Nuova pagina 1

Cons. Stato Sez. VI sent. 814 del 132005

addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica.

Nuova pagina 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.814/05

Reg.Dec.

N. 2230-2231 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:

- n. 2230/2004, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulietta Magliona ed Enrico Romanelli, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le. Giulio Cesare, n. 14;

- n. 2231/2004, proposto dall’Ente Produttori di Selvaggina, Sezione Regionale Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Simonelli, Vincenzo Giovinazzo ed Enrico Romanelli con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le. Giulio Cesare, n. 14;

contro

la Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C., Sezione Piemonte e Sede Nazionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Ramadori, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via M. Prestinari, n. 13;

e nei confronti

- quanto al ricorso n. 2230/2004:

della Aziende Turistico Venatorie: Albera AL 12 (AL); Benese (CN); Laghi (AL); Monteacuto Migliola (AL); Salvagazzana (AL); dell’Ente Produttori di Selvaggina; di altre Aziende Turistico Venatorie che non hanno partecipato al giudizio di primo grado, non costituitesi in giudizio;

- quanto al ricorso n. 2231/2004:

della Regione Piemonte e delle Aziende Turistico Venatorie: Albera AL 12 (AL); Senese (CN); Laghi (AL); Monteacuto Migliola (AL); Salvagazzana (AL), non costituitesi in giudizio

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I^, n 1735 del 02.12.2003;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C. nel ricorso n. 2230/2004;

Vista la memoria prodotta dalla L.A.C. a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 26 novembre 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Ramadori e Giovinazzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la Sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Piemonte, in accoglimento di ricorso proposto dalla Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C., Sezione Piemonte e Sede Nazionale, disponeva l’annullamento delle determine del Dirigente del Settore Caccia della Regione Piemonte con le quali venivano istituite, nell’ambito di individuate Aziende Agri Turistico Venatorie, zone di tipo C per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica.

A sostegno della pronunzia di annullamento il T.A.R. adito rilevava che “l’allenamento e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce una vera e propria forma di caccia”, con la conseguenza che, diversamente da quanto previsto nelle determine impugnate, “l’allenamento con facoltà di sparo (deve) essere contenuto nei limiti previsti per la caccia; (pertanto) solo all’interno di tali periodi di riferimento può essere rilasciata l’autorizzazione

Avverso detta decisione hanno proposto atti di appello la Regione Piemonte e l’Ente Produttori di Selvaggina, Sezione Regionale Piemonte.

Entrambi gli appellanti hanno rinnovato l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto avanti al T.A.R. per l’omessa tempestiva impugnazione delle delibere della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-15265 del 09.12.1996 e n. 13-25059 del 20.07.1998, recanti disposizioni, di immediate potenzialità lesive delle ragioni fatte valere dalla L.A.C., inerenti all’ istituzione dell’ambito delle Aziende Agri Turistico Venatorie di zone di tipo C riservate l’addestramento, all’allenamento e alle prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente ad un numero individuato di specie

Nel merito hanno contrastato le conclusioni del giudice di prime cure, sottolineando la non riconducibilità nell’ordinario esercizio della caccia l’attività di addestramento e di allenamento dei cani a tale scopo, avuto riguardo sia alla peculiarità di disciplina al riguardo dettata all’art. 10, comma ottavo, della legge 11.02.1992, n. 157, sia all’oggetto dell’attività stessa, costituita solo da fauna di allevamento all’interno di delimitati ambiti territoriali.

La Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C., Sezione Piemonte e Sede Nazionale, costituitasi nel ricorso n. 2230/2004, ha contrastato, con argomentazioni diffusamente sviluppate sia nell’atto di costituzione, sia in sede di note conclusive, i motivi di impugnativa chiedendo per il rigetto dell’appello.

All’udienza del 26 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). La fondatezza nel merito degli atti di appello consente al collegio di non esaminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi in primo grado riproposti in questa sede dagli appellanti.

2). Come accennato nell’esposizione del fatto la pronunzia del T.A.R. Piemonte di annullamento delle determine del Dirigente del Settore Caccia - con le quali sono state istituite, nell’ambito di individuate Aziende Agri Turistiche Venatorie, zone di tipo C per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica in prestabiliti periodi dell’anno, muove dall’assunto che “l’allenamento e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce una vera e propria forma di caccia”, con la conseguenza che, diversamente da quanto previsto nelle determine impugnate, “l’allenamento con facoltà di sparo (deve) essere contenuto nei limiti previsti per la caccia; (pertanto) solo all’interno di tali periodi di riferimento può essere rilasciata l’autorizzazione”.

La Sezione reputa di non poter condividere il su riferito ordine argomentativo per il seguente ordine di considerazioni.

2.1). Sotto un primo profilo deve osservarsi, che nel sistema di disposizioni dettate dalla legge 11.02.1992, n. 157, a protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, l’attività di addestramento ed allenamento a tale scopo dei cani forma oggetto di specifica e settoriale regolamentazione rispetto all’ordinario esercizio dell’attività venatoria quale definito dall’art. 12 della legge predetta.

Stabilisce l’art. 10, comma ottavo, della richiamata legge n. 157/1992 che i piani faunistici venatori comprendono, tra l’altro, “le zone ed i periodi per l’ addestramento, l’allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”. Detta attività si pone in rapporto di specialità rispetto al “genus” dell’attività venatoria in senso lato, quale definito dall’art. 12 della legge medesima.

Se, invero, il Legislatore avesse inteso assimilare “tout court” l’attività di addestramento alla caccia dei cani all’ordinaria attività venatoria quanto ai luoghi e periodi di esercizio, nulla avrebbe disposto al riguardo, trovando in conseguenza applicazione la disciplina generale sul prelievo venatorio.

Diversamente, per specifica scelta normativa, l’addestramento ed allenamento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione ai sensi dell’art. 10, comma ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992 quanto alle “zone e i periodi”. L’arco temporale di svolgimento non deve, pertanto, essere necessariamente coincidente, nei casi di sparo consentito su “fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della legge predetta per l’abbattimento di esemplari appartenenti alla “fauna selvatica”.

2.2). Su un piano concettuale l’ attività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia si configura indirizzata all’ acquisizione di capacità e destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in posizione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’ anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione

2.3). L’art. 10, comma ottavo, della legge n. 157/1992, differenzia l’attività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia rispetto all’ordinaria attività venatoria, oltre che per la localizzazione sul territorio in specifici ambiti, anche per l’oggetto, che è individuato con riferimento anche a “fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili”. Si tratta di nozione che si differenza da quella di “fauna selvatica” nei cui confronti sono indirizzati gli atti di abbattimento e di cattura che ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 157/1992, costituiscono l’ordinario “esercizio venatorio” assoggettato ai limiti temporali di cui al successivo art. 18. In armonia con detta previsione l’art. 13 della L.R. Piemonte 04.09.1996, n. 70, ha, demandato alla Giunta Regionale, per ciò che interessa la presente controversia, l’istituzione nelle aziende agri turistiche venatorie di “zone in cui sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento” appartenente a specie ivi elencate.

La facoltà di sparo è consentita unicamente nei confronti di esemplari immessi allo scopo limitato ed esclusivo di consentire l’esercizio, nelle zone a ciò destinate, dell’attività presa in considerazione dall’art. 10, comma ottavo, della legge n. 157/1992, che è assunta dalla norma, come in precedenza esposto, con carattere di specificità per destinazione funzionale ed oggetto.

2.4). L’appellata Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) svolge diffuse argomentazioni a sostegno della piena omologazione, a partire dal momento dell’acquisto dello “status libertatis”, della fauna qualificata di allevamento con quella selvatica in stato di libertà naturale che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 157/1992, costituisce l’oggetto di primaria tutela del corpo di disposizioni dettate dalla legge medesima.

In disparte ogni delicata questione sul momento in cui la fauna di allevamento acquista il pieno stato di libertà naturale, con piena omologazione ed assimilazione alla fauna qualificata “selvatica”, ciò che rileva ai fini della presente controversia è che “ex lege” la “fauna di allevamento” è individuata quale specifico oggetto dell’attività di addestramento ed allenamento dei cani da ferma, con ogni conseguenza sulla possibilità di stabilirne il periodo di esercizio nelle zone a ciò destinate, che può essere non coincidente con l’ordinario calendario venatorio.

Le preoccupazioni esternate dalla L.A.C. circa la possibilità che l’attività presa in considerazione dall’art. 10, comma ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992, possa costituire un surrettizio esercizio venatorio, mettono in discussione non il merito dei provvedimenti attuativi emessi dalla Regione Piemonte – che per quando prima esposto trovando valido referente nella normativa nazionale e regionale - ma rifluiscono sui controlli dell’Amministrazione sul corretto esercizio dell’attività addestrativa . Detti controlli devono, invero, garantire: la rigida osservanza dei limiti territoriali all’uopo destinati; la connessione dell’abbattimento di animali per l’esclusiva ed effettiva preparazione dei cani alla caccia; che l’abbattimento stesso abbia ad oggetto fauna di allevamento immessa nella zone stesse per i soli fini addestrativi, con rigorosa sanzione di ogni condotta effrattiva.

Per le considerazioni che precedono gli appelli vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

Gli specifici profili della insorta controversia costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie gli appelli in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2004, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Francesco D’OTTAVI Consigliere

Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.

Presidente

Consigliere Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria