TAR Veneto Sez. II n.307 del 23 matzo 2017
Beni Ambientali.Superficie boscata e vegetazione infestante
La normativa in materia (art. 6, comma 2, Dlgs 227/01) non ha tipizzato le formazioni forestali idonee ad integrare una superficie boscata, ma ha indicato qualunque vegetazione arborea anche associata a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, purché avente date caratteristiche dimensionali (di copertura, superficie e larghezza minima), senza escludere quella infestante.
Pubblicato il 23/03/2017
N. 00307/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2017, proposto da:
Simone Benedetti e Matteo Benedetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Emanuela Cona, Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Goetzen in Mestre - Venezia, viale Garibaldi N.1/I;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Bianca Peagno, Antonella Cusin, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo non costituito in giudizio;
nei confronti di
Comune di Negrar, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 6 del 11.11.2016 notificata in data 28.11.2016 di “rimessione in ripristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area boscata (art. 167, comma 2 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i)” emessa dalla Regione Veneto - Direttore Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti “… il ripristino delle aree site sui mappali 149 parte e 150 parte, fg. 24 del Comune di Negrar, ricadenti all'interno delle aree definite boscate … per una superficie complessiva di circa 1.700 mq. attualmente prive di vegetazione forestale a causa dell'intervento realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione all'interno degli stessi mappali …” e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il provvedimento impugnato è stato ordinato il ripristino delle caratteristiche boschive di terreno coltivato a vigneto e con riferimento a mappali su cui è mancata qualsiasi autorizzazione degli interventi di trasformazione.
Il ricorso è infondato.
Il bosco costituisce specifico oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della lettera g) del primo comma del d. lgs. n° 42 del 2004.
La legislazione statale (d. lgs. n° 42 del 2004 e art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001), richiamata anche dalla legislazione regionale (art. 31 della legge regionale n° 13 del 2013) definisce bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea.
Ne consegue che l’intervento effettuato, senza autorizzazione da parte ricorrente, consistente nel sostituire il bosco con filari di viti, altera la natura del bene protetto perché il filare di vite non costituisce bosco.
Sotto tale profilo il collegio evidenzia che la vegetazione di origine artificiale può, per effetto delle disposizioni dell’art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001, costituire bosco solo nelle ipotesi tassativamente previste e tra queste non figurano i filari di viti piantati autonomamente da parte ricorrente in sostituzione della vegetazione forestale arborea.
Ne consegue altresì che, come ordinato con il provvedimento impugnato, parte ricorrente deve ripristinare il bosco preesistente.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione e istruttoria, avendo l’amministrazione depositato in giudizio la documentazione fotografica (documenti n° 10, 12, 13, 16 e 18) che prova la precedente destinazione boschiva in confronto con l’attuale a vigneto (docc. 9 e 14).
Il collegio evidenzia altresì che gli art. 167 e 181 del d. lgs. n° 42 del 2004 non consentono, differentemente rispetto a limitati interventi su edifici, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi in oggetto (così Tar Veneto II n° 1001 del 2016 e 1101/16).
Pertanto non necessitava alcun parere della Soprintendenza, come vorrebbe invece parte ricorrente, in quanto la riduzione di superficie boscata non rientra tra le fattispecie sanabili di cui al comma 4, dell’art. 167 del Dlgs. 42/04, non applicabile agli interventi che, pur non essendo di natura edilizia, modificano il paesaggio (giurisprudenza consolidata).
La normativa in materia (art. 6, comma 2, Dlgs 227/01) non ha tipizzato le formazioni forestali idonee ad integrare una superficie boscata, ma ha indicato qualunque vegetazione arborea anche associata a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, purché avente date caratteristiche dimensionali (di copertura, superficie e larghezza minima), senza escludere quella infestante.
Per cui è irrilevante che, come sottolinea parte ricorrente, già negli anni 60 le aree in parola siano state coltivate e all’uopo terrazzate, come risulterebbe dalle ortofoto dei primi anni 80, e poi abbandonate, dato che a seguito di tale abbandono si è successivamente instaurato un processo di riforestazione naturale ancorché eventualmente su terrazzi, documentato come sopra (docc. 10, 12, 13, 16 e 18) ben prima del 2014 (anno del contestato intervento che il ricorso definisce invece di mera aratura e pulizia di un terreno già disboscato).
Il vincolo forestale è infatti in divenire, e deve essere valutato di volta in volta in base allo stato di fatto attuale, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e catastali e dai precedenti usi anche agricoli.
Le aree in parola sono parte di una più ampia sistemazione agronomica, realizzata nel 2014 per la formazione di un vigneto specializzato, quindi è da escludersi che la Regione abbia superficialmente attribuito alle stesse caratteristiche identiche ad aree contigue a vocazione boschiva. Ma se anche fosse, ciò che rileva sono soltanto i requisiti minimi di copertura, estensione e larghezza, ai fini della classificazione a bosco, e non altre caratteristiche.
Che poi l’Amministrazione abbia rettificato in diminuzione l’area da rimboscare, rispetto all’estensione comunicata in sede di avvio procedimentale, non è affatto sintomatico di istruttoria carente, ma solo di cautela, accogliendosi prudentemente la richiesta del perito di parte, di circoscrivere la superficie (ex boscata) da ripristinare alle aree definite boscate anche dal Piano di Riordino del Comune di Negrar, attesa la sua funzione non soltanto normativa, ma anche conoscitiva e ricognitiva dello stato di fatto.
Invece, la originaria maggiore quantificazione operata dal Corpo Forestale non appare pertinente, in quanto era finalizzata soltanto alla individuazione del numero di piante estirpate, al fine di applicare la sanzione pecuniaria dovuta per ciascuna (cfr. doc. n. 5 della Regione).
Quanto alle modalità esecutive del sopralluogo ed alla strumentazione utilizzata, contestate per mancanza di una precisione centimetrica, se questa potrebbe essere necessaria in materia edilizia, non se ne comprende la utilità nella fattispecie, tanto più che i ricorrenti si astengono dal proporre una propria alternativa misurazione e perimetrazione dell’area.
Conclusivamente, il ricorso è respinto in tutti i motivi dedotti.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 3.000 in favore della Regione Veneto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Pasi