TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1073 del 4 agosto 2020
Beni ambientali.Bosco "artificiale"

La natura “artificiale” del bosco, infatti, non esclude a priori la speciale tutela accordata dal d.lgs 42/04, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco. L'art. 142 lett. g) comma 1 del Codice Urbani, invero, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", di fatto non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.

Pubblicato il 04/08/2020

N. 01073/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01275/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti, Leonilde Francesconi, Vittorio Triggiani e Anna Bucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro Nn.31-33;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- della deliberazione di GR n.2022 del 29.10.2013 contenente modifiche al Titolo VIII delle NN.TT.AA. del PPTR adottato e correzione di errori materiali, con conseguente riapertura dei termini per le osservazioni;

- della deliberazione di GR n.2610 del 30.12.2013, nonchè, ove occorra e nei medesimi anzidetti limiti: della deliberazione di GR n.357 del 27.3.2007 di approvazione del programma per l'elaborazione del nuovo PPTR; della deliberazione di GR n.1842 del 13.11.2007 di approvazione del Documento Programmatico;

- della deliberazione di GR n.474 del 13.4.2007; della deliberazione di GR n.l947 del 20.10.2009 di adozione dello schema di PPTR;

- della deliberazione di GR n. l del 11.1.2010 di approvazione della proposta di PPTR; - della determinazione dirigenziale n. 11 del 22.1.2013 contenente "parere motivato a norma del D.Lgs. 152/2006 - VAS della proposta di PPTR";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

- in parte qua, nei limiti del dedotto interesse e della prospettata lesione: della deliberazione di Giunta Regionale del 16.2.2015 n.176, pubblicata sul BURP n.40 del 23.3.2015, di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);

- della deliberazione di GR n.1435 del 2.8.2013 di adozione del PPTR;

- della deliberazione di GR n.1598 del 3.9.2013;

- della deliberazione di GR n.1810 del 1.10.2013;

- della deliberazione di GR n.2022 del 29.10.2013 contenente modifiche al Titolo VIII delle NN.TT.AA. del PPTR adottato e correzione di errori materiali, con conseguente riapertura dei termini per le osservazioni;

- della deliberazione di GR n.2610 del 30.12.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Le ricorrenti deducono di essere proprietarie di un suolo sito nel Comune di -OMISSIS-, località “-OMISSIS-”, censito in catasto al fg. -OMISSIS-.

2. Con l’odierno ricorso depositato presso il Tar Puglia sede di Lecce, hanno impugnato gli atti, come meglio in epigrafe indicati, di approvazione del Piano Paesistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) nei limiti in cui lo stesso ha previsto sulle aree di interesse il vincolo a “bosco/macchia” e “area di rispetto del bosco”.

3. Precisano di aver depositato osservazioni al Piano paesaggistico solo parzialmente accolte dalla Regione Puglia.

4. Avverso il PPTR parte ricorrente ha formulato un unico ed articolato motivo di ricorso con il quale ha contestato “Violazione dell'art.2 commi 2 e 6 del d.lgs n. 227/01, Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, Irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di coerenza rispetto art.58 delle Nta”.

Le ricorrenti, in particolare, ritengono che la vocazione edificatoria impressa al lotto oggetto di causa sarebbe impeditive dell’imposizione del vincolo boschivo; sarebbe illegittima, poi, la ricognizione del bene paesistico “bosco” trattandosi di formazione arborea artificiale (pini di Aleppo disposte in loco dal padre delle ricorrenti al fine di realizzare un camping mai avviato) non rilevante ai sensi dell’art. 142 del Codice Urbani.

5. Con ordinanza n. 1542/2019 il Tar di Lecce ha trasmesso, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., il fascicolo ed è stata quindi fissata l’udienza per la trattazione del ricorso.

6. All’udienza pubblica del 16.4.2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84 d.l. 18/2020.

7. Preliminarmente si ritiene di non poter accogliere – vista anche la specifica opposizione della difesa regionale- la richiesta di parte ricorrente di rimessione in termini formulata con riferimento alla memoria difensiva depositata il 14.4.2020, oltre, cioè, il termine perentorio (ex multis, T.A.R. Roma, sez. II, 30/04/2020, n.4466) dei due giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 84 comma 5 d.l. 18/2020.

7.1.Al riguardo va evidenziato che la documentazione prodotta lo stesso giorno dell’udienza pubblica dà atto del fatto che una prima p.e.c. è stata inviata agli Uffici del Tar Bari (per segnalare un tentativo fallito di deposito) solo in data 13.4.2020 (giorno coincidente con la festività di Pasquetta), mentre ai sensi dell’art. 52 comma 4 cod. proc. amm. le note relative all’udienza del 16.4.2020 dovevano depositarsi (trattandosi di termini liberi da calcolarsi a ritroso) nel primo giorno non festivo coincidente con il sabato 11 aprile 2020.

7.2 Ciò posto, il dedotto errato computo del termine di deposito delle anzidette memorie, in quanto imputato esclusivamente al software utilizzato dal difensore di parte ricorrente, non è idoneo ad integrare i gravi impedimenti di fatto necessari per giustificare l’operatività della rimessione in termini prevista dall’art. 37 cod. proc. amm.

Tale beneficio, infatti, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, costituisce rimedio eccezionale ed è pertanto soggetto a regole di stretta interpretazione, non ravvisandosi, né essendo stata provata, in relazione alle giustificazioni prodotte, il caso fortuito o la forza maggiore (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 02/12/2019, n.5663).

7.3. Deve pertanto disporsi lo stralcio delle note depositate di parte ricorrente del 14.4.2020, così come espressamente eccepito dalla difesa regionale.

8. Nel merito il ricorso è infondato.

9. In sede di adozione del Piano Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR), adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, la Regione Puglia ha individuato sul suolo oggetto di causa, i seguenti vincoli paesaggistici:

a)“Boschi e macchie” (cfr. art. 60 N.T.A. e tavola 6.2.1 del PPTR), come definiti dall’art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo il quale sono di interesse paesaggistico i «…territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227»;

b) UCP – ulteriori contesti paesaggistici “Area di rispetto dei boschi” e “Prati e pascoli naturali” (art. 59, NTA del PPTR), rientrando il suolo tra le componenti botanico-vegetazionali, afferenti alla struttura ecosistemica e ambientale di cui al Ca-po III del Titolo VI, N.T.A. del PPTR.

Il suolo è, altresì, ricompreso nel perimetro dell’area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 9/6/1970, pubblicato in G.U. n. 179 del 17/7/1970, integrato con decreto ministeriale 1/8/1985 in G.U. n. 30 del 6/2/1986.

10. L’Amministrazione regionale ha valutato le osservazioni presentate da parte ricorrente (parzialmente accolte con riferimento all’eliminazione del pascolo) precisando che “si richiama la normativa che assimila anche i boschi artificiali; come quello in oggetto oltretutto formato da specie autoctona della Puglia. Esistono sentenze che ne confermano la destinazione. La problematica relativa alla destinazione urbanistica non è oggetto di esame nel presente procedimento. Si ricorda infatti che i piani urbanistici comunali in virtù di quanto disposto dall’ art. l45 co 3,4-5 devono adeguarsi/ conformarsi al PPTR, fatto salvo quanta previsto dall'art. 106 delle NTA in quanto applicabile. Ulteriori specifici aspetti saranno oggetto di valutazione nelle singole procedure autorizzative”.

11. Con il provvedimento di approvazione definitiva del PPTR (delibera di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015), la Regione Puglia ha quindi confermato l’individuazione sulle particelle in proprietà dei ricorrenti dei vincoli paesaggistici sopra indicati, con la sola esclusione del vincolo pascolivo, e con la rimodulazione dell’area di rispetto dei boschi in applicazione dell’art. 59 N.T.A. del PPTR.

12. E’ necessario premettere che le osservazioni prodotte dalle ricorrenti in seno al procedimento di adozione del Piano paesaggistico territoriale costituiscono meri apporti collaborativi, inidonei a vincolare la Regione Puglia, cui spettano le scelte discrezionali di pianificazione in funzione della tutela dell’interesse pubblico, e pertanto sindacabili dal G.A nei limiti dell'accertamento dei vizi formali del procedimento e, quanto al contenuto dell'atto di pianificazione, alle ipotesi di evidente eccesso di potere che, tuttavia, il Collegio ritiene non provate nel presente giudizio.

12. Ciò posto, è oggetto di contestazione non già l’esistenza in rerum natura del bosco ma solo la natura non spontanea dello stesso che, nella prospettazione di parte ricorrente, non consentirebbe l’imposizione del vincolo.

12.1.La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.

12.2. La natura “artificiale” del bosco, infatti, non esclude a priori la speciale tutela accordata dal d.lgs 42/04, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco (Tar Bari, sez. III, n. 3.1.2019 n. 7, Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2013 n. 1815; Id., sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5452).

12.3. L'art. 142 lett. g) comma 1 del Codice Urbani, invero, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", di fatto non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.

Ai sensi della norma da ultimo citata, infatti, "Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti".

12.4. Tale essendo il contenuto della disciplina applicabile alla fattispecie, non risultano, nel caso in esame, né errate né irragionevoli le determinazioni regionali adottate a seguito della ricognizione delle aree boscate in questione, tenuto conto delle specifiche censure e dell’impianto complessivo del ricorso introduttivo.

12.5. In primo luogo, infatti, va evidenziato che le ricorrenti non hanno specificamente contestato le dimensioni della superficie boscata come rilevata dalla Regione (ai fini della rispondenza dell’area ai relativi parametri normativi).

12.5. Se è vero, poi, che l’area in questione (che dai rilievi fotografici di parte appare come una folta ed alta pineta) è coperta prevalentemente dalle piante di pino d’Aleppo, è altrettanto provata in atti (cfr. consulenza tecnica di parte) la presenza di ulteriori formazioni arboree (piante di cipresso ed eucalipto).

12.6. Lo stesso consulente di parte ricorrente, poi, qualifica il pino di Aleppo come specie indigena presente comunque nel territorio della Puglia (pag. 9), nonché pianta a rapido accrescimento e “pioniera”, cioè in grado di adattarsi anche a fattori ambientali estremi, sì da non potersi escludere – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente- la capacità di rinnovamento spontaneo e, quindi, il carattere permanente del bosco, ancorchè di origine non spontanea (in senso conforme con riferimento alla presenza del Pino di Aleppo nel territorio salentino, cfr: T.A.R. Lecce sez. I, 04/05/2017, n.670).

12.7. Ora, è proprio il consulente di parte ricorrente a chiarire che l’area boscata in questione non è inidonea in sé a produrre sottobosco in quanto l’assenza dello stesso è imputabile a sistematiche operazioni di sarchiatura praticate annualmente, ancorché non sia stata provata in giudizio la legittima destinazione ad arboricoltura.

13. Posto, quanto sopra, non rileva l’asserita vocazione edificatoria e l’operatività del Piano di rigenerazione urbana con riferimento ai suoli oggetto di causa (aspetti, peraltro, entrambi rimasti comunque non sufficientemente provati nel presente giudizio), in quanto il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce con efficacia vincolante i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio (sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali) secondo un modello di prevalenza delle prime sulle seconde (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VII, 24/12/2018, n.7322).

13.1 La natura sovraordinata del PPTR rispetto alla pianificazione urbanistica discende, infatti, dalla piana interpretazione del codice Urbani secondo cui "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”. (art. 145 comma 3 Dlgs 42/04).

Di qui gli obblighi conformativi posti a carico dei Comuni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione (art. 145 comma 4 Dlgs 42/04).

14. Per quanto concerne, infine, la dedotta deroga dei c.d. "Territori costruiti" di cui all'art. 1.03, comma 5, del PUTT/P, in disparte la genericità e astrattezza della censura formulata, la circostanza risulta del tutto irrilevante in sede di pianificazione regionale, potendo eventualmente incidere solo sulle future autorizzazioni edilizie e paesaggistiche (in termini T.A.R. Lecce, sez. I, 04/11/2019, n.1683).

15. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

16. Sussistono in ogni caso giustificati motivi legati alla complessità della vicenda contenziosa per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, tenutasi con le modalità telematiche prescritte dall’art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore