Stop allo sterminio delle Volpi nel Bresciano

di Stefano DELIPERI

Il T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, ha sospeso il programma quinquennale di abbattimento di ben 300 esemplari di Volpe (Vulpes vulpes) all’anno per un periodo di cinque anni nel territorio provinciale di Brescia, a fronte di una popolazione stimata di soli 1.600 esemplari.
Con ordinanza T.A.R. Lombardia, BS, 4 agosto 2017, n. 385 è stato, infatti, sospeso il decreto della Regione Lombardia n. 3276 del 23 marzo 2017, avente a oggetto “Attività di controllo della volpe nel territorio dell’ambito territoriale di caccia unico di Brescia – art. 41 L.R. n. 26 del 16.8.1993”, con motivazioni piuttosto ampie per un provvedimento cautelare.
Secondo il Giudice amministrativo bresciano, “sembrerebbe non sussistere la possibilità di estendere, in via analogica, il concetto di prevenzione dei danni zoo-agro-forestali anche ai danni correlati alla produzione di specie di piccola selvaggina di interesse venatorio e la conseguente strumentalità della censurata previsione di abbattimento a tale scopo”, ritenendo, quindi, illegittima l’uccisione di predatori (la Volpe) solo perché possono essere “competitori” dei cacciatori.   
In particolare, il numero degli esemplari potenzialmente abbattibili appare fuori da ogni scala di buon senso: “l’esuberanza della previsione della possibilità di cacciare fino a 300 volpi l’anno per un periodo di cinque anni, tenuto conto che la popolazione presente è stata stimata, al massimo, in 1600 capi e, normalmente, ogni anno, vengono già abbattute circa 210 volpi nell’ambito dell’ordinaria attività venatoria (il cui numero andrebbe ad aggiungersi, dunque, a quello degli abbattimenti per le finalità previste dal provvedimento censurato)”, mentre non appare conforme “ai principi di legge … l’affidamento dell’abbattimento a soggetti autorizzati, anziché alle guardie provinciali”.
In buona sostanza, “non risulta dimostrata alcuna situazione emergenziale”.
Il T.A.R. Brescia ha posto un importante punto fermo nei confronti dei tanti provvedimenti di contenimenti della fauna selvatica adottati con leggerezza e senza alcuna esigenza ambientale.
dott. Stefano Deliperi




N. 00385/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00700/2017 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2017, proposto da:
Associazione Lega Per L'Abolizione della Caccia Onlus, Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Associazione Lav Lega Antivivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, e domiciliati in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio Donatella Mento, via Cipro, n. 30;
Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti di
Ambito Territoriale Caccia Unico di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto in Brescia, presso il suo studio, via Diaz, n. 13/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto della Regione 3276 del 23 marzo 2017, avente a oggetto “Attività di controllo della volpe nel territorio dell’ambito territoriale di caccia unico di Brescia – art. 41 L.R. n. 26 del 16.8.1993”;
- del parere ISPRA prot. n. 9699/T-A17 del 28 febbraio 2017;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dell’Ambito Territoriale Caccia Unico di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che, fermo restando un più approfondito esame della questione nella più appropriata sede della valutazione del merito del ricorso, sembrerebbe non sussistere la possibilità di estendere, in via analogica, il concetto di prevenzione dei danni zoo-agro-forestali anche ai danni correlati alla produzione di specie di piccola selvaggina di interesse venatorio e la conseguente strumentalità della censurata previsione di abbattimento a tale scopo;
- che, al di là della adeguatezza della metodologia di rilevazione della presenza della volpe, la correlazione tra tale presenza della stessa e i problemi di ripopolamento delle specie cacciabili non appare, prima facie, sostenuta da adeguata istruttoria e/o da dati che la possano dimostrare;
- che non è dato comprendere in quale modo la concentrazione degli abbattimenti nel solo 3 % del territorio dell’ambito possa rappresentare un’idonea garanzia della congruità del numero di quelli programmati;
- che, in ogni caso, i dati posti alla base dei provvedimenti censurati non appaiono adeguatamente dimostrati;
- che il ricorso non appare privo di fumus boni iuris nella parte in cui deduce l’esuberanza della previsione della possibilità di cacciare fino a 300 volpi l’anno per un periodo di cinque anni, tenuto conto che la popolazione presente è stata stimata, al massimo, in 1600 capi e, normalmente, ogni anno, vengono già abbattute circa 210 volpi nell’ambito dell’ordinaria attività venatoria (il cui numero andrebbe ad aggiungersi, dunque, a quello degli abbattimenti per le finalità previste dal provvedimento censurato);
- che non appare priva di fondamento nemmeno la censura volta a evidenziare la non conformità ai principi di legge dell’affidamento dell’abbattimento a soggetti autorizzati, anziché alle guardie provinciali;
Ritenuto, pertanto, che, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, atteso che non risulta dimostrata alcuna situazione emergenziale, sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare presentata in uno con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:
a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 giugno 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente FF
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Mara Bertagnolli

Mauro Pedron
 


 


 


IL SEGRETARIO
depositata in Segreteria il 4 agosto 2017