Cass. Sez. III n. 34755 del 26 settembre 2011 (Ud 25 mag. 2011)
Pres. Petti  Est. Rosi Ric. Costantino ed altri

Caccia e animali. Silenzio venatorio
Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1176
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39129/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COSTANTINO PAOLO N. IL 29/01/1945;
2) COSTANTINO FRANCESCO N. IL 28/08/1933;
3) COSTANTINO DONATO N. IL 22/01/1938;
avverso la sentenza n. 6626/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, del 11/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
udito il P.G. in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. MAISANO Valeria del foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza dell'11 maggio 2010 ha condannato alla pena di 200 euro di ammenda Costantino Paolo, Costantino Francesco e Costantino Donato, per il reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a), perché in concorso tra loro esercitavano l'attività venatoria in periodo in cui vigeva il divieto di caccia, in Ginosa il 24 settembre 2009.
Gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. f). Il giudice di merito ha condannato gli imputati ritenendo che il giorno dell'accertamento (giovedì) fosse giorno di silenzio venatorio, nonostante abbia dato atto che i giudici del Tribunale del riesame in relazione al sequestro probatorio dei fucili avessero ritenuto che non fosse di silenzio venatorio. L'art. 18 della legge quadro sulla caccia prevede che il numero delle giornate di cacca settimanale non possa essere superiore a tre e che le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, che sono definiti di silenzio venatorio, nei periodi intercorrenti tra l'1 ottobre ed il 30 novembre. Il calendario venatorio della regione Puglia aveva stabilito che la caccia per l'anno 2009 si apriva il 20 settembre e che le giornate consentite di caccia erano i giorni mercoledì, sabato e domenica; nel periodo 12 ottobre - 15 novembre le giornate di caccia erano due fisse (mercoledì e domenica) ed una a scelta del cacciatore, escluse quelle del martedì e venerdì di silenzio venatorio. Pertanto il reato di cui all'art. 30, lett. f) attiene all'esercizio della caccia nelle sole giornate di silenzio venatorio e quindi il martedì e venerdì e non il giovedì quale era il 24 settembre 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso non è fondato.
Come affermato dalla giurisprudenza, il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nella L. n. 157 del 1992, art. 18 va individuato facendo riferimento alla legge regionale (cfr. Sez. 3, n. 20678 dell'11/3/2004, Rea, Rv. 228916) e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, ed ammesso dagli stessi ricorrenti, che il giorno dell'accertamento dei fatti (24 settembre, giovedì) l'attività venatoria non fosse consentita nella regione Puglia, che aveva disposto per la l'anno 2009 l'apertura della caccia il 20 settembre, fissando quali giornate consentite il mercoledì, sabato e domenica e, di conseguenza intendendo le altre quali giorni di silenzio venatorio. La sentenza impugnata è pertanto immune da censure, avendo applicato correttamente la disciplina normativa; il ricorso deve pertanto essere rigettato e ciascun ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011