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Cass. Sez III sent. n. 46296 del 3 dicembre 2003, n.46296
Imp. Carlessi ed altro

Animali. Specie protette. Detenzione

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Fatto e diritto

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 aprile 2002 condannava Carlessi Annibale e Capelli Luigi alla pena di 10 mila Euro di Ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui all’articolo 1 legge 50/92, avendo detenuto per la vendita di una zanna di elefante, appartenente a specie protetta ai sensi della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di flora e fauna selvatica e del Regolamento Ce 338/97. Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’infondatezza dell’imputazione perché l’oggetto detenuto era riconducibile ad opera d’arte africana risalente ad oltre 50 anni fa e, dunque, non rientrante nella normativa internazionale e comunitaria.
Essi lamentano che non sia stata disposta una perizia d’ufficio sull’oggetto sequestrato per dimostrarne le caratteristiche e la datazione e che sia stata comminata una pena eccessiva, senza la concessione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono infondati.
Ai sensi dell’articolo 8sexies della legge 150/92 (introdotto dal Dl 2/1993, articolo 10, convertito nella legge 59/1993 per “esemplare” deve intendersi qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II, III della Convenzione di Washington, allegato B, e nell’allegato C, parte 1 e 2 del Regolamento Cee 3626/82 e successive modificazioni ed integrazioni [compreso «qualsiasi parte o prodotto» di animali e piante appartenenti alla stessa specie protetta].
Nel caso in esame risulta accertato ed ammesso, in punto di fatto, che trattavasi di detenzione di una “zanna di elefante”, ossia di una parte o prodotto, ottenuto da un animale protetto morto, facilmente identificabile ed identificato, soggetto alle preventive autorizzazioni, del tutto carenti.
L’oggetto fu sequestrato dal Corpo Forestale dello Stato il 5 maggio 1999, in un negozio di antiquariato, sito in Bergamo, condotto da Carlessi Annibale, al quale era stato consegnato, per la vendita, dal proprietario Capelli Luigi, sulla base di una documento scritto, come risulta inequivocabilmente dagli atti.
Nel caso in esame, gli imputati non hanno fornito alcuna documentazione comprovante la regolarità del possesso della zanna di elefante (denuncia agli uffici del Corpo Forestale dello Stato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge 150/92; permessi di esportazione e certificati di importazione costituenti la documentazione Cites, che giustificano la detenzione di specie protette o parte di esse) e neppure hanno provato che questa documentazione esistesse in testa ai precedenti possessori.
La legge esclude la possibilità di commercializzazione od esposizione in vendita anche per gli oggetti di uso personale o domestico, se sia mancata la preventiva denuncia all’autorità competente.
Questa Corte ha già ritenuto che la detenzione di “zanne di elefante”, attualmente incluse nell’allegato A, Appendice I del regolamento Cee 338/1997 costituisce illecita detenzione di esemplari di specie protetta ed integra il reato ex articolo 1 150/92 (Cass. sez. III, 3088/99, imp. Morosini).
Poiché le deroghe previste dalla Convenzione di Washington e dalla normativa comunitaria hanno carattere limitato ed eccezionale, non basta che gli interessi assumano che si tratti di esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquanta anni, essendo necessaria al riguardo una certificazione dell’Autorità competente. Convince in tal senso la Convenzione di Washington: «quando un’autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli articoli III, IV, V non si applicano a questo specimen, se la detta autorità emette un certificato a tale effetto».
La Convenzione responsabilizza in modo formale gli Stati firmatari anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Analogamente il Regolamento Ce 338/1997 (articolo 8) stabilisce che l’esenzione dai divieti può essere decisa solo dall’organo di gestione dello Stato membro e non genericamente ed arbitrariamente dallo stesso interessato.
Di conseguenza anche gli esemplari lavorati ed acquisiti da lungo tempo devono essere certificati da una autorità pubblica, per essere ammessi alla libera detenzione e commercializzazione.
Nel caso in esame, in mancanza di qualsiasi documentazione, il giudice non era tenuto di ufficio a disporre una perizia, perché il sistema normativo impone agli interessati l’onere di acquisire la documentazione sulla regolarità del possesso, vigendo il principio del divieto generale di commercializzazione di specie protette al di fuori di un controllo rigido, incrociato e formale delle autorità competenti.
Sussiste, dunque, il reato contestato a carico di 9entrambi gli imputati, consapevoli di detenere e porre in vendita un esemplare di specie protetta di rilevante valore economico senza autorizzazione. La condanna per entrambi gli imputati è stata motivata con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. ed appare non gravosa in relazione all’entità del fatto, tenuto conto della recidiva per Carlessi e della titolarità di una impresa commerciale e valutata la concessione delle attenuanti generiche per il Capelli.

PQM
La Corte: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.