TAR Campania (NA) sent. 9662 del 18 ottobre 2007
WWF ITALIA Onlus, Avv. Balletta c. Provincia di Napoli Avv.ti Scetta e Cristiano, Provincia di Avellino n.c, Provincia di Benevento,n.c., Provincia di Caserta n.c., Provincia di Salerno n.c.e nei confronti di Regione Campania
Caccia e animali. Ambiti territoriali di caccia

Accordo su mobilità venatoria- incompetenza- sussiste
Ammissione del cacciatore ad atc extra residenza venatoria mediante mero scambio di elenchi numerici- assenza del preventivo consenso motivato dell'atc ospitante- illegittimità
Si ringrazia l’Avv. M. Balletta

N.9662/07
Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza
composto dai Giudici
Ugo De Maio - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Alfredo Storto - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.13225/2004 R.G. proposto da Associazione Italiana World Wide Fund for nature-onlus-WWF Italia, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.M. Balletta, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Da Salerno n. 13;
c o n t r o
l’Amministrazione Provinciale di Napoli , in persona del Presidente p.t., costituitosi in giudizio con il patrocinio degli avv.ti L. Scetta e G. Cristiano, elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Matteotti n. 1;
l’Amministrazione Provinciale di Avellino (n.c.);,
l’Amministrazione Provinciale di Salerno (n.c.);
l’Amministrazione Provinciale di Caserta (n.c.);
l’Amministrazione Provinciale di Benevento (n.c.);
e nei confronti
della Regione Campania (n.c.);
per l'annullamento
della nota a firma dei Presidenti dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) delle Province suindicate e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione ricorrente si duole del provvedimento con il quale i Presidenti degli ATC campani hanno deciso che per la stagione venatoria la reciprocità possa essere attuata tra gli ATC confinanti attraverso lo scambio numerico di elenchi di cacciatori finalizzato alla determinazione del numero massimo di posti disponibili.
A sostegno del gravame l’interessata deduce l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere per violazione dei principi che regolano la materia, in particolare quello del divieto di nomadismo venatorio.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la sola Amministrazione provinciale di Napoli, eccependo in rito l’omessa notifica al Comitato di gestione ed il difetto di legittimazione passiva.
L’istanza cautelare è stata accolta (ord. n. 5791/2004).
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al rilievo di carattere assorbente inerente la competenza, che ad un tempo consente di respingere anche l’eccezione di rito.
Invero gli Ambiti territoriali di caccia – previsti ed istituiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 della legge 157 del 1992 e 36-38 della legge regionale n. 8 del 1996 – oltre a configurare ripartizioni geografiche del territorio agro-silvio-pastorale costituiscono, quali strumenti attuativi della gestione programmata della caccia, organi amministrativi promananti dall’Amministrazione provinciale territorialmente competente e quindi come tali sono privi di personalità giuridica (amplius sez. I n. 4640/2001).
In particolare ad essi spettano funzioni amministrative di gestione, per cui le funzioni normativo-regolamentari quali quelle esercitate con il provvedimento impugnato non rientrano nella loro competenza e tantomeno in quella dei loro presidenti.
Per mera completezza di esame può soggiungersi che anche nel merito il ricorso appare fondato, atteso che la necessità di un assenso preventivo e motivato all’ammissione del cacciatore non residente da parte dell’ATC ospitante – come più volte ribadito dal costante indirizzo giurisprudenziale, compreso quello del Tribunale e della sezione (Consiglio di Stato, sez. VI n. 4972/2002; Tar Campania-Napoli sez. I n. 4639/2001 e sez. III n. 4616/2002) - è incompatibile con modalità generalizzate quali lo scambio numerico di elenchi di cacciatori di cui alla determinazione impugnata.
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. 13225/2004 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
L’Amministrazione soccombente ha l’obbligo di rifondere alla ricorrente quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 21 giugno e del 5 luglio 2007.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE