TAR Toscana, Sez. III, n. 1406, del 18 ottobre 2013
Beni Ambientali.Legittimità annullamento in autotutela del nulla-osta ex art. 13 della Legge n. 394/1991 formatosi per silenzio-assenso

E’ legittimo l’annullamento in autotutela del nulla-osta ex art.13 della Legge n. 394/1991 per la ricostruzione di un manufatto (chalet) ad uso abitativo, formatosi per silenzio-assenso. L’atto di annullamento emesso dall’Ente Parco nell’esercizio del proprio potere di autotutela, evidenzia l’interesse pubblico allo stesso sotteso, in relazione a manifestate ragioni di sicurezza idraulica, all’interno di una golena fluviale, quale area esondabile ed allagabile e di tutela ambientale dell’ecosistema fluviale di sponda in condizioni di naturalità o di rinaturalizzazione dell’Area Protetta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01406/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2010, proposto da: Giovanni Guajana, rappresentato e difeso dall'avv. Mario P. Chiti, con domicilio eletto presso Mario P. Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83;

contro

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Antone, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci, 20;
Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t.;
Provincia di Pisa, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 2 marzo 2010, di annullamento in autotutela del nulla-osta formatosi per silenzio-assenso sull’istanza per la ricostruzione di un manufatto (chalet) ad uso abitativo, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ed in particolare della nota di trasmissione del 3 marzo 2010.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori M.P. Chiti e F. Gesess, delegato da C. D'Antone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il Sig. Giovanni Guajana acquistava un fabbricato (chalet) abusivo, ad uso abitativo, a seguito di un’asta pubblica, nell’ambito di una procedura esecutiva, sito sulla sponda del fiume Arno, oggetto di domanda di condono edilizio, presentata dal precedente proprietario in data 30 maggio 1986 e non ancora definita; il 21 luglio 2004 l’acquirente presentava la sua domanda di condono, per il predetto fabbricato, ai sensi degli artt.17, comma 5 e 40, comma 6 della Legge n.47 del 1985; tra il 4 ed il 5 ottobre 2004 tuttavia il manufatto veniva distrutto da un incendio; seguivano le richieste dell’interessato alle Autorità competenti per la ricostruzione del fabbricato preesistente, collocato in area soggetta a vincolo idraulico e paesaggistico, all’interno del Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.

L’Ente Parco, con determina del 2 marzo 2010, annullava in autotutela il nulla-osta formatosi per silenzio-assenso sull’istanza per la ricostruzione del manufatto (chalet) ad uso abitativo, ex art.20 della L.R. n.24 del 1999 ed art.13 della Legge n.394 del 1991; veniva premesso che non risultava il pagamento della sanzione irrogata dalla locale Soprintendenza per l’illecito paesaggistico commesso; era segnalato che non risultava inoltre la definizione in senso positivo della procedura di condono edilizio, attivata con apposita istanza dal precedente proprietario; veniva segnalato che con nota dell’11 settembre 2009 la Provincia di Pisa richiedeva in ogni caso la ricostruzione, ex art.96, comma 1f del R.D. n.523 del 1904 a m.10 dalla sponda e dall’argine del fiume Arno, fatte comunque salve le eventuali ulteriori valutazioni della locale Autorità di Bacino, ex art.6 delle NTA del PAI, trattandosi di area P.I.4, a pericolosità idraulica molto elevata; era quindi rimarcato che il fabbricato, andato distrutto per un incendio, era stato oggetto di procedimento di condono non concluso; veniva pertanto rilevato che trattavasi di richiesta di intervento di nuova costruzione, non ammesso, ex art.9 delle NTA del Piano del Parco e artt.75, 78 del Piano di Gestione delle Tenute del Tombolo e del Contano, attuativo del Piano del Parco, e non ammissibile al di fuori della fascia di m.10 dalla sponda e dall’argine; era quindi evidenziato, come interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ex art.21 nonies della Legge n.241 del 1990, quello alla sicurezza idraulica, per un nuovo volume abitativo che sarebbe collocato in una golena fluviale e dunque in un’area esondabile ed allagabile, ed alla tutela ambientale, per la salvaguardia di aree ancora in condizioni di naturalità.

L’interessato impugnava quindi il predetto atto, censurandolo per violazione dell’art.32 e ss. della Legge n.47 del 1985, dell’art.13 della Legge n.394 del 1991, dell’art.20 della L.R. n.24 del 1994, del R.D. n.523 del 1904, della L.R. n.91 del 1998, della L.R. n.1 del 1999, degli artt.1, 3, 21 quinquies, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, delle NTA del Piano del Parco e del Piano di Gestione delle Tenute del Tombolo e del Contano, per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che sul manufatto preesistente pendevano due domande di condono edilizio; che il predetto fabbricato era stato dolosamente distrutto; che la valutazione paesaggistica dell’Ente Parco doveva precedere quella sulla conformità urbanistica; che era stata fatta erronea applicazione delle norme sulle nuove costruzioni, quando invece si trattava di ricostruzione; che le valutazioni sul vincolo idraulico erano di competenza della Provincia, la quale aveva espresso assenso alla ricostruzione del manufatto; che l’affermata incompatibilità paesaggistica non risultava ben motivata; che era stato leso l’affidamento del privato; che non era stato sufficientemente evidenziato l’interesse pubblico all’annullamento del nulla-osta formatosi per silenzio-assenso.

L’Ente Parco si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di interesse, perché il fabbricato oggetto della domanda di condono era andato distrutto prima del suo riscontro e dunque poi era divenuta inaccoglibile per sopravvenuta mancanza del suo oggetto e nel merito l’infondatezza del medesimo.

Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti, deducendo inoltre l’eccesso di potere per disparità di trattamento con casi similari.

Seguivano le repliche delle parti.

Nell’udienza del 26 giugno 2013 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Rilevata l’irricevibilità per tardività nonché l’inammissibilità per difetto di notifica del dedotto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nella memoria depositata il 25 maggio 2013, il Collegio tralascia inoltre l’esame dell’eccezione di rito sollevata dall’Ente Parco, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va dunque respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare in proposito che con il predetto nulla-osta l’Ente Parco verificava la conformità dell’intervento, di cui si chiedeva la realizzazione, con le disposizioni del Piano del Parco (e, quale piano attuativo, del Piano di Gestione delle Tenute del Tombolo e del Contano), secondo quanto previsto dall’art.13 della Legge n.394 del 1991, richiamato dall’art.20 della L.R. n.24 del 1994, effettuando valutazioni non solo volte alla tutela paesaggistica dei luoghi, ma anche di ordine urbanistico ed edilizio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n.5630 del 2012); che nel caso di specie il manufatto preesistente, realizzato abusivamente, era andato distrutto, senza che venisse dato riscontro alle domande di condono allo stesso riferite; che dunque, venuto meno un fabbricato abusivo, non condonato, trattavasi di una richiesta di intervento di nuova edificazione, non consentita, ex art.9 delle NTA del Piano Territoriale del Parco e artt.75, 78 del Piano attuativo di Gestione delle Tenute del Tombolo e del Contano, e non di ricostruzione; che la stessa Provincia di Pisa prevedeva la ricostruzione in zona differente dall’originaria, per rispettare la distanza di m.10 dalla sponda e dall’argine del fiume Arno, in applicazione dell’art.96, comma 1f del R.D. n.523 del 1904, oltre che condizioni per assicurare la sicurezza idraulica, trattandosi di area golenale (cfr. all.8 atti Ente Parco); che la Provincia inoltre faceva salve le valutazioni della locale Autorità di Bacino, ex art.6 delle NTA del PAI, ricadendo l’intervento in zona P.I.4, a pericolosità idraulica molto elevata; che in ogni caso, come dianzi esposto, le considerazioni della Provincia non erano sufficienti per consentire la realizzazione dell’intervento; che altresì la valutazione effettuata dall’Ente Parco di incompatibilità paesaggistica del manufatto da realizzare, di natura tecnico-discrezionale e dunque sindacabile e se del caso censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà ed irragionevolezza (cfr., tra le altre, TAR Toscana, III, n.1300 del 2012), risulta corredata da adeguata e congrua motivazione, nel considerare le caratteristiche del fabbricato di cui alla relativa domanda di realizzazione e del contesto ambientale di riferimento, mettendone in luce puntualmente i profili di criticità, in relazione a quelle parti degli ecosistemi fluviali di sponda ancora in condizioni di naturalità, minacciate da processi di artificializzazione (cfr. atto impugnato, all.1 atti Ente Parco); che nessun legittimo affidamento poteva essere insorto in capo al privato, il quale ben conosceva l’abusività del fabbricato acquistato, andato distrutto prima che venisse dato riscontro alle relative domande di condono, una delle quali presentata dallo stesso Sig. Guajana (cfr. decreto di trasferimento dell’immobile e domanda del 21 luglio 2004, all.1, 2 all’all.1 al ricorso) ed in ragione della successiva corrispondenza intercorsa coll’Amministrazione (cfr. atti depositati da entrambe le parti); che in ultimo l’atto di annullamento impugnato, emesso dall’Ente Parco nell’esercizio del proprio potere di autotutela, evidenzia l’interesse pubblico allo stesso sotteso, in relazione alle manifestate ragioni di sicurezza idraulica, all’interno di una golena fluviale, quale area esondabile ed allagabile e di tutela ambientale dell’ecosistema fluviale di sponda in condizioni di naturalità o di rinaturalizzazione (cfr. ancora atto impugnato, all.1 atti Ente Parco).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.1203/2010 indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)