TAR Campania (Salerno) Sez. II sent. 94 del 29 gennaio 2007
Beni Ambientali. Impianti eolici




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

Sezione di Salerno

Seconda Sezione



N. REG. DEC.

NN. 2768-2860-2901/05 RR

ANNO


composto dai Magistrati:
Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente
Dott. Nicola DURANTE - Consigliere
Dott. Ezio FEDULLO - Primo referendario, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


1) sul ricorso n. 2768/2004, proposto da BRUNO Antonio, NICOLAIO Vincenzo Maria, GIUDICE Domenico Giuseppe, NICOLAIO Luigi, MARTINO Mario, MARIELLA Pasquale, LOMBARDI Biagio, BARRA Luigi, GAETANI Vincenza, NICOLAIO Antonia, BRUNO Felice, CASTIGLIA Maria Giovanna, LOGUERCIO Claudio, BRUNO Anna Teresa, SARNO Antonia, BRUNO Giuseppe, GIFFONI Antonina, SCOTELLARO Pierina, BRUNO Carmine, SANTORO Alfredo, CIPOLLA Vincenzo e PERAZZO Nicola, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Aristide De Vivo, elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Marietta Gaudiosi n. 6, presso lo studio del difensore;


contro


il Comune di TORRACA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Marino e dall’Avv. Giovanni Riccardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Salerno, via L. Petrone n. 77;
la Regione CAMPANIA, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Laura Consolazio, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 33;
il Ministero per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58, domicilia;
la Provincia di SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Casella e dall’Avv. Angela Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Salerno, via Roma n. 16;
la Comunità Montana BUSSENTO, in persona del Presidente p.t.;
l’Ente PARCO NAZIONALE del CILENTO e VALLO di DIANO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 103;
l’Azienda Sanitaria Locale SALERNO 3, in persona del Direttore generale p.t.;


e nei confronti della


società I.C.Q. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Maria Marenghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, via Velia n. 15;
società EOLICA TORRACA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;


con l’intervento ad adiuvandum di
Comune di SAPRI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Sorrentino, elettivamente domiciliato in Salerno, via R. De Martino n. 34, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe De Rubertis;
Comune di TORTORELLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Maldonato, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell’Avv. Ezio Maria Caprio;
CODACONS CAMPANIA (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori) e CODACONS sezione locale di SALA CONSILINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliati in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
COMITATO NAZIONALE del PAESAGGIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
associazione AMICI del CILENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
LIPU Sezione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
associazione culturale VALORIZZIAMO CASELLE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
associazione BUXENTUM ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
BRUNO Rosa, CASTIGLIA Bruno, GAETANI Annamaria, MARIELLA Rosaria Maria, DEL GAUDIO Maria Immacolata, GAETANI Rosa, GAETANI Raffaele, ABBADESSA Pasqualino, GAETANI Francesca e NICCOLAIO Antonio, in proprio e quali promotori del comitato spontaneo per la difesa del territorio di Torraca e del Cilento, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliati in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;
MULLER Rolf, MARIELLA Felice, RICCIO Riccardo, DI GREGORIO Annamaria, ROCCO Paola, DE LUCA Rosanna, MAZZEO Enrico, LOVISI Caterina, COLOMBO Vincenzo, ANTONUCCI Velia, MONTESANO Mario e LEBERER Beate, in proprio e quali promotori del comitato spontaneo per la difesa del territorio del Cilento, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaella D’Angelo, elettivamente domiciliati in Salerno, via M. Schipa n. 41, presso l’Ufficio legale del Codacons Campania;


con l’intervento ad opponendum di
associazione CONSORZIO UNIVERSITARIO del CILENTO e VALLO di DIANO ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Brancaccio e dall’Avv. Alberto La Gloria, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno, Largo Dogana Regia n. 15;
APER (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Demetrio Fenucciu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, via L. Petrone n. 77;
DEL DUCA Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Savorelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, via Lungomare Colombo n. 189;


per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 4/2004, con il quale il Comune di Torraca ha assentito i “lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica, composto da n. 15 aerogeneratori”;
- dell’autorizzazione n. 35014 dell’8.10.2002 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino;
- dell’autorizzazione n. 1686 del 15.11.2002 della Comunità Montana Bussento;
- del verbale V.I.A. n. 84, seduta del 5.4.2004;
- del parere igienico-sanitario prot. n. 8148/DP del 28.6.2004 espresso dalla A.S.L. Salerno 3;
- della nota prot. n. 35284 del 25.11.2004, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino ha espresso il nulla-osta alla realizzazione di una centrale eolica nel Comune di Torraca;
- del verbale n. 1/04 del 23.11.2004, con il quale la Commissione Beni Ambientali del Comune di Torraca ha espresso parere favorevole alla realizzazione di una centrale eolica;
- della determina sindacale prot. n. 5752/R del 23.11.2004, con la quale è stato rilasciato il nulla-osta alla realizzazione della centrale eolica;
- del decreto dirigenziale regionale n. 71 del 17.12.2004, con il quale è stata rilasciata al Comune di Torraca l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici interessati dalla realizzazione della centrale eolica;
- del decreto assessorile regionale n. 606 del 26.10.2004, con il quale si prende atto del verbale della Commissione V.I.A. n. 84 del 5.4.2004;
- del permesso di costruire n. 1/2006, con il quale il Comune di Torraca ha assentito i lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica composto da n. 13 aerogeneratori con potenza nominale di 850 kw;
- dell’autorizzazione n. 2000 del 21.2.2005 della Comunità Montana del Busssento, con la quale è stato espresso parere favorevole allo svincolo idrogeologico relativamente ai suoli interessati dal predetto intervento;
- del parere favorevole dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele relativo alla realizzazione di n. 15 aerogeneratori, con esclusione degli aerogeneratori nn. 7 e 10;


