TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1038 del 28 aprile 2010
Beni Culturali. Vincolo archeologico indiretto

La determinazione dell'amministrazione di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un'area, a sensi dell'art. 21 l. n. 1089 del 1939 (trasfuso nell'art. 49 d.lg. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell'azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata, Peraltro, l'imposizione del vincolo - quanto all'identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell'autorità procedente ed è di per sé soggetta a sindacato « debole » dinanzi al giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche. Si tratta di una enunciazione che appare coerente con la salvaguardia di una preesistenza dotata addirittura dei caratteri di villaggio, ossia di insediamento umano ,organizzato anche in forma rudimentale e materiale capace , per sua natura, di occupare una superficie piuttosto estesa.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01038/2010 REG.SEN.
N. 03190/1994 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3190 del 1994, proposto da:
Di Giuseppe Grazia , Borraccini Filomena, Borraccini Livia, De Robertis Smaragdo, Di Giuseppe Cosima, Di Giuseppe Liliana ,rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fanelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. del 12.3.1994 con il quale su un vasto terreno di proprietà dei ricorrenti sono stati imposti i vincoli diretto ed indiretto di cui alla legge n.1089/39, nonché della allegata e presupposta relazione tecnico-scientifica

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Avv. Avvantaggiato in sostituzione dell’avv. Fanelli e l’avv. dello Stato Pedone ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


I ricorrenti espongono :
di essere proprietari di una vasta area ricadente nel territorio del comune di Leporano, località Gandoli, contraddistinta in catasto alle particelle 56,57,58,59,60,104,219,220,277,812, 843 3 844 del foglio n.8
Asseriscono che in passato, detto suolo è stato oggetto di iniziative da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia, in vista della eventuale imposizione di vincolo archeologico in relazione alla presunta esistenza nella zona di tracce di un vecchio insediamento preistorico.
Aggiungono che, nel 1991, dopo l’esecuzione di scavi su una porzione del terreno( limitatissima), con processo verbale del 28.3.1991, la Soprintendenza ha proceduto alla riconsegna dell’area occupata sulla base di D.M. del 2.3.1987.
Sennonchè, dopo ,lungo tempo ,è stato emanato il decreto impositivo del vincolo di cui in epigrafe , sulla base della allegata relazione archeologica stilata dalla Soprintendenza .


Il provvedimento impositivo del vincolo è stato gravato per i seguenti motivi:
I -eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria
II- eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposti; difetto di congrua motivazione; violazione della legge 1089/39
III- eccesso di potere per omessa ponderazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
IV -violazione del giusto procedimento ;omessa applicazione dell’art 7, comma 1 della legge 241/1990


DIRITTO


Il ricorso è infondato.


Il problema della estensione del provvedimento impositivo di un vincolo archeologico è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado.
La soluzione prescelta in via pretoria, dalla quale la Sezione non ritiene di doversi discostare , è quella di un sindacato debole in ordine ai parametri impiegati dalla P.a. – che si lasciano decifrare in chiave di discrezionalità tecnica- sottostanti alla adozione di un vincolo di natura archeologica anche di portata estesa, ossia di un vincolo la cui perimetrazione incide ben oltre l’area che risulta essere stata o possa essere teatro di rinvenimenti di siffatta natura.
Il principio è stato ribadito con una pronuncia ,in forza della quale “la determinazione dell'amministrazione di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un'area, a sensi dell'art. 21 l. n. 1089 del 1939 (trasfuso nell'art. 49 d.lg. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell'azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata, Peraltro, l'imposizione del vincolo - quanto all'identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell'autorità procedente ed è di per sé soggetta a sindacato « debole » dinanzi al giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 febbraio 2006 , n. 1171).
Si tratta di una enunciazione che appare coerente con la salvaguardia di una preesistenza dotata addirittura dei caratteri di villaggio, come nel caso di specie, ossia di insediamento umano ,organizzato anche in forma rudimentale e materiale capace , per sua natura, di occupare una superficie piuttosto estesa.
Di tale estensione , la relazione di accompagnamento al decreto impositivo del vincolo dà contezza , così come in essa si sottolinea la emersione, a più riprese, nel corso di una serie di campagne di scavo, di strutture facenti parte del villaggio a protezione del quale il vincolo è stato imposto sull’area dei ricorrenti.
La portata eccedentaria del provvedimento impugnato, che nella prospettazione difensiva appare decisamente esuberante rispetto alla estensione entro la quale sono stati effettuati scavi e sopralluoghi dalla soprintendenza, si giustifica ogni qualvolta ci si trova difronte, non a rinvenimenti isolati che facciano pensare a occasionali e sporadiche presenze in loco in date epoche storiche, quanto piuttosto a realtà insediative unitarie o inscindibili , come sembra di potersi desumere nel caso del villaggio di Santa Maria delle Grazie.
E’ perciò legittima la imposizione di un sacrificio anche di rilevante portata alla proprietà del privato quando, a seguito del rinvenimento, nel suo fondo, di reperti che sono stati oggetto di complessa stratificazione il bene archeologico da tutelare non appare di facile determinazione in quanto avente caratteristiche di autentico insediamento umano sotto forma di villaggio da tutelare nella sua globalità.
In questa prospettiva è immune da censure la scelta della P.a. che, al fine di attuare il principio della tutela inscindibile del bene culturale , assoggetta una area di proprietà del privato estesa 55.000 mq a vincolo diretto ed indiretto per preservare le diverse strutture insediative facenti parte di un villaggio che si assume , alla luce di documenti e di relazioni tecniche, avere struttura unitaria.


Le spese possono essere compensate


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore