Si ringrazia l'Avv. M. BALLETTA per la segnalazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER L'ABRUZZO
-L’AQUILA-
Registro
Sentenze:1138/2004
Registro Generale: 488/2004
nelle
persone dei Signori:
SANTO
BALBA Presidente
LUCIANO
RASOLA Cons. , relatore
MARIA
LUISA DE LEONI Cons.
ha pronunciato la seguente
sentenza breve
ex
art.26 L.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni
nella
Camera di Consiglio del 15
Settembre 2004
Visto il ricorso 488/2004 proposto
da:
ATTORESE
MARIO
ANGELINI
ALBERTO
ANGELINI
ANDREA
ANGELINI
ANTONIO
ANGELINI
LUCIANO
COSMI
FABIO
GAGLIARDI
CESARE
PAGANO
ROSARIO
PATERNESI
VINCENZO
PATERNESI
REMO
VIVIANI
GIANNI
VIVIANI
FILIPPO
VIVIANI
DANILO
VIRGULDI
CLAUDIO
SILIQUINI
GINO
SILIQUINI
FIORINO
RAZZETTI
GABRIELE
PETRINI
SERAFINO
LELLII
GERMANO
DONNINI
ANTONIO
COSMI
BRUNO
ARCANGELI
DOMENICO
ARMILLEI
MAURO
ARMILLEI
TITO
rappresentato
e difeso da:
AVV.
BRUNI CIRIACO
con domicilio eletto in L'AQUILA
VIA
SALARIA ANTICA EST
presso
SEGRETERIA
TAR
contro
PROVINCIA
DI TERAMO
rappresentato
e difeso da:
AVV.
ZECCHINO ANTONIO
con
domicilio eletto in L'AQUILA
VIA
S. FRANCESCO DI PAOLA 19
presso
AVV. CAMERINI FRANCESCO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n.55 del 4.5.2004 con la quale si è deliberato di approvare ed adottare la programmazione e pianificazione del prelievo venatorio del cinghiale nel territorio della provincia di Teramo.
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Udito
il relatore Cons. LUCIANO RASOLA e
uditi altresì i difensori delle
parti costituite come da verbale, anche in relazione alla possibilità di
definire il merito del ricorso;
Visto
l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla
L.205/2000 e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;
Rilevato
che il ricorso è privo di fondamento per le seguenti ragioni:
1)
Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
La
delibera impugnata, con cui è stato programmato e pianificato il prelievo
venatorio del cinghiale, è stata legittimamente adottata dal Consiglio
Provinciale di Teramo nell’esercizio delle potestà spettanti in materia di
caccia alle Province in base alle norme seguenti, al cui specifico contenuto
si rinvia: art.19.1, lett.f) L.267/2000; artt. 1.3, 9.1 e 10.2 L.157/1992;
artt.2.3, 8.2 e 26.3 L.R. 28.1.2004, n.10.
Il
dedotto vizio di incompetenza è, pertanto, palesemente inconsistente (cfr.
C.S., Sez.VI, 2.2.2001, n.430; 7.7.2003, n.4 e 27).
2)
Privo di pregio è anche il secondo motivo dedotto, con cui si vorrebbe
confinare la potestà provinciale in materia di caccia nel ristretto ambito
della mera “redazione”, e non adozione, di atti di pianificazione.
Le
norme richiamate smentiscono tutte tale assunto, posto che alla Provincia
appartiene la potestà di disporre la destinazione differenziata del
territorio ai fini dell’esercizio venatorio, art. 10.2. L.157/1992, per cui
del tutto legittimo è l’atto di pianificazione assunto (C.S. citato,
n.4027/2003).
Parimenti
compatibile con le previsioni delle lettere da a) ad h) dell’8° comma
dell’art.10 L.157/1992, che definisce in termini esemplificativi i contenuti
dei piani faunistico-venatori, è la disciplina dettata dalla Provincia con la
deliberazione impugnata con cui è stato regolamentato il prelievo venatorio
del cinghiale mediante la destinazione differenziata del territorio, dettando
prescrizioni di varia natura, in attuazione dei Piani faunistici vanatori
regionale e provinciale.
3)
In ordine, infine, alla terza e ultima censura prospettata, si rileva
preliminarmente che non può parlarsi di “diritti soggettivi” che
sarebbero violati o limitati per ben cinque anni (per la durata cioè del
piano faunistico provinciale 2002/2007), e ciò, in quanto, essendo stato il
principio della “libertà di caccia” sostituito da quello della “caccia
controllata e programmata”, la posizione dei privati non può che essere di
mero interesse legittimo (C.S., sez. VI, 24.3.2003. n.1653).
Il
provvedimento impugnato, ponendo alcune prescrizioni relative alla caccia al
cinghiale, non ha inteso vietare tale attività, ma semplicemente limitarla
mediante una disciplina dettata esclusivamente da ragioni di interesse
pubblico.
Per
le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le
spese di causa possono essere equamente compensate.
P.Q.M.
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese
compensate.
La
presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
RELATORE
PRESIDENTE
Cons.
LUCIANO RASOLA SANTO
BALBA Presidente
PUBBLICATA
MEDIANTE DEPOSITO
IL18/10/04
Il Segretario Generale
(dott. Giuseppe Lattanzio)
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’ABRUZZO – L’AQUILA
COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’ STATA TRASMESSA A:
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A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI
PROCEDURA 17 AGOSTO 1907 N.642
ADDI’ _______________
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA