Sull’ambito di applicazione dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria
(commento a Cassazione penale, Sez. III, n° 39164/2021)
di Massimo GRISANTI
L’ordinamento fa divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria. Questa è la riflessione indotta dalla sentenza in commento. E verosimilmente l’interpretazione corretta del combinato disposto degli articoli 146 e 167 d.lgs. 42/2004.
Dopo aver richiamato le disposizioni dell’art. 181 d.lgs. 42/2004 i Giudici hanno detto che “… L’istituto della “compatibilità paesaggistica”, quindi, non può trovare attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, O CHE NON SIANO CONFIGURABILI quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 …”, aggiungendo che “La nozione di superfici utili e di volumetria, inoltre, deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio”.
La seconda affermazione, forse, risente dell’errata interpretazione del precetto ricavabile dagli eccezionali casi per cui il legislatore ammette l’accertamento di compatibilità. Errore che, anche qui forse involontariamente, la Suprema Corte fa emergere utilizzando le parole “O CHE NON SIANO CONFIGURABILI”.
Come è noto, l’art. 146 del Codice stabilisce il divieto assoluto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria, eccezionalmente derogato nei tre casi elencati all’art. 167, due quali il primo e l’ultimo non possono che essere interpretati sistematicamente.
Il caso “c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” deve essere rettamente inteso, trattandosi di eccezione, come divieto di accessibilità a sanatoria degli ulteriori interventi posti in ordine crescente nell’art. 3 d.P.R. 380/2001.
Per l’effetto, in seno alla giurisdizione amministrativa troverebbe così un senso unanimemente condivisibile il rimando alla disciplina edilizia per i concetti di <superficie utile> - la cui definizione è contenuta nella voce n. 14 dell’Allegato A all’Intesa 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo – e di <volume> - ricavabile a contrariis dalla definizione di volume tecnico ex voce 31. E ciò perché facendo ricorso alla definizione dell’intervento di manutenzione straordinaria, astrattamente sanabile sotto il profilo paesaggistico, il legislatore consente la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Accedendo a quest’interpretazione gli effettivi volumi tecnici, che assolutamente non integrano superficie utile – si pensi ad esempio agli scannafossi oppure alle cisterne dell’acqua, talvolta indispensabili per conseguire o mantenere l’agibilità dei locali, quindi proteggere la salute delle persone, altro valore costituzionalmente rilevante di egual rango della protezione paesaggistica e ambientale (v. vicenda Ilva di Taranto) – possono essere realizzati con interventi di manutenzione straordinaria sempreché non determinino mutamento di destinazione d’uso perché altrimenti ricadono quantomeno nella categoria d’intervento del restauro e risanamento conservativo (la cui sanatoria paesaggistica è vietata in considerazione del punto c).
Un’interpretazione, questa proposta, che porterebbe a soluzione il contrasto giurisprudenziale perdurante ormai da oltre un lustro in seno alla giurisprudenza amministrativa circa la riferibilità, o meno, dei concetti di superficie utile o volume a quelli della disciplina edilizia, con conseguente possibilità, o meno, di conseguire l’autorizzazione paesaggistica a sanatoria.