PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE:
TAR LIGURIA, Sentenza n. 368 DEL 1/9/2004 (Pres.
Arosio, rel. Morbelli - ricorrenti WWF,LAC,LAV,ENPA contro Amm.ne Prov. Genova)
PARZIALE ANNULLAMENTO DEL PIANO FAUNISTICO
VENATORIO QUINQUENNALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.
· Non
è legittima la riduzione da tre a due degli ambiti territoriali di caccia
sub-provinciali (ATC) in presenza di norme regionali che prevedono la loro
estensione su comprensori omogenei e mirano alla limitazione del nomadismo
venatorio, giacché detta omogeneità territoriale non si configura estendendo i
confini di ciascun ATC su aree sia costiere che collinari/montane; la
tipologia degli habitat e dei terreni coinvolti prevale sulle modalità di
caccia predilette dagli iscritti, in relazione alle perimetrazioni da adottare.
·
E’ illegittimo consentire la caccia in una Foresta Demaniale
Regionale in base al presupposto della sua inidoneità a favorire
la sosta e la riproduzione della fauna, in presenza di studi e ricerche che
attestano invece la vocazione faunistica.
·
E’ illegittima l'autorizzazione in periodo di chiusura generale
dell'attività venatoria di zone di allenamento per cani da caccia, con
abbattimento di quaglie e fagiani d’allevamento appositamente liberati.
Nelle zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di
cattività conservano la qualità di fauna selvatica e pertanto il loro
abbattimento non può essere indiscriminato
ma ricompreso nelle attività venatorie, con la conseguenza della
illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario
venatorio relativo alla specie cacciata.
·
La pianificazione faunistico-venatoria provinciale deve attenersi
alla legge 353 del 2000 sugli incendi boschivi, che impone di individuare
le aree boscate percorse dal fuoco ove vige, tra l’altro, il divieto di caccia
e di pascolo per 10 anni. La mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco
per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai
sensi della legge 3532000 appare scelta inaccettabile sotto due profili : in
primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui
·
La legislazione venatoria ligure prevede il divieto di arrampicata nelle pareti
rocciose interessate dalla nidificazione di specie rupicole incluse
nell'allegato 2 della Convenzione di Berna sulla protezione della vita selvatica
in Europa (cfr. L. 503/81). La limitazione del divieto alle pareti di
nidificazione di sole sei specie costituisce una riduzione rispetto alle
previsioni regionali che va adeguatamente motivata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria Sezione Seconda nelle persone dei Signori: Mario
AROSIO
Presidente Floriana
RIZZETTO Primo Referendario Luca
MORBELLI Referendario, relatore. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.368
/04
proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature
- WWF in persona del legale rappresentante, Lega per l’Abolizione della
Caccia – L.A.C. in persona del legale rappresentante,
Lega Anti Vivisezione -
L.A.V. in persona del legale rappresentante, Ente Nazionale Protezione Animali
– E.N.P.A. in persona del legale rappresentante, tutte rappresentate e difese
dall’Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliate in Genova, via Porta
degli Archi n. 10/27 - 28
; contro la Provincia di Genova in persona del Presidente pro
tempore
rappresentata
e difesa
dagli
avv.
ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone ed elettivamente
domiciliata presso gli stessi
in Genova, Piazzale Mazzini n. 2
; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, della
deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 62 del 18 dicembre 2003,
pubblicata all’Albo pretorio del 23.12.2003 al 7.01.2004, avente ad oggetto
approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, nonché per
l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o
comunque connesso, anche non cognito ed in particolare della Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 47 del 10.02.2004, prot.n. 17537 avente ad oggetto
“modalità per l’allenamento e l’addestramento degli ausiliari da caccia e
per le prove e gare cinofile 2004/2005”:
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'amministrazione
; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2004
, relatore il Referendario Luca Morbelli, l'avv.
D. Granara per le associazioni
ricorrenti
e l'avv.
V. Manzone per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue: F A T T O Con ricorso notificato il 6
marzo 2004
alla Provincia di Genova
e depositato il successivo 12 marzo presso la Segreteria del TAR Liguria le
associazioni ricorrenti
,
hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe recanti l’approvazione del Piano
faunistico venatorio provinciale.
Avverso i provvedimenti
impugnati le ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1) violazione
e mancata applicazione dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e
dell’art. 3 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere sotto vari profili,
in quanto, nel computo della quota del territorio agro – silvo – pastorale
destinata a protezione della fauna selvatica, sono state inserite anche aree
inidonee alla caccia e alla riproduzione della fauna selvatica come le zone di
rispetto stradale o ferroviario e quelle urbanizzate; 2)
violazione dell’art. 6 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere per
difetto di istruttoria, in quanto il