TAR Puglia (LE) Sez. I n.2147 del 14 dicembre 2011
Beni culturali. Vincolo di tutela indiretta

Un bene storico-artistico caratterizzato da una particolare importanza e da un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza di edificazioni ben potrebbe, infatti, essere assistito da un vincolo indiretto ex 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 anche di notevole estensione in un contesto in cui appaia indiscutibile, in termini fattuali, l’effettiva rispondenza del vincolo ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le <<condizioni di ambiente e di decoro>> dell’area circostante il bene tutelato. Appare però del tutto ovvio come il detto potere di imposizione debba essere esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, cioè nell’equilibrata considerazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico artistico del bene e degli interessi dei proprietari sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere

 

 

N. 02147/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00750/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2011, proposto da:
Comune di Otranto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del D.D.R. 25/01/2011 - comunicato con nota del Soprintendente ad interim del 02/02/2011, pervenuta al Comune di Otranto in data 09/02/2011 - con il quale il Direttore Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia ha imposto il vincolo paesaggistico indiretto sulla “area demaniale marittima prospiciente il centro antico di Otranto", ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Finocchito per l’Amministrazione comunale ricorrente e l’Avv. dello Stato Roberti per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 878, il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia imponeva il vincolo indiretto ex art. 44 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sullo <<specchio d’acqua prospiciente il centro storico di Otranto>> (in particolare sugli immobili affacciantisi sul detto specchio d’acqua, analiticamente individuati nel provvedimento); in particolare, il vincolo indiretto era posto a presidio di una serie di immobili già precedentemente vincolati (in particolare, la Cattedrale, il Castello, il Fortino sulla Riviera degli Haethei, le Mura Antica Idrusa, il Fortino Casamatta e la Torre del Serpe) e si risolveva nel divieto di realizzazione di <<nuove opere a mare che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti>> e nella limitazione alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzabili sugli immobili già presenti sulla parte di costa prospiciente lo specchio d’acqua in discorso.

Il decreto di vincolo era impugnato dall’Amministrazione comunale di Otranto per: 1) violazione art. 45, 46 e 47 d.lgs. 42 del 2004 per omessa notifica a tutti gli aventi diritto; 2) eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, incongruenza, violazione art. 3 l. 241 del 1990; 3) violazione art. 143 d.lgs. n. 42 del 2004, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per sviamento; 4) eccesso di potere per violazione del principio di affidamento, difetto di motivazione sotto distinto e concorrente profilo, eccesso di potere per contraddittorietà; 5) violazione art. 3 l. 241 del 1990 per carente motivazione in ordine alla estensione del vincolo, carenza di istruttoria sotto distinto profilo, omessa comparazione con gli altri interessi incisi dal provvedimento; 6) carenza di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per incongruità e contraddittorietà; 7) eccesso di potere per contraddizione in seno allo stesso decreto.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

All'udienza del 19 ottobre 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La problematica della possibile estensione del cd. vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza 9 settembre 2011 n. 1581 che può essere richiamata, anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<in linea di principio, la Sezione ritiene di non poter condividere l’orientamento giurisprudenziale che ha limitato l’utilizzo del cd. vincolo indiretto oggi previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) alle esigenze di tutela relative ad aree circoscritte, dovendo la tutela di porzioni più ampie del territorio passare attraverso il diverso strumento costituito dalla tutela paesaggistica: <<solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storico-artistico testimoniato dall'immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell'atto finale di programmazione territoriale. A sua volta l'esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata>> (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1939).

La problematica dell’estensione della tutela cd. indiretta del bene storico-artistico non è, infatti, questione che possa essere risolta in termini puramente quantitativi (come nell’impostazione della problematica proposta dalla citata sentenza del Consiglio di Stato), dovendo, al contrario, essere valutata caso per caso, in ragione delle caratteristiche proprie del bene da tutelare, della sua importanza storico-artistica e delle caratteristiche dei luoghi.

Un bene storico-artistico caratterizzato da una particolare importanza e da un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza di edificazioni ben potrebbe, infatti, essere assistito da un vincolo indiretto ex 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 anche di notevole estensione in un contesto in cui appaia indiscutibile, in termini fattuali, l’effettiva rispondenza del vincolo ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le <<condizioni di ambiente e di decoro>> dell’area circostante il bene tutelato.

Appare però del tutto ovvio come il detto potere di imposizione debba essere esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, cioè nell’equilibrata considerazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico artistico del bene e degli interessi dei proprietari sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2011 n. 1581).

Nella vicenda che ci occupa, appare immediatamente evidente come l’area vincolata sia caratterizzata dalla presenza di una tale quantità di interessi (in primo luogo, legati alla portualità mercantile, turistica e militare, ma in buona sostanza, incidenti sull’intera vita sociale ed economica della cittadina) che, oltre a non essere stati in alcun modo considerati nelle valutazioni prodromiche all’imposizione del vincolo, non possono trovare, ancora più in radice, adeguata considerazione nel meccanismo di imposizione del cd. vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che, per effetto della sua stessa origine storica, non può assicurare adeguata considerazione ad interessi diversi da quelli riportabili alla “ristretta” logica proprietaria), ma che, al contrario, possono trovare valutazione e composizione attraverso il ricorso al diverso strumento del piano paesaggistico.

In buona sostanza, pertanto, si tratta di fattispecie (l’imposizione di un vincolo di tutela sull’intera prospettiva a mare di una cittadina) che importa necessariamente la considerazione di tutta una serie di interessi, pubblici e privati, che sono strutturalmente incompatibili con la logica propria del cd. vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che, al contrario, possono trovare adeguata composizione nel procedimento, caratterizzato da più ampi meccanismi partecipativi, della cd. programmazione paesaggistica.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del decreto di vincolo indiretto impugnato dall’Amministrazione comunale di Otranto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 878 del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2011