Cons. Stato Sez. VI sent. 1347 del 22-3-2007
Caccia e animali. Caccia con rete

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1347/2007 Reg.Dec.
N. 4592 Reg.Ric.
ANNO 1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dalla Questura di Lucca, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
contro
Adami Marino, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Colzi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso il dott. Gian Marco Grez.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione II - n. 117 del 29 marzo 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Udito l’avvocato dello Stato Mangia.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O e D I R I T T O


1.- A seguito di un procedimento contravvenzionale promosso dalle guardie venatorie di Lucca per l’esercizio della caccia con rete, il Questore di Lucca, in data 28 novembre 1990, adottava nei confronti del sig. Marino Adami il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile.


Avverso tale provvedimento l’Adami proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.


Con sentenza n. 117 del 29 marzo 1995, la Sezione II di detto T.A.R. accoglieva il ricorso per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.


Ad avviso del giudice adito, occorreva assicurare al destinatario del procedimento tempestiva informazione dell’inizio del procedimento stesso e dell’effettiva possibilità di partecipazione attraverso memorie e controdeduzioni.


2.- Con ricorso notificato il 13 maggio 1996, l’Amministrazione ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.


A suo avviso, dal momento che l’infrazione contestata al ricorrente comporta, ai sensi dell’art. 31, lett. f) della legge 968 del 1977 e dell’art. 38, primo comma, lett. f), la revoca della licenza di caccia, non vi sono margini per l’esercizio di attività discrezionale e, pertanto, non è applicabile l’art. 7 della legge n. 241 del 1990.


In sostanza, in una fattispecie come quella in esame, l’Amministrazione è obbligata a revocare legittimamente la licenza di caccia e altrettanto legittimamente deve revocare la licenza di porto d’armi per uso di caccia, perché è venuto a mancare l’atto che ne costituisce il presupposto.


Resiste al ricorso l’appellato.


Alla pubblica udienza del 29 aprile 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


3.- L’appello è infondato.


Deve escludersi ogni automatismo tra la sanzione disposta ai sensi dell’art. 37 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n. 17 e la revoca dell’autorizzazione a portare armi da caccia ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del T.U. del leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale la “licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.


Infatti, l’organo statale preposto ad adottare l’atto di revoca deve pur sempre svolgere un’autonoma valutazione del presupposto e dare contezza dei fatti integranti l’abuso.


Ne consegue che rettamente il giudice di prime cure ha annullato l’atto di revoca per omessa comunicazione al soggetto titolare dell’autorizzazione di polizia dell’avvio del procedimento.


4.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.


Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.


Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Guido Salemi Consigliere, est.


Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Estensore Segretario
GUIDO SALEMI GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)


Per Il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI