Cass. Sez. III n. 48015 del 20 novembre 2014 (Ud 4 nov 2014)
Pres. Squassoni Est. Orilia Ric.Guadagno
Rifiuti.Trasporto illecito ed effettuazione di un singolo trasporto

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante, in via ordinaria e sull'intero territorio nazionale, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una "attività di trasporto": ebbene, con riguardo a tale fattispecie, plasmata, nelle sue componenti, in maniera assolutamente uguale a quella impiegata dalla norma "speciale" ex lege n. 210 del 2008, non si è mai dubitato del fatto che per la integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, sia sufficiente un unico trasporto, da ciò discendendo, evidentemente, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta.


{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/GUADAGNOL.pdf|590|800}