2) sul ricorso n. 2860/2004, proposto dal Comune di SAPRI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Sorrentino, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Renato De Martino n. 34, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe De Rubertis;


contro


il Comune di TORRACA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Marino e dall’Avv. Giovanni Riccardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno, via L. Petrone n. 77;
la Regione CAMPANIA, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Laura Consolazio, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 33;
il Ministero per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58, domicilia;
la Provincia di SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Casella e dall’Avv. Angela Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Salerno, via Roma n. 16;
la Comunità Montana BUSSENTO, in persona del Presidente p.t.;
l’Ente PARCO NAZIONALE del CILENTO e VALLO di DIANO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 103;
l’Azienda Sanitaria Locale SALERNO 3, in persona del Direttore generale p.t.;


e nei confronti della


società I.C.Q. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Maria Marenghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, via Velia n. 15;
società EOLICA TORRACA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
con l’intervento ad adiuvandum
del Comune di TORTORELLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Maldonato, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell’Avv. Ezio Maria Caprio;


per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 4/2004, con il quale il Comune di Torraca ha assentito i “lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica, composto da n. 15 aerogeneratori”;
- dell’autorizzazione n. 35014 dell’8.10.2002 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino;
- dell’autorizzazione n. 1686 del 15.11.2002 della Comunità Montana Bussento;
- del verbale V.I.A. n. 84, seduta del 5.4.2004;
- del parere igienico-sanitario prot. n. 8148/DP del 28.6.2004 espresso dalla A.S.L. Salerno 3;
- della nota prot. n. 35284 del 25.11.2004, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino ha espresso il nulla-osta alla realizzazione di una centrale eolica nel Comune di Torraca;
- del verbale n. 1/04 del 23.11.2004, con il quale la Commissione Beni Ambientali del Comune di Torraca ha espresso parere favorevole alla realizzazione di una centrale eolica;
- della determina sindacale prot. n. 5752/R del 23.11.2004, con la quale è stato rilasciato il nulla-osta alla realizzazione della centrale eolica;
- del decreto dirigenziale regionale n. 71 del 17.12.2004, con il quale è stata rilasciata al Comune di Torraca l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici interessati dalla realizzazione della centrale eolica;
- del decreto assessorile regionale n. 606 del 26.10.2004, con il quale si prende atto del verbale della Commissione V.I.A. n. 84 del 5.4.2004;


3) sul ricorso n. 2901/2004, proposto da Comune di TORTORELLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Maldonato, elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell’Avv. Ezio Maria Caprio;


contro


il Comune di TORRACA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele De Marco e dall’Avv. Giovanni Riccardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno, via L. Petrone n. 77;
la Regione CAMPANIA, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 33;


e nei confronti della


società I.C.Q. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;


per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 4/2004, con il quale il Comune di Torraca ha assentito i “lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica, composto da n. 15 aerogeneratori”;
- del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Tecnico Istruttoria nella seduta del 5.4.2004;
- della delibera di G.M. n. 57 del 4.4.2002, con la quale è stato approvato il progetto definitivo della centrale eolica;


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla udienza del 7 Dicembre 2006 il dott. Ezio FEDULLO;


Uditi i difensori presenti come da verbale;


Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


I promotori del ricorso n. 2768/2004, agendo nella qualità di residenti nel Comune di Torraca, lamentano l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato dall’intimata amministrazione comunale e relativo alla realizzazione, sul territorio di quest’ultima, di un impianto di produzione di energia elettrica ad alimentazione eolica.
Essi deducono in primo luogo che il progetto assentito è difforme da quello esaminato in occasione del rilascio dei pareri espressi nel corso del relativo procedimento: questi, a loro volta, hanno avuto riguardo a progetti diversi l’uno dall’altro.
In particolare, osservano i ricorrenti che la Soprintendenza ha formulato il parere di sua competenza in relazione ad un progetto concernente n. 41 aerogeneratori da 850 kw, aventi un’altezza di m. 81, laddove la Commissione V.I.A. ha esaminato un progetto relativo a n. 15 aerogeneratori, di cui n. 9 da 850 kw, aventi altezza di m. 81, e n. 6 da 2.000 kw, con altezza di m. 107.
Evidenziano quindi che il permesso di costruire impugnato, pur riferendosi a quest’ultimo progetto, prevede rispetto ad esso la diversa ubicazione degli aerogeneratori contrassegnati con i nn. 5 e 9: ciò nonostante la stessa Soprintendenza avesse prescritto di non modificare l’ubicazione degli aerogeneratori e suggerito di non convertire quelli da 850 kw in altri da 2.000 kw, in considerazione della maggiore altezza di questi ultimi e del conseguente più forte impatto visivo ad essi ascrivibile (cfr. verbale di sopralluogo dell’8.1.2004).
Deducono poi i promotori del ricorso che l’autorizzazione n. 1686/2002, rilasciata dalla Comunità Montana Bussento ai fini dello svincolo idrogeologico, oltre a concernere un progetto diverso da quello assentito dal Comune intimato è subordinata alla sdemanializzazione delle part. 32 e 35 del foglio 5, siccome gravate (così come le particelle 94 del foglio 2, 11 e 17/a del foglio 3) da usi civici: sdemanializzazione che non risulta invece essere mai intervenuta ad opera della competente amministrazione regionale, privando il soggetto richiedente il rilascio del permesso di costruire del necessario requisito della disponibilità delle aree interessate dall’intervento assentito.
Essi poi, oltre a sostenere l’impossibilità di colmare a posteriori tale lacuna procedimentale (mediante l’eventuale rilascio di una autorizzazione postuma), rilevano che la diversa destinazione dei terreni gravati da uso civico, in tanto potrebbe consentirsi, in quanto rappresentasse un reale beneficio per i titolari dei medesimi diritti collettivi e comunque fosse compatibile con il loro esercizio: ebbene, i ricorrenti deducono che l’insussistenza di tali condizioni, e comunque l’assenza di ogni valutazione in proposito, non potrebbero che determinare l’illegittimità dell’autorizzazione alla sdemanializzazione eventualmente rilasciata (o rilascianda).
Lamentano altresì che è stata omessa l’acquisizione del parere dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e che, oltre a non essere stata raggiunta alcuna doverosa intesa con l’Amministrazione provinciale di Salerno (benché questa avesse espressamente chiesto di prendere parte al relativo procedimento), non è stata svolta la necessaria conferenza di servizi alla quale far partecipare le amministrazioni - in primo luogo i limitrofi Comuni di Sapri e Tortorella nonché la Comunità Montana Bussento - interessate, alla luce delle opposizioni all’intervento de quo dalle stesse ufficialmente manifestate (come da verbale della Conferenza dei Sindaci del 15.1.2004 e da delibera del Consiglio Generale n. 4/2004).
Allegano, sotto altro profilo, che l’impianto assentito non rispetta la distanza minima di m. 500 dalla più vicina unità abitativa, in violazione dell’art. 3, all. A, della delibera di G.R.C. n. 6148 del 15.11.2001, avente ad oggetto l’approvazione delle “Procedure ed indirizzi per l’installazione di impianti eolici”.
L’esposizione attorea dei motivi di censura prosegue quindi rilevando che la società richiedente il permesso di costruire impugnato ha omesso di corredare la relativa istanza con lo studio di compatibilità idrogeologica prescritto dalle norme di salvaguardia approvate dalla competente Autorità di Bacino, in relazione alla classificazione come zona a rischio di frane dell’area in cui è previsto l’insediamento dell’impianto de quo.
Viene altresì evidenziato che questa ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) nonché nell’ambito della zona contigua al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, circostanze che avrebbero imposto l’acquisizione del parere di quest’ultimo ente in occasione della effettuazione della relativa valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.P.R. n. 357/1997.
Ulteriori doglianze si dirigono avverso il verbale V.I.A. n. 84, reso nella seduta del 5.4.2004, sia perché fondato su di un parere paesaggistico concernente un diverso progetto, sia perché contraddittorio rispetto al verbale di sopralluogo dell’8.1.2004, in occasione del quale veniva evidenziato, come già detto, il maggiore impatto ambientale riconducibile agli aerogeneratori da 2.000 kw.
Al riguardo, viene altresì lamentato il mancato compimento di alcuna autonoma attività istruttoria, essendosi la Commissione V.I.A. limitata a prendere atto della documentazione prodotta dalla società proponente, senza nemmeno verificare la sua rispondenza alla situazione dei luoghi e la sussistenza delle condizioni eoliche atte ad assicurare la funzionalità dell’impianto, senza compiere alcuna valutazione relativa agli effetti negativi derivanti dalla realizzazione di quest’ultimo sull’ambiente e sul complessivo ecosistema, senza infine rilevare la mancata previsione degli obbligatori interventi di risistemazione dell’area, in violazione dell’art. 7 D.P.G.R.C. n. 574/2002.
Analoga carenza istruttoria viene predicata nei confronti del parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. Salerno 3, non avendo esso tenuto adeguatamente conto della intollerabile incidenza acustica dell’impianto, come accertata con apposita perizia extragiudiziaria commissionata dal Comune di Tortorella.
Infine, viene predicata l’incompetenza dell’arch. Gian Battista Guastalegname, firmatario dell’impugnato permesso di costruire ma carente di legittimazione in ordine al suo rilascio.


Il Tribunale, con ordinanza n. 1452/2004, ha disposto incombenti istruttori, attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata ad una commissione di tecnici composta dall’ing. Aldo Romano, dal dott. Alfredo Amato e dall’arch. Paolo Vegliante.


Con i motivi aggiunti depositati il 6.12.2004, i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure di illegittimità, rilevando in particolare che il permesso di costruire impugnato viola il disposto dell’art. 12 d.lgs n. 387/2003, prescrivente che la realizzazione delle centrali eoliche sia assentita all’esito di un procedimento unico (poi disciplinato con delibera di G.R. n. 460 del 19.3.2004) affidato alla responsabilità dell’amministrazione regionale (ed in particolare del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Secondario), mediante il rilascio di una autorizzazione unica avente valore di titolo a costruire e ad esercitare l’impianto.


Con gli ulteriori motivi aggiunti, depositati il 9.2.2005, i ricorrenti hanno impugnato il verbale n. 1/04 del 23.11.2004, con il quale la Commissione Beni Ambientali del Comune di Torraca ha espresso parere favorevole alla realizzazione della centrale eolica, sulla scorta della nuova progettazione presentata dalla società proponente, la determina sindacale prot. n. 5752/R del 23.11.2004, con la quale è stato rilasciato il nulla-osta alla realizzazione della medesima centrale eolica, la nota prot. n. 35284 del 25.11.2004, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino ha comunicato l’insussistenza delle condizioni per disporre l’annullamento dell’autorizzazione suindicata, ed infine il decreto dirigenziale regionale n. 71 del 17.12.2004, con il quale è stata rilasciata al Comune di Torraca l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici interessati dalla realizzazione della predetta centrale eolica.
Le censure formulate si propongono di evidenziare, in primo luogo, la finalità elusiva della pronuncia cautelare n. 1452/2004 sottesa agli atti gravati, disponendo essa la conservazione dello stato dei luoghi “sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo giuridico”.
Viene inoltre lamentata la difformità dei provvedimenti contestati rispetto allo schema procedimentale, di carattere unitario e rimesso alla competenza regionale, tipizzato dall’art. 12 d.Lgs n. 387/2003.
Con specifico riguardo all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune intimato, poi, viene dedotto che a fondamento della stessa è stato assunto l’erroneo presupposto della conformità del progetto esaminato (relativo a n. 15 aerogeneratori aventi potenza di 850 kw) a quello oggetto dell’autorizzazione della Soprintendenza dell’8.10.2002 (relativo invece a n. 41 aerogeneratori da 850 kw) oltre che del parere regionale favorevole del 5.4.2004, emesso all’esito della procedura di V.I.A. (concernente invece n. 15 aerogeneratori di cui n. 9 da 850 kw e n. 6 da 2.000 kw).
La determina sindacale recante il nulla-osta paesaggistico viene inoltre censurata perché adottata da organo incompetente (spettando la relativa funzione al dirigente ovvero al responsabile dell’ufficio).
L’autorizzazione della Soprintendenza del 25.11.2004 viene invece contestata sia perché emessa in un brevissimo lasso temporale (il giorno successivo alla relativa richiesta comunale), sia perché contrastante con la nota prot. n. 34206 del 16.11.2004, con la quale il medesimo organo aveva richiesto al Comune di Torraca di relazionare in merito alle difformità progettuali dedotte in giudizio dai ricorrenti.
Ulteriori doglianze si rivolgono avverso il decreto regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici ed interessati dal progetto di centrale eolica: dello stesso viene predicato il difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con i preesistenti diritti di uso civico.
Infine, quanto al decreto regionale n. 606 del 26.10.2004, con il quale si prende atto del verbale della Commissione V.I.A. n. 84 del 5.4.2004, ne viene allegata l’illegittimità sulla scorta dei medesimi profili invalidanti già dedotti, mediante il ricorso originario, avverso gli atti presupposti.


Con i motivi aggiunti depositati il 7.4.2006, infine, i ricorrenti impugnano il permesso di costruire n. 1/2006, con il quale il Comune di Torraca ha assentito i lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica composto da n. 13 aerogeneratori con potenza nominale di 850 kw.
Nei suoi confronti, oltre al contrasto con la statuizione cautelare n. 1452/2004, viene allegata la mancanza, in capo al Comune di Torraca, della disponibilità delle aree cui il provvedimento si riferisce, essendo stato sospeso dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 6 del 22.2.2005 ed in ottemperanza alla menzionata decisione cautelare, l’efficacia del decreto dirigenziale n. 71 del 17.12.2004, recante l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici.
Il sopravvenuto permesso di costruire viene poi contestato perché relativo ad un progetto diverso da quello approvato dalla Soprintendenza e dalla Commissione V.I.A. nonché perché difforme, così come gli ulteriori atti impugnati con i suddetti motivi aggiunti, dallo schema procedimentale delineato dall’art. 12 d.Lgs n. 387/2003.


Sono intervenuti in giudizio, per sostenere le ragioni dei ricorrenti, il Comuni di Sapri e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.


Anche la Provincia di Salerno, costituitasi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.


Atto di intervento è stato spiegato inoltre dai privati e dalle associazioni indicate in epigrafe (le quali in particolare fanno valere, a fondamento della loro legittimazione ad causam, l’inerenza alle rispettive finalità statutarie degli obiettivi di tutela del territorio nei suoi profili artistici, culturali, ambientali e faunistici, sui quali inciderebbero negativamente gli atti impugnati).


Sono intervenuti altresì in giudizio, ma ad opponendum, il Consorzio Universitario del Cilento e Vallo di Diano - ONLUS (deducendo che l’eventuale accoglimento del ricorso frustrerebbe il suo programma di allocare alcune delle attività formative, alla cui organizzazione è finalizzato, presso il realizzando parco eolico), l’A.P.E.R. (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) ed il sig. Del Duca Carmine.


Dalle parti resistenti viene eccepita la carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti, nessuno dei quali (ad eccezione di uno solo di essi, proprietario peraltro di un manufatto abusivo e non accatastato) avrebbe dimostrato di essere stabilmente collegato alla zona interessata dalla realizzazione dell’impianto de quo (abitando essi nel centro abitato di Torraca, a circa 2 km dal sito interessato).
L’inammissibilità del ricorso viene inoltre fondata, dal difensore della società controinteressata I.C.Q. s.r.l., sulla omessa impugnazione delle delibere comunali che hanno approvato l’istituzione del Parco Eolico ed inserito l’intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche.
Quanto poi alla posizione dei ricorrenti Nicolaio Vincenzo Maria e Nicolaio Antonia, viene allegato, facendo leva sulla loro veste di consiglieri comunali, che essi non potevano non avere conoscenza, all’atto stesso della sua assunzione, della deliberazione consiliare n. 23 del 15.6.2002.


I predetti ricorrenti hanno peraltro depositato, in data 28.2.2005, formale atto di rinuncia al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti.


Il permesso di costruire n. 04/2004 è stato altresì impugnato dal Comune di Sapri, con il ricorso n. 2860/2004, e dal Comune di Tortorella, con il ricorso n. 2901/2004.
Essi, limitrofi al Comune intimato, adducono a fondamento dei gravami proposti il pregiudizio derivante, da un lato, dalla inclusione di parte del proprio territorio entro le aree di rispetto della realizzanda centrale eolica, dall’altro lato, dalla alterazione della sua vocazione turistica.
Articolano, al fine di conseguire l’annullamento degli atti impugnati, censure analoghe a quelle fatte valere con il ricorso n. 2768/2004.


Entrambi i ricorsi n. 2860/2004 e n. 2901/2004 sono stati riuniti, ai fini istruttori, al ricorso n. 2768/2004 (il primo con l’ordinanza n. 1518/2004 ed il secondo con l’ordinanza n. 442/2006).


In data 3.5.2006 è stata infine depositata, dai tecnici nominati con l’ordinanza n. 1452/2004, la relazione di C.T.U., corredata della pertinente documentazione.


All’esito dell’udienza di discussione, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Vengono impugnati, con i ricorsi in esame, gli atti finalizzati ad assentire - sotto i profili paesaggistici, ambientali, sanitari, edilizi ed idrogeologici - la realizzazione di una centrale eolica in contrada Serritelle del Comune di Torraca (SA), nell’ambito di una vicenda procedimentale il cui culmine è rappresentato dal rilascio, in data 6.7.2004 ed a cura della medesima amministrazione comunale, del permesso di costruire n. 04/2004, in accoglimento della domanda all’uopo presentata dalla società realizzatrice I.C.Q. s.r.l..
Giova rilevare fin d’ora che al progetto originariamente assentito, concernente un impianto costituito da 15 aerogeneratori (di cui 9 con potenza nominale di 850 kw e 6 con potenza nominale di 2.000 kw), si è sovrapposto quello successivamente approvato con il permesso di costruire n. 01/2006, impugnato dai ricorrenti con motivi aggiunti e riferito ad una “variante progettuale riduttiva delle opere già assentite con permesso di costruire n. 04/2004”, avente ad oggetto un impianto costituito da 13 aerogeneratori con potenza nominale di 850 kw.
I rilievi che precedono sono sufficienti per dare atto della sussistenza di evidenti vincoli di connessione tra i ricorsi suindicati, ciò che ne giustifica la riunione, già disposta ai fini istruttori con le ordinanze dianzi menzionate.


Tanto precisato in punto di fatto, occorre preliminarmente verificare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità articolate dalle parti resistenti, prendendo le mosse da quella incentrata sulla carenza, in capo ai promotori del ricorso n. 2768/2004, della necessaria legittimazione a ricorrere, non potendo gli stessi invocare alcun rapporto di stabile ed effettivo collegamento con la zona interessata dalla realizzazione della centrale eolica oggetto di controversia.


L’eccezione, ad avviso del Tribunale, deve essere parzialmente accolta.
Premesso che i ricorrenti Nicolaio Vincenzo Maria e Nicolaio Antonia hanno dichiarato, nelle forme di rito, di rinunciare al ricorso - sì che nei loro confronti non resta che adottare la consequenziale pronuncia di estromissione - va rilevato che i ricorrenti Bruno Antonio, Nicolaio Luigi, Martino Mario, Mariella Pasquale, Lombardi Biagio, Barra Luigi, Gaetani Vincenza, Bruno Felice, Castiglia Maria Giovanna, Loguercio Claudio, Bruno Anna Teresa, Sarno Antonia, Bruno Giuseppe, Giffoni Antonina, Scotellaro Pierina, Bruno Carmine, Santoro Alfredo, Cipolla Vincenzo e Perazzo Nicola desumono la loro legitimatio ad causam dalla mera veste di residenti nel Comune di Torraca.
Tale qualità, tuttavia, non è di per sé sufficiente ad individuare lo specifico vulnus che la realizzazione dell’impianto de quo produrrebbe nelle rispettive sfere giuridiche: ciò perché, secondo consolidata giurisprudenza, il potere di impugnazione presuppone la localizzazione degli interessi del ricorrente - attestata, alternativamente, dai requisiti della residenza, della proprietà, del possesso di immobili o da qualunque altro elemento indicativo di uno “stabile collegamento” - nella medesima zona attinta dall’intervento modificativo avverso il cui assenso provvedimentale si esplichi la reazione processuale (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3757 del 7 luglio 2005).
E’ pur vero che la latitudine del concetto di “zona”, rilevante ai fini applicativi del principio suindicato, non è determinabile in astratto ovvero sulla scorta di riferimenti esclusivamente topografici, ma solo in relazione al concreto interesse che i potenziali ricorrenti - anche alla luce della specifica conformazione del territorio sul quale sono insediati e della natura degli effetti modificativi che l’opera progettata è in grado di produrvi - possono vantare alla conservazione dell’originario assetto territoriale: prestandosi in ipotesi la “zona”, ai fini in discorso ed in relazione al concreto atteggiarsi delle suddette variabili, a ricomprendere anche l’intero ambito comunale, sì da rendere sufficiente la qualità di residenti in esso quale titolo valido di legittimazione processuale.
Tuttavia, e con riguardo al caso di specie, non potrebbe affermarsi che, in considerazione della peculiare natura dell’opera di cui si tratta e della (ipotetica) limitata estensione del territorio comunale nell’ambito del quale è destinata ad essere realizzata, la qualità di residenti nel Comune di Torraca sia sufficiente a denotare l’esposizione dei nominati ricorrenti agli effetti pregiudizievoli potenzialmente derivanti dall’esecuzione del predetto intervento di trasformazione territoriale.
Invero, deve in primo luogo osservarsi che i suddetti profili sono stati del tutto pretermessi nell’articolazione dell’atto introduttivo del giudizio, non consentendo conseguentemente al giudicante di apprezzare l’effettiva incidenza del previsto insediamento sugli interessi (esistenziali e socio-economici) dei ricorrenti.
Inoltre, ed attingendo all’uopo alle allegazioni delle parti resistenti, occorre evidenziare che, risultando abitare i ricorrenti all’interno del centro abitato di Torraca ed essendo questo situato a circa 2 km dal sito di insediamento dell’impianto (si vedano sul punto le deduzioni, non contestate dagli attori, svolte dal difensore del Consorzio Universitario del Cilento e Vallo di Diano), la potenziale lesività dell’intervento de quo per i loro interessi individuali resta circoscritta ad aspetti di carattere prettamente visivo, in relazione all’alterazione del paesaggio che ad esso si accompagnerebbe: ma anche in tale prospettiva, una volta escluso che l’impianto in discorso sia visibile dal centro abitato di Torraca (si veda, sul punto, quanto emerge dal verbale della Commissione V.I.A. n. 84 del 5.4.2004), ne deriva che nessun concreto profilo di personale pregiudizio, come tale giuridicamente apprezzabile, soccorre a corroborare la veste di residenti dei ricorrenti per farla assurgere a titolo idoneo di legittimazione ad causam.
Il ricorso n. 2768/2004 ed i successivi motivi aggiunti, relativamente ai menzionati ricorrenti, devono quindi essere dichiarati inammissibili.


A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione del ricorrente Giudice Domenico Giuseppe.
La legittimazione di quest’ultimo trae infatti alimento, oltre che dalla (generica) qualità di residente nel Comune di Torraca, dalla posizione di proprietario di una abitazione ubicata nei pressi del sito sul quale è prevista l’installazione degli aerogeneratori: abitazione che, alla stregua delle allegazioni attoree (cfr. pag. 7 del ricorso), ricade a m. 240 circa dall’aerogeneratore n. 3, a m. 280 circa dall’aerogeneratore n. 8, a m. 150 circa dagli aerogeneratori nn. 11 e 12 ed a m. 280 circa dall’aerogeneratore n. 13.
Ebbene, non vi è dubbio che il rapporto di immediata contiguità tra l’impianto in discorso e l’abitazione di proprietà del predetto ricorrente è tale da integrare la situazione di vicinitas che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, l. n. 1150 del 17 agosto 1942, come modificato dall’art. 10 l. n. 765 del 6 agosto 1967, è idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in subiecta materia.
Né la legittimazione del suddetto ricorrente può ritenersi inficiata dalla mancata iscrizione catastale dell’immobile di sua pertinenza (mancato accatastamento accertato anche dai consulenti tecnici d’ufficio: cfr. pag. 12 della relazione tecnica), trattandosi di profilo attinente al merito del giudizio (essendo centrale ai fini della verifica circa la fondatezza della censura incentrata sulla violazione dell’art. 3 dell’all. A della delibera di G.R. Campania n. 6148 del 15.9.2001, prescrivente la distanza minima tra gli aerogeneratori e le preesistenti unità abitative).
Parimenti ininfluenti, ai fini della soluzione della esaminata questione processuale, risultano le deduzioni delle parti resistenti concernenti il carattere abusivo dell’immobile in questione, essendo non solo sfornite di qualunque elemento dimostrativo ma contraddette, per giunta, dal certificato storico di residenza del 23.12.2004, depositato dal difensore dei ricorrenti in data 21.6.2006, dal quale si evince che il sig. Giudice Domenico Giuseppe risiede in località San Vito n. 1 (già contrada Serritelle n. 3) sin dal 13.9.1962, epoca in cui l’edificazione di nuove costruzioni al di fuori del centro abitato non richiedeva il previo conseguimento della licenza edilizia (obbligo introdotto solo dall’art. 10 l. n. 765 del 6 agosto 1967).
Acclarata, quindi, la sussistenza della legittimazione al ricorso in capo (quantomeno) al ricorrente Giudice Domenico Giuseppe, la stessa non può essere messa in discussione con riguardo all’impugnazione, dipoi promossa con motivi aggiunti, avverso il permesso di costruire n. 01/2006.
Non solo, infatti, non è dimostrato (né peraltro allegato) dalle parti resistenti che la (eventuale) diversa ubicazione degli aerogeneratori, nell’ambito del progetto di “variante riduttiva” assentito con tale ultimo provvedimento, abbia assicurato il rispetto della distanza minima contemplata dalla citata disposizione, ma, quel che più importa, una volta collegata la legittimazione del sig. Giudice Domenico Giuseppe alla interferenza dei provvedimenti gravati con la sua sfera di interessi, dimostrata dalla sussistenza di un concreto e stabile collegamento del suddetto con la zona interessata dalla realizzazione del progetto di centrale eolica, la medesima legittimazione non può che ritenersi insensibile ad eventuali e limitate modifiche apportate, nell’ambito della medesima zona, alla posizione dei singoli aerogeneratori.


Per concludere, deve respingersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata dalla parte eccepente sulla omessa tempestiva impugnazione delle delibere comunali che hanno approvato l’istituzione del parco eolico, sancito l’inserimento della centrale eolica nell’ambito del Piano triennale delle opere pubbliche ed affidato il compimento del relativo studio di fattibilità.
Invero, la natura intrinsecamente programmatica delle citate delibere, anche alla luce della non riferibilità delle stesse ad un progetto connotato da sufficiente compiutezza descrittiva ed attitudine attuativa, impone di escludere ogni loro carattere di immediata ed effettiva incidenza nei confronti degli interessi dei ricorrenti (rectius, del ricorrente Giudice Domenico Giuseppe).


Infondate altresì, quanto ai ricorsi n. 2860/2004 e n. 2901/2004, sono le eccezioni di inammissibilità dedotte dal difensore del Comune intimato, sulla scorta della carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti Comuni di Sapri e Tortorella, non essendo essi titolari di alcun interesse qualificato a dolersi della illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che il parco eolico cui questi si riferiscono non sarebbe visibile dai rispettivi territori, se non dalle zone montane del Comune di Tortorella e dal Golfo di Sapri.
Deve invero rilevarsi, in primo luogo, che i predetti Comuni fondano la loro legittimazione sul pregiudizio derivante dalla creazione di zone di rispetto intorno all’impianto eolico, nelle quali sarebbero ricomprese ampie parti del loro territorio e dalle quali discenderebbero effetti negativi sia in ordine alla fruibilità del territorio medesimo, sia in ordine all’esercizio dei poteri di programmazione urbanistica di cui sono titolari.
Ebbene, nessuna allegazione viene svolta dal Comune resistente a confutazione della idoneità legittimante del predetto pregiudizio, astrattamente munito dei necessari requisiti di concretezza e personalità, ove si consideri la posizione delle amministrazioni comunali ricorrenti quali enti esponenziali degli interessi radicati sul rispettivo territorio, legittimati come tali ad esperire le iniziative giurisdizionali atte a tutelarli.
In secondo luogo, e con riguardo all’incidenza paesaggistica dell’impianto eolico pure posta dai Comuni ricorrenti a fondamento del gravame, occorre osservare che è lo stesso Comune intimato a riconoscere, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la sua visibilità dalle zone montane del territorio del Comune di Tortorella e dal Golfo di Sapri: sì che, una volta affermato il legittimo interesse delle amministrazioni comunali ad assumere la tutela del territorio che ne integra una componente essenziale e costitutiva, non resta che rilevare, da un lato, che il carattere montano delle zone dalle quali la centrale eolica sarebbe visibile, una volta realizzata, non incide sulla configurabilità del lamentato vulnus paesaggistico, dall’altro lato, che il Comune che immediatamente si affaccia sul Golfo medesimo, traendo evidenti vantaggi - di carattere innanzitutto turistico - dalla conservazione dei suoi pregi paesaggistici, non può non ritenersi qualificato a resistere processualmente alle iniziative ritenute pregiudizievoli per la loro conservazione.


E’ possibile, a questo punto, esaminare il merito delle censure articolate con il ricorso n. 2768/2004 e con i successivi motivi aggiunti.
E’ d’uopo prendere le mosse, al riguardo, dal vizio di incompetenza dedotto (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, ed in primo luogo avverso il permesso di costruire n. 04/2004) con i motivi aggiunti depositati il 6.12.2004, ribadito poi, nei riguardi dei provvedimenti sopravvenuti, con i motivi aggiunti depositati il 9.2.2005 ed il 7.4.2006.
Prima ancora, tuttavia, occorre dare atto della ritualità delle modalità con le quali la parte ricorrente ha proceduto, mediante i menzionati gravami integrativi, all’ampliamento dell’originario thema decidendum.
Le ragioni di tale conclusione emergono con particolare evidenza relativamente ai motivi aggiunti del 9.2.2005 e del 7.4.2006, dal momento che essi, essendo volti alla contestazione di provvedimenti sopravvenuti nel corso del giudizio e sicuramente connessi al suo oggetto, rispondono fedelmente allo schema tipizzato dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Né vale rilevare, alla stregua dell’eccezione articolata dai difensori del Comune di Torraca, che i provvedimenti sopravvenuti hanno fatto emergere un nuovo soggetto controinteressato (la società Eolica Torraca s.r.l.), sì da impedire il ricorrere del presupposto legislativo, legittimante la proposizione dei motivi aggiunti ai sensi della disposizione citata, rappresentato dalla pendenza del giudizio “tra le stesse parti”.
Evidenziato che la menzionata società, subentrata alla società I.C.Q. nella veste di soggetto deputato alla realizzazione della centrale eolica, ha debitamente ricevuto la notifica dei predetti motivi aggiunti, occorre rilevare che la tesi fatta valere dal Comune, con l’eccezione in esame, si pone in antitesi con i principi di concentrazione ed economia processuale sottesi alla disposizione citata, avendone la giurisprudenza desunto l’inaccettabilità di “ogni opzione ermeneutica che escluda la possibilità di proporre motivi aggiunti quando tale iniziativa estenda il novero delle parti necessarie del giudizio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7632 del 21 novembre 2003).
Ma la conclusione esposta, in ordine alla validità dell’operato allargamento dell’oggetto della controversia, si attaglia altresì, potrebbe dirsi a fortiori, relativamente alle censure integrative formulate, con atto depositato il 6.12.2004, avverso i provvedimenti già investiti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, pur omettendo i ricorrenti di indicare i documenti la cui sopravvenuta conoscenza avrebbe generato l’esigenza di arricchire le censure formulate con il ricorso originario, come richiesto dalla configurazione tipica dei motivi aggiunti, occorre rilevare che quelli depositati il 6.12.2004 sono stati notificati (quanto, almeno, agli adempimenti rimessi all’iniziativa dei loro promotori, ovvero la consegna all’ufficiale giudiziario) in data 23.11.2004, nel rispetto quindi del termine di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dei provvedimenti inizialmente impugnati (dovendo farsi riferimento a tal fine, in mancanza di diverse allegazioni delle parti resistenti, alla data della sottoscrizione del ricorso, risalente al 19.10.2004): sì da indurre ad ascriverli, più che alla categoria dei motivi aggiunti stricto sensu, a quella (meno nota e di impronta prettamente dottrinaria) dei “motivi nuovi”.
In tale contesto, pur non essendo ravvisabile alcun palese collegamento tra i suddetti motivi integrativi e la conoscenza sopravvenuta di documenti, dalla quale sia derivata l’esigenza di proporli, resta nondimeno esclusa ogni implicazione elusiva del termine decadenziale cui soggiace l’azione giurisdizionale amministrativa, alla cui osservanza il predetto collegamento è tipicamente funzionale.
Inoltre, e per finire, deve rilevarsi, a conclusiva dimostrazione della valida proposizione delle menzionate censure integrative, che la notifica dell’atto in cui sono contenute è contestualmente avvenuta sia presso la sede reale dei soggetti intimati sia presso il rispettivo difensore costituito.


Sgombrato il campo dalle esaminate questioni di ordine processuale, occorre affermare la sussistenza del dedotto - in via, appunto, integrativa - vizio di incompetenza.
L’art. 12, comma 3, d.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O., dispone invero, per quanto di interesse, che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Soggiunge il comma 4 che “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato”.
In attuazione della citata disposizione, poi, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 460 del 19 marzo 2004, ha individuato nel Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetica” dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Settore Secondario” la struttura regionale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, stabilendo altresì “di considerare, al fine di assicurare l’esercizio unitario della procedura di cui al comma 4 dell’art.
12 del d.Lgs n. 387/03, superato quanto indicato al comma 3 dell’art. 1 dell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 6148 del 15/11/2001 in merito al rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione alla installazione di impianti eolici”.
Ebbene, non vi è dubbio che le disposizioni citate, nel radicare in capo alla Regione il potere di assentire la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (alla cui tipologia è senz’altro riconducibile l’installazione oggetto di controversia), siano applicabili al procedimento conclusosi con l’adozione, prima, del permesso di costruire n. 04/2004, quindi, di quello recante il n. 01/2006 (quest’ultimo impugnato con i motivi aggiunti depositati il 7.4.2006 e sulla cui qualificazione - come atto di approvazione di una variante al progetto assentito con il permesso originario o come titolo abilitativo ex novo - è superfluo per il momento soffermarsi).
Costituisce infatti acquisizione giurisprudenziale consolidata, desunta dal principio tempus regit actum, quella in base alla quale ciascun atto del procedimento amministrativo deve uniformarsi alla normativa vigente al tempo della sua adozione o, altrimenti, « ...al momento in cui il procedimento o una sua fase si sia concluso... » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8277 del 17 dicembre 2003).
Ebbene, non vi è dubbio che, riassumendosi l’esercizio della potestà amministrativa nell’adozione del provvedimento conclusivo, è con riferimento a quest’ultimo che vengono in rilievo, reclamando puntuale applicazione, le norme che, nell’individuare nella complessiva trama dell’amministrazione il braccio deputato ad esercitarla, costituiscono in capo ad esso la relativa ed esclusiva competenza.
Né potrebbe dubitarsi che l’”autorizzazione unica”, contemplata dalle citate disposizioni, assorba in sé l’assenso di carattere edilizio: ciò che si desume sia dal fatto che, ove così non fosse e permanesse l’esigenza di acquisire, in aggiunta ad essa, il permesso di costruire di competenza comunale, le disposizioni medesime vedrebbero del tutto obliterato il loro significato innovativo (dal momento che anche nel precedente regime, che pur faceva salva la necessità di munirsi della concessione edilizia, il titolo autorizzatorio aveva carattere unitario, riferendosi agli aspetti della installazione e dell’esercizio dell’impianto: cfr. art. 31, comma 2, lett. b d.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998), sia dal rilievo in base al quale la sostituzione del termine “installazione”, quale oggetto dell’autorizzazione de qua, con il termine “costruzione”, esprime anche sul piano semantico l’assimilazione da parte sua dei contenuti abilitativi propri del(l’altrimenti necessario) permesso di costruire.
Per finire, deve rilevarsi come non osti alla affermata soggezione della vicenda in esame all’esaminato novum legislativo la circostanza relativa alla connotazione strettamente edilizia dei permessi di costruire impugnati, coerente con l’oggetto delle domande in ordine alle quali si propongono di provvedere: sì che il loro rilascio da parte del Comune di Torraca non integrerebbe il ravvisato vizio di incompetenza, non esautorando essi integralmente la più ampia competenza regionale.
Deve in senso contrario osservarsi che, così ragionando, l’ordine delle competenze amministrative sarebbe affidato all’iniziativa del privato, il quale ne modulerebbe l’esercizio in base al contenuto (più o meno ampio) della domanda presentata: laddove l’unificazione in capo alla Regione delle funzioni rilevanti nella materia de qua risponde, oltre che ad intuibili esigenze semplificatrici di cui sono portatori i soggetti interessati alla realizzazione degli impianti, ad oggettive ed inderogabili ragioni di efficienza e buon andamento.
Ne consegue che sia il permesso di costruire n. 04/2004, sia quello n. 01/2006, siccome promananti dal Comune di Torraca e non dalla sunnominata articolazione della Regione Campania, sono viziati da incompetenza, assorbendo uno degli essenziali profili dispositivi del titolo autorizzatorio unico di cui all’art. 12 d.Lgs n. 387/2003.
Né il vizio evidenziato potrebbe ritenersi superato dalla clausola sanante di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, alla stregua del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Basti considerare in primo luogo che, esclusa l’attinenza delle norme attributive della competenza a quelle inerenti alla “forma degli atti”, ad identica conclusione deve pervenirsi quanto alla tipologia delle “norme sul procedimento”: ciò perché il procedimento, costituendo l’esplicazione concreta della competenza, rappresenta un posterius rispetto alla questione, che le relative norme presuppongono già risolta, inerente alla spettanza soggettiva della stessa.
Inoltre, l’autonomia propria del vizio di incompetenza, nell’ambito delle categorie invalidanti tipizzate dal legislatore (art. 2, lett. b, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971), è tale da un lato da renderla neutra rispetto alla distinzione “vizi formali - vizi sostanziali” (più facilmente tracciabile all’interno del meno caratterizzato genus delle “violazioni di legge”), dall’altro lato e di riflesso, imporrebbe al legislatore, allorché si accingesse a prenderla in considerazione, di riservarle, in ossequio alla descritta tradizione terminologica, una espressa e specifica menzione: rilievo questo che trova conferma, con riguardo alla materia de qua, nella distinta disciplina che gli artt. 13 e 20 d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 dedicano rispettivamente alla competenza al rilascio del permesso di costruire ed al procedimento da seguire a tal fine.
Per concludere, deve rilevarsi che non ricorre, con riguardo al vizio di incompetenza, la ratio legis che anima la disposizione esaminata: questa infatti, fondata sul principio del cd. raggiungimento dello scopo, non si presta ad interferire nell’applicazione di norme che, come quelle in tema di competenza, non si prefiggono in via prevalente, o esclusiva, di garantire l’ottimale (nel senso del conseguimento del migliore risultato possibile) esercizio della funzione amministrativa, ma offrono soddisfacimento ad esigenze - come quella, di carattere squisitamente politico, relativa ad una equilibrata distribuzione del potere amministrativo - non esauribili in un’ottica ricostruttiva di mero “risultato”.
A tanto deve aggiungersi che, anche a ritenere applicabile alla vicenda in esame la previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, gli effetti sananti da essa contemplati resterebbero comunque interdetti dall’assunzione, a presupposto degli impugnati permessi di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente Soprintendenza (in data 8.10.2002, relativamente al permesso n. 04/2004, ed in data 25.11.2004, sub specie di comunicazione della insussistenza dei presupposti per l’annullamento dell’autorizzazione comunale del 23.11.2004, relativamente al permesso n. 01/2006).
Invero, la connotazione discrezionale del potere in tal modo esercitato non consente di escludere che, qualora le valutazioni di cui la suddetta autorizzazione costituisce espressione fossero state espresse nella prevista sede collegiale (ovvero nel contesto della conferenza di servizi di cui all’art. 12, comma 3, d.Lgs n. 387/2003), l’esito delle stesse avrebbe potuto discostarsi da quello di fatto attinto: ciò tanto più in quanto le anodine espressioni utilizzate per esprimere, in chiave positiva, il giudizio di compatibilità paesaggistica, nel senso che “le opere proposte non introducono elementi detrattori della qualità ambientale del sito” (così l’autorizzazione della Soprintendenza dell’8.10.2002, cui sia l’autorizzazione comunale del 23.11.2004 che la comunicazione della medesima Soprintendenza del 25.11.2004 sostanzialmente rimandano), non permettono di saggiare la forza di resistenza delle valutazioni medesime a fronte di un diverso e più articolato, quale è quello proprio della conferenza di servizi, modulo procedimentale.
Consegue, dai rilievi svolti, che non sussistono le condizioni per escludere che il contenuto degli impugnati provvedimenti edilizi, qualora adottati nel rispetto dello schema procedimentale delineato dall’art. 12 d.Lgs n. 387/2003 (con i conseguenti riflessi, appena illustrati, sulla conformazione degli atti presupposti, ed in particolare di quelli di matrice paesaggistica), avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto.
Giova solo osservare che le considerazioni svolte, nell’evidenziare la carenza motivazionale degli impugnati atti di assenso paesaggistico e la difformità degli stessi dal modulo acquisitivo della conferenza di servizi (modulo al quale anche essi devono ritenersi soggetti ratione temporis, quanto in particolare all’autorizzazione comunale del 23.11.2004), configurano altrettanti ed autonomi vizi di illegittimità degli stessi (nemmeno superabili alla luce del loro carattere discrezionale, come si è già detto, ai sensi del citato art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990) nonché, di riflesso, degli impugnati permessi di costruire.
In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta da Giudice Domenico Giuseppe deve essere accolta, potendo dichiararsi assorbite le censure non esaminate.


Ad identica conclusione, e sulla scorta delle medesime considerazioni, deve pervenirsi quanto ai ricorsi proposti dai Comuni di Sapri e Tortorella.
Né può accogliersi l’eccezione di improcedibilità formulata dal difensore del Comune di Torraca, alla luce della mancata impugnazione da parte loro del permesso di costruire n. 01/2006.
Invero, non è data dimostrazione del carattere radicalmente innovativo del suddetto provvedimento, rispetto all’originario, e ritualmente impugnato, permesso di costruire, tale da rendere inutiliter datum, ai fini del soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, l’annullamento ope iudicis di quest’ultimo: dimostrazione che non solo non può ritenersi assolta sulla base della mera diversità numerica degli aerogeneratori contemplati dai progetti rispettivamente assentiti (tanto più che il progetto definitivamente approvato è riduttivo, da tale punto di vista, rispetto a quello iniziale), ma è contraddetta dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione intimata e dalle ragioni addotte a suo fondamento (il permesso n. 1/2006 infatti, nel fare riferimento ad una mera “variante riduttiva”, attesta la “identica allocazione degli aerogeneratori” rispetto a quella prevista dal progetto originario).


Venendo infine alla definizione del regolamento delle spese di giudizio, il soccombente Comune di Torraca deve essere condannato al pagamento, a favore dei consulenti tecnici ing. Aldo Romano, dott. Alfredo Amato ed arch. Paolo Vegliante, del compenso loro spettante, da liquidare in € 2.000,00 per ciascuno, oltre IVA e CPA.
Il medesimo Comune di Torraca provvederà altresì al rimborso delle spese sostenute dai medesimi consulenti, da quantificare in € 1.323,87 per l’arch. Paolo Vegliante, in € per 745 per il dott. Alfredo Amato ed in € 614,16 per l’ing. Aldo Romano, come da specifiche da loro depositate in data 3.5.2006.


Possono dichiararsi compensate tra le parti le restanti spese di giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2768/2004 e sui relativi motivi aggiunti, sul ricorso n. 2860/2004 e sui relativi motivi aggiunti e sul ricorso n. 2901/2004:
- dispone la riunione dei ricorsi suindicati;
- da’ atto della rinuncia al ricorso n. 2768/2004, ed ai successivi motivi aggiunti, dei ricorrenti Nicolaio Vincenzo Maria e Nicolaio Antonia;
- dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 2768/2004, e dei successivi motivi aggiunti, relativamente alla posizione dei ricorrenti Bruno Antonio, Nicolaio Luigi, Martino Mario, Mariella Pasquale, Lombardi Biagio, Barra Luigi, Gaetani Vincenza, Bruno Felice, Castiglia Maria Giovanna, Loguercio Claudio, Bruno Anna Teresa, Sarno Antonia, Bruno Giuseppe, Giffoni Antonina, Scotellaro Pierina, Bruno Carmine, Santoro Alfredo, Cipolla Vincenzo e Perazzo Nicola;
- accoglie la domanda di annullamento proposta con il ricorso n. 2768/2004 e con i successivi motivi aggiunti, relativamente alla posizione di Giudice Domenico Giuseppe, nonché con i ricorsi n. 2860/2004 e n. 2901/2004, ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;
- condanna il Comune di Torraca al pagamento del compenso spettante ai consulenti tecnici ing. Aldo Romano, dott. Alfredo Amato ed arch. Paolo Vegliante, nella misura di € 2.000,00 per ciascuno, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso delle spese sostenute dai medesimi consulenti, da quantificare in € 1.323,87 per l’arch. Paolo Vegliante, in € per 745 per il dott. Alfredo Amato ed in € 614,16 per l’ing. Aldo Romano, detratti gli acconti già corrisposti dai ricorrenti e per i quali questi avranno diritto di rivalsa nei confronti del suddetto Comune di Torraca;
- dichiara compensate per il resto le spese di giudizio sostenute dalle parti.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 7 Dicembre 2006.


Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente
Dott. Ezio FEDULLO - Estensore