I calendari venatori non basati su censimenti scientifici della fauna selvatica sono illegittimi
di Stefano DELIPERI
Importante pronuncia, seppure in sede cautelare, del T.A.R. Sardegna in materia di calendario venatorio regionale.
L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 settembre 2017, n. 308 ha sospeso il calendario venatorio regionale della Sardegna 2017-2018 nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).
Il provvedimento sospeso aveva indicato per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione definitiva). La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso piano faunistico-venatorio isolano.
Lo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), nel fornire il parere obbligatorio (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale (nota prot. n. 2236/T-A11 del 30 giugno 2017) aveva chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, proprio per la mancanza di dati sulla consistenza delle rispettive popolazioni. Analoghe richieste erano state fatte anche dalla Provincia di Nuoro e dalla Provincia di Oristano.
Inoltre, la stessa Regione autonoma della Sardegna ha dichiarato il conclamato stato di grave siccità ed eccezionale avversità atmosferica con la deliberazione Giunta regionale n. 30/37 del 20 giugno 2017 e gli effetti sulla fauna selvatica sono agevolmente intuibili.
Il Giudice amministrativo isolano è stato chiaro: “allo stato manca un ‘monitoraggio aggiornato’ in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda)” e “l’ammissione di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’1 ottobre 2017) determina oggettivamente una riduzione degli esemplari (rispettivamente 2 e 4 per ciascun cacciatore)”, conseguentemente “l’ammissione alla caccia in carenza di dati aggiornati potrebbe provocare concreti danni al patrimonio faunistico”, come indicato dall’I.S.P.R.A. nel parere reso, anche a causa “del grave stato di siccità e di incendi riconosciuto in sede di emergenza dalla stessa Regione”.
Il provvedimento cautelare s’ispira a quel “principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale”, ormai codificato dalla normativa comunitaria (art. 191 TFUE, versione consolidata) e nazionale (art. 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), proprio per evitare “che vi possa essere un concreto rischio di grave riduzione e/o estinzione di queste due specie”.
Secondo il T.A.R. Sardegna – e la giurisprudenza amministrativa prevalente (vds. T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606; T.A.R. Liguria, Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 105; T.A.R. Lombardia, MI, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 900) – il calendario venatorio non può essere in sostanza una “cambiale in bianco” da “pagare” con effetti sconosciuti a valere sul patrimonio faunistico. Una linea giurisprudenziale di estremo equilibrio nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente e della fauna selvatica.
dott. Stefano Deliperi
N. 00308/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00695/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2017, proposto da:
GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Giovanni XXIII 35;
contro
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Murroni in Cagliari, viale Trento 69;
nei confronti di
LIBERA ASSOCIAZIONE SARDA DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
e con l'intervento di
AD OPPONENDUM:
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – REGIONE SARDEGNA, UNIONE CACCIATORI DI SARDEGNA (U.C.S.), CACCIA PESCA AMBIENTE (C.P.A.) - SEZIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del DA 25/15746 del 21.7.2017 di approvazione del calendario venatorio 2017-18, in parte qua (cacciabilità lepre sarda e pernice sarda).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che allo stato manca un “monitoraggio aggiornato” in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda) per le quali l’Associazione ricorrente richiede un peculiare regime di tutela;
rilevato che l’ammissione di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’1 ottobre 2017) determina oggettivamente una riduzione degli esemplari (rispettivamente 2 e 4 per ciascun cacciatore);
considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie , in assenza di specifici dati sulla loro consistenza;
considerato che il Piano è in formazione;
rilevato che non può escludersi, alla luce di tali considerazioni formulate dall’organo tecnico, che si possa attuare un rischio di rarefazione e/o estinzione;
considerato che l’ammissione alla caccia in carenza di dati aggiornati potrebbe provocare concreti danni al patrimonio faunistico;
rilevata la possibile incidenza, anche, del grave stato di siccità e di incendi riconosciuto in sede di emergenza dalla stessa Regione;
considerato che non si può escludere, allo stato, che vi possa essere un concreto rischio di grave riduzione e/o estinzione di queste due specie;
ritenuto, in conclusione, che, per queste due tipologie, debba essere privilegiata, nell’attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, la tesi della sospensione (divieto temporaneo) della caccia, in applicazione del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende, in parte qua, il Calendario Venatorio 2017/2018, limitatamente alle 2 specie (lepre e pernice sarde);
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 dicembre 2017 . .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Grazia Flaim
Caro Lucrezio Monticelli
IL SEGRETARIO
depositata in Cancelleria il 15 settembre 2017