L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia quinquennale e non è censurabile il silenzio della pubblica amministrazione quando non è obbligata a provvedere.

di Stefano DELIPERI

Interessante sentenza del T.A.R. Sardegna che ha recentemente ribadito l’efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica (art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni).

Il T.A.R. Sardegna, infatti, ha respinto, con la sentenza n. 277/2008 del 27 febbraio 2008, il ricorso della Chia Immobiliare s.r.l. avverso il silenzio - rifiuto del Servizio regionale tutela del paesaggio di Cagliari seguito all'istanza di rinnovo (28 marzo 2006) del nullaosta paesaggistico rilasciato per un "complesso di attrezzature per servizi e sport ed assistenza alla balneazione per attività turistiche" (nota Serv. tutela paesaggio n. 5631 del 21 giugno 1995) a Chia (Comune di Domus de Maria), sulla costa sud-occidentale della Sardegna.    

Infatti, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1457/1940, richiamato dall'art.158 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione paesaggistica perde efficacia con lo scadere del periodo di cinque anni dall'emanazione (vds. Cass. pen., sez. III, 7 agosto 2007, n. 32200; Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2007, n. 23; Cons. Stato, sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766; Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2003, n. 87; T.A.R. Campania, NA, sez. II, 7 maggio 2007, n. 4788; T.A.R. Puglia, sez. II, 7 novembre 2002, n. 4854; T.A.R. Abruzzo, AQ, 24 aprile 1995, n. 189): "la ratio della disposizione è di consentire all'amministrazione di compiere nuovi accertamenti e valutazioni per stabilire se l'opera risulti, ancora, compatibile con gli interessi pubblici che si intendono salvaguardare, una volta decorso il periodo. Pertanto, decorso il quinquennio dal rilascio, l'autorizzazione paesaggistica perde automaticamente efficacia, per cui non potrà esser oggetto di proroga o rinnovo, salvo adozione di nuovo nulla osta".

Al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo (28 marzo 2006), l'autorizzazione paesaggistica del 1995 aveva perso efficacia da anni e la Società immobiliare avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica, il cui procedimento sarebbe dovuto iniziare ex novo.   Nel dicembre 2002, invece, richiese nuove autorizzazioni per alcune varianti, ottenendo 15 nuove autorizzazioni paesaggistiche (n. o. Servizio tutela del paesaggio nn. 498-512 del 31 gennaio 2003), ma solo su alcuni degli interventi originariamente previsti.

La ratio normativa, così come giustamente interpretata dalla giurisprudenza costante, si rivela particolarmente importante ai fini di una più equa ponderazione degli interessi ed una più adeguata considerazione dei valori ambientali/paesaggistici costituzionalmente tutelati (art. 9 cost.): nel caso specifico, il complesso di interventi, se integralmente attuato, avrebbe radicalmente cambiato il litorale di Chia e la relativa valenza naturalistica.

Inoltre, il T.A.R. Sardegna, sulla scorta della giurisprudenza dominante (vds. T.A.R. Toscana, FI, sez. II, 21 ottobre 2005, n. 4790; T.A.R. Campania, NA, sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 688), ha escluso che possa formarsi il silenzio - rifiuto a causa della mancata risposta della pubblica amministrazione quando quest'ultima non ha l'obbligo di provvedere.     Il giudice amministrativo deve, infatti, verificare nel concreto se la pubblica amministrazione che ha tenuto il comportamento omissivo (silenzio) sia o meno obbligata a provvedere quanto richiesto con l’istanza della parte ricorrente.   La palese infondatezza della pretesa sostanziale impedirebbe comunque l’accoglimento del ricorso, anche se, in astratto, è ipotizzabile l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere.  In altri termini, è inutile accertare l’inadempimento dell’amministrazione di provvedere, se comunque la pretesa del privato risulti infondata nel merito e quindi priva di possibile realizzazione concreta.      In questa prospettiva diventa essenziale la valutazione della domanda dell’attore, in quanto “l'obbligo di provvedere va dichiarato dal giudice amministrativo non in astratto ma in relazione alla domanda, richiedendosi al giudice stesso non una qualsiasi pronuncia, bensì una pronuncia di contenuto positivo relativo ad un preteso provvedimento satisfattorio dell'interesse fatto valere, perché non sarebbe utile imporre all'amministrazione l'obbligo di una pronuncia espressa se la pretesa del ricorrente fosse infondata” (Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 1999, n. 101).

Tale quadro giurisprudenziale risulta confermato anche alla luce del nuovo inciso di cui all’art. 2, comma 5°, della legge n. 241/1990, come modificato ed integrato dalla legge n. 80/2005 (“il giudice può conoscere del fondamento dell’istanza”).      Infatti, il “può” indicato dall’art. 2, comma 5°, della legge n. 241/1990 attribuisce al giudice la facoltà di pronunciarsi nel merito della domanda dell’attore, qualora vi sia un’esplicita richiesta del ricorrente e l’attività della pubblica amministrazione non sia connotata da margini di discrezionalità.   Particolarmente interessante a questo proposito quanto argomentato dal T.A.R. Sicilia, sede di Catania: “il procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione di competenza del giudice amministrativo, secondo la disciplina risultante dal novellato art. 2, comma 6°, della legge 241/1990, nel testo da ultimo introdotto dall’art. 6 bis della recente L. n. 80 del 2005 (“il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”), deve tendere non solo all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia titolare, e quindi di emettere un provvedimento di cura dell'interesse pubblico; ma, laddove non implichi valutazioni discrezionali rimesse in prima battuta alla necessaria valutazione dell’autorità amministrativa (in ciò evidentemente risolvendosi l’opzione valutativa prevista dalla nuova disposizione e la conseguente valutazione facultizzante rimessa all’apprezzamento del giudice amministrativo), può estendersi alla verifica in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, assumendo carattere pienamente satisfattivo in presenza di una valutazione giudiziale piena, la quale, disancorata dal limitato orizzonte dell’accertamento del mero dovere di provvedere, investe i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione” (T.A.R. Sicilia, CT, sez. III, 3 novembre 2005, n. 1938).

Un punto fermo, quindi, in favore di una migliore salvaguardia dei valori ambientali oggetto di una tutela costituzionale troppo spesso accantonata.

Dott. Stefano Deliperi

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 277/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. N. 961/2007

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

            

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 961/07  proposto dalla Chia Immobiliare S.p.a.,  rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Soddu, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Machiavelli n. 36, presso lo studio dell’avv. Antonio Gaia;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu, Mattia Pani e Simonetta Boi, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale dell’Ente,  in Cagliari, Viale Trento n. 69;  

per l'annullamento

del silenzio rifiuto sull’istanza di rinnovo del Nulla osta paesaggistico n. 5631 del 21.6.1995, formulata dalla Chia Immobiliare S.rl in data 28.3.2006;

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 gennaio 2008 il consigliere Francesco Scano;

            Uditi gli avvocati come da separato verbale;

            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O   E   D I R I T T O

            Con istanza del 28 marzo 2006, la società Chia Immobiliare aveva richiesto il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica  n. 5631 del 21 giugno 1995, con la quale era stato assentito dall’Ufficio tutela del paesaggio di Cagliari il progetto relativo a “complesso di attrezzature per servizi e sport ed assistenza alla balneazione per attività turistica/ loc. Chia”.

            Non avendo ottenuto risposta sulla domanda, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame chiedendo che venga dichiarato illegittimo il silenzio  rifiuto serbato dalla Regione.

            La difesa della Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che l’autorizzazione del 1995 di cui si chiede il rinnovo, è stata sostituita da  15 nuove autorizzazioni rilasciate, in data 31.1.2003 e registrate ai numeri di protocollo da 498 a 512, su richiesta della stessa ricorrente.

Alla Camera di consiglio del 9.1.2008 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

            Con memoria conclusionale depositata il 7 gennaio 2008 la ricorrente insiste nel ricorso rilevando che nel dicembre del 2002 la Chia Immobiliare “aveva chiesto il rinnovo e le varianti in relazione solo ad alcuni degli interventi;” di conseguenza, sostiene la ricorrente, la Regione avrebbe dovuto rinnovare l’autorizzazione con riferimento alle parti non interessate dal precedente rinnovo.

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica del 1995, in atti depositata, non contiene alcuna menzione delle parti da rinnovare, ma si riferisce genericamente all’intera autorizzazione.

Pertanto il ricorso appare inammissibile, perché (con riferimento alle parti rinnovate)

 volto ad ottenere una pronuncia su una domanda già accolta in precedenza dall’Amministrazione e perché (per le parti non interessate dal precedente rinnovo) volto ad ottenere una risposta su una domanda palesemente inammissibile, sulla quale non vi era, quindi, il dovere di rispondere.

         A tale ultimo riguardo, va osservato che, nel sistema vigente anteriormente alla nuova disciplina dettata dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 legge 21 luglio 2000 n. 205, ai fini della configurabilità del silenzio rifiuto impugnabile innanzi al giudice amministrativo, non è sufficiente la sola instaurazione del procedimento tipizzato previsto per la formazione del silenzio rifiuto, occorrendo invece anche la sussistenza dell’obbligo, per l’amministrazione adita, di provvedere sull’istanza, con la conseguenza che deve ritenersi escluso tale obbligo, in presenza di una pretesa  palesemente infondata ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV,  12.12.1996,  n. 688; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21.10.2005, n. 4790)

 Tale orientamento va applicato anche alla nuova disciplina sul silenzio disegnata dal citato art. 21 bis, in quanto diversamente opinando la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi sarebbe inutile per l’istante e pregiudizievole per l’amministrazione, alla quale verrebbe imposto l’obbligo di pronunciarsi anche nei confronti di una domanda che risulti immediatamente e manifestamente infondata (T.A.R. Basilicata Potenza, 9.5.2007, n. 356).

Nella specie la domanda era palesemente infondata, e quindi non sussisteva alcun obbligo per l’Amministrazione di rispondere, per le seguenti considerazioni.

L'art. 16, r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, prescrive l'automatica cessazione di efficacia del nulla - osta previsto dall'art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497, in tema di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, per il solo decorso del quinquennio dalla sua adozione, perché la "ratio" della disposizione è di consentire all'amministrazione di compiere nuovi accertamenti e valutazioni per stabilire se l'opera risulti, ancora, compatibile con gli interessi pubblici che si intendono salvaguardare, una volta decorso tale periodo. Pertanto, decorso il quinquennio dal rilascio, l’autorizzazione paesaggistica perde automaticamente efficacia, per cui non potrà essere oggetto di proroga o rinnovo, salvo adozione di nuovo nulla - osta  (cfr. Cons. Stato,  sez. VI, 10.1.2007 n. 23; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 24 aprile 1995 , n. 189; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 07 maggio 2007 , n. 4788).

Al momento della presentazione della domanda di rinnovo (28.3.2006), l’autorizzazione del 1995 aveva perso efficacia da parecchi anni; non poteva di conseguenza chiedersi il rinnovo di essa, ma la società interessata avrebbe dovuto ripresentare una nuova domanda di autorizzazione paesaggistica, corredandola di tutta la documentazione all’uopo necessaria.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

 Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione regionale, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 gennaio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente,

Rosa Panunzio, Consigliere,

Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

 

 

Depositata in segreteria oggi 27/02/2008

Il Segretario Generale