revocando, oltre all'ordine di demolizione, l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, pur avendo dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione anche del reato di cui al capo d). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale omessa revoca, che si dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, revoca che dispone.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.