TAR Campania (SA), Sez. I, n. 1478, del 8 luglio 2013
Beni ambientali.Box auto e vincoli del Piano stralcio di bacino

La legge statale n. 122 del 1989 in materia di parcheggi limita opportunamente la sua efficacia, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di vincoli, previsti dalla legislazione ambientale e paesaggistica, tra i quali rientrano sicuramente quelli posti dai piani di bacino, la cui valenza di piano territoriale di settore e la cui imperatività, nei confronti “delle amministrazioni ed enti pubblici”, nonché degli stessi “soggetti privati”. Del resto, l’interesse pubblico alla difesa del suolo dal pericolo di dissesti idrogeologici è, all’evidenza, di tale importanza, da costituire ragione più che valida per giustificare il sacrificio dell’interesse del privato all’edificazione del box auto in questione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01478/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02843/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2004, proposto da: 
D’Alessandro Aniello, rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Scarano e Francesco Castiello, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Velia, 34, presso l’Avv. Giovanfrancesco Conforti;

contro

Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Aniello Cappuccio, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Lucio Petrone, 77; 
Autorità Bacino Sinistra Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Danila Amore, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 33;

per l’annullamento

del provvedimento, prot. n. 7042 del 21.07.2004, notificato il 23.07.2004, con il quale il Comune di Pisciotta ha annullato il permesso di costruire, n.60/04, rilasciato il 17.05.2004, in quanto “consente la realizzazione di un box in contrasto con le previsioni del Piano Stralcio adottato dall’Autorità di Bacino Sinistra Sele, che ai sensi dell’art. 6 delle Norme di Attuazione e Prescrizioni di Piano, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”;

di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, segnatamente degli artt. 25, secondo comma, lettera h) e 29, primo comma, delle Norme di Attuazione e Prescrizioni di Piano, adottate dall’Autorità di Bacino Sinistra Sele;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.



FATTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento di secondo grado, specificato in epigrafe, avverso cui articolava censure di:

1) Violazione dell’art. 9 della l. 122/89; dell’art. 25 delle Norme di Attuazione e Prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e gravi carenze istruttorie: sussisteva contrasto tra la norma di legge, che consentiva anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo, e quella della N. T. A. di piano, che consentivano solo parcheggi a raso, con prevalenza della fonte primaria;

2) Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e coerenza, nonché per travisamento dei presupposti e manifesta ingiustizia: era ribadita la censura precedente, alla luce della classificazione dell’area ove volevasi edificare, come area a rischio soltanto medio, nonché alla luce delle concrete caratteristiche dell’intervento proposto, volte proprio al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio e alla difesa del sottosuolo;

3) Violazione dell’art. 17, comma 90, della legge, cd. “Bassanini bis” (l. 15.05.1997, n. 127): era altresì soddisfatta, nella specie, la condizione di “compatibilità idrogeologica”, prevista dalla legge citata per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree pertinenziali, esterne ai fabbricati.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisciotta, con memoria di stile.

Si costituiva anche la Regione Campania, con memoria in cui, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, nei propri confronti, per tardività, relativamente all’impugnativa del “Piano Stralcio” dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, immediatamente impugnabile ove le sue prescrizioni limitino lo “ius aedificandi”; e, nel merito, concludeva per il rigetto dello stesso ricorso, perché infondato.

Seguiva il deposito di scritto difensivo, nell’interesse del Comune di Pisciotta, ove si formulavano eccezioni preliminari e considerazioni di merito analoghe a quelle, espresse dalla difesa dell’Amministrazione Regionale.

L’Autorità di Bacino Sinistra Sele non si costituiva in giudizio.

Il ricorrente produceva, quindi, una memoria per l’udienza di sospensiva, ove si riepilogavano gli argomenti a sostegno del gravame, con il conforto di perizia tecnica asseverata.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3.02.2005, la Seconda Sezione di questo Tribunale, “considerato che le NTA del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico non consentono la realizzazione dell’opera, oggetto dell’annullato permesso di costruire; ritenuto che le disposizioni, contenute nella l. n. 122/1989, non permettono di derogare alle prescrizioni dettate a tutela dei vincoli idrogeologici; non ritenendosi fondate le censure mosse avverso le NTA del Piano Stralcio, costituenti il presupposto dell’impugnato provvedimento di annullamento”, respingeva la domanda cautelare, avanzata dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 23.05.2013, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva, preliminarmente, il Tribunale che l’impugnativa, “in parte qua”, degli artt. 25 e 29 delle N. T. A. del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, sulle quali s’è fondato l’annullamento del permesso di costruire, oggetto di gravame, è inammissibile, per tardività, dovendosi condividere l’eccezione, in tal senso espressa dalle difese delle due Amministrazioni resistenti, posto che – come risulta dalla memoria della Regione Campania, non contraddetta sul punto da chicchessia – detto Piano è stato adottato, con delibera n. 55 della suddetta Autorità, del 12.06.2002, pubblicata sul B. U. R. C. n. 40 del 26.08.2002, sicché, nel termine di sessanta giorni da tale pubblicazione, le suddette disposizioni, immediatamente lesive dello “ius aedificandi” del ricorrente, andavano impugnate, laddove il presente ricorso è stato notificato solo in data 14 – 15 ottobre 2004; tanto, conformemente al precedente giurisprudenziale, costituito dalla sentenza del T. A. R. Campania – Napoli, Sez. I, 12 giugno 2003, n. 7524, secondo una delle cui massime: “Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, con delibera del 10 maggio 2002 n. 11, ben può essere impugnato dai proprietari dei terreni inclusi nelle aree a rischio idrogeologico, atteso che, per effetto del piano, si verificano immediati effetti limitativi delle potestà urbanistico – edilizie dei Comuni, e dei connessi diritti ed interessi edificatori dei privati”.

Tanto, in disparte che, come pure la giurisprudenza ha affermato, l’impugnativa dei detti Piano Stralcio sarebbe comunque estranea alla sfera di competenza giurisdizionale del G. A., giusta l’ulteriore massima che segue: “È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di un Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, perché le controversie relative all’impugnazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P. A. I.) adottati dalle Autorità di Bacino, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” (T. A. R. Abruzzo L’Aquila – Sez. I – 23 gennaio 2009, n. 44).

Tanto stabilito, e passando all’esame delle censure, articolate in ricorso, avverso l’impugnato provvedimento in autotutela, reso dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Pisciotta, s’osserva che la prima è infondata, posto che non può predicarsi la prevalenza della norma di legge, di cui all’art. 9 della l. 122/89, sulle prefate disposizioni del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, che prevedevano la realizzazione di parcheggi solo a raso e non nel sottosuolo (laddove la suddetta norma legislativa non contemplava alcuna limitazione del genere); ciò per la semplice, ma decisiva ragione che il citato art. 9 della l. 122/89, al comma 1, se è vero che prevedeva (e prevede) che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” e che “tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici”, stabiliva peraltro (e stabilisce tuttora) che: “Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni”.

Quel che occorre allora decidere è se, nell’espressione “vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale”, possano essere ricompresi quelli, derivanti dalle prefate disposizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, in esame.

A tale quesito si ritiene di dover fornire una risposta decisamente positiva: l’art. 17, comma 1, della l. 18.05.1989, vigente all’epoca dei fatti (poi abrogato dall’art. 175, d. l.vo. 3 aprile 2006, n. 152), prevedeva, infatti, che: “Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”; al comma 5, lo stesso articolo stabiliva che: “Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino”; e al comma 6 bis disponeva che: “In attesa dell’approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3” (la lett. m), specificamente, prevedeva, tra i contenuti del piano, “l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici”).

Del resto, norme così formulate si ritrovano, ora, nell’art. 65, commi 1, 4 e 7, del d l.vo 3.04.2006, n. 152, che, nello stesso modo, tra i contenuti del piano di bacino include, alla lett. n) del comma 3, gli stessi, sopra riportati (“indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici”).

Sicché non può sostenersi che – in virtù del rapporto di gerarchia tra le fonti – la legge statale dovrebbe prevalere sulle disposizioni del piano stralcio, determinandone la pratica inefficacia, ogni qual volta in contrasto con le prime; piuttosto, deve rimarcarsi come sia la stessa legge statale in materia di parcheggi ad autolimitare opportunamente la sua efficacia, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di vincoli, previsti dalla legislazione ambientale e paesaggistica, tra i quali rientrano sicuramente quelli posti – ai sensi della lett. m) citata – dai piani di bacino, la cui valenza di piano territoriale di settore e la cui imperatività, nei confronti “delle amministrazioni ed enti pubblici”, nonché degli stessi “soggetti privati”, è del resto fissata, in maniera esplicita, da una fonte normativa, dello stesso rango primario di quella, dalla quale si pretenderebbe di farne discendere l’inoperatività.

Del resto, l’interesse pubblico alla difesa del suolo dal pericolo di dissesti idrogeologici è, all’evidenza, di tale importanza, da costituire ragione più che valida per giustificare il sacrificio dell’interesse del privato all’edificazione del box auto in questione (in tal modo, replicandosi alle osservazioni di parte ricorrente, contenute nella memoria depositata il 2.02.05, circa la mancata espressione di un interesse specifico, concreto ed attuale, a sostegno del provvedimento di secondo grado adottato, le quali osservazioni tuttavia, per essere contenute in uno scritto difensivo non notificato alle controparti, sarebbero comunque inidonee ad assurgere al rango di vere e proprie doglianze in senso tecnico).

Quanto, poi, alle censure, contenute nel secondo motivo di ricorso, le stesse sono palesemente inaccoglibili: non è chi non veda come la classificazione delle aree, da parte del Piano Stralcio considerato, in aree a rischio molto elevato, elevato, medio e moderato rientri in un ambito di discrezionalità, che impedisce di istituire confronti tra le tipologie di edificazioni, consentite nell’una o nelle altre, e tanto senza considerare che, comunque, censure del genere avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte, giusta quanto rilevato in precedenza; di conseguenza priva di pregio è la deduzione impingente nella finalità asseritamente perseguita, nella specie, di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio, finalità priva di adeguata dimostrazione e, in ogni caso, irrilevante ai fini della valutazione circa la legittimità del provvedimento impugnato, giusta quanto osservato sopra.

Si consideri anche la seguente massima, sempre desunta dalla sentenza del T. A. R. Napoli, citata in precedenza: “Il sindacato giurisdizionale amministrativo sugli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione (nella specie, il piano stralcio per l’assetto idrogeologico – Pai), benché sempre ammissibile, senza limiti precostituiti, deve essere graduato in relazione al particolare atteggiarsi dell’esercizio della funzione concretizzatosi nell’atto oggetto di sindacato, posto che ricorrono sovente fattispecie in cui la discrezionalità tecnica è indissolubilmente legata a valutazioni di opportunità e di convenienza nelle quali si manifesta la potestà di scelta contenutistica di merito riservata alla p. a. In tali casi, pertanto, il sindacato dell’Aga sulla discrezionalità tecnica non può spingersi fino ad una forma di controllo c.d. “forte”, ovvero fino alla sovrapposizione alla valutazione tecnica della p. a. (che è anche scelta di merito) di una valutazione tecnica del giudice acquisita a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, ma deve configurarsi in termini di controllo cd. “debole” in cui le cognizioni tecniche acquisite vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa” (T. A. R. Campania – Napoli – Sez. I, 12 giugno 2003, n. 7524).

Per ciò che concerne, infine, la terza ed ultima doglianza sollevata in ricorso, a ben vedere la stessa – nonostante il richiamo all’art. 17 comma 90 della legge cd. “Bassanini bis” – si risolve in null’altro che in una variante della precedente, tendendo in definitiva ad accreditare la valenza di uno studio di “compatibilità idrogeologica” (tra l’altro non allegato al ricorso) ai fini della dimostrazione delle condizioni di sicurezza del proposto intervento edilizio, senza considerare il dato decisivo, per cui il contrasto del medesimo con la norma del piano stralcio, che consente solo la realizzazione di parcheggi a raso, è, evidentemente, preclusiva d’ogni altra valutazione al riguardo.

In conformità alle considerazioni dianzi espresse, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono peraltro, in considerazione della complessità del caso, eccezionali ragioni per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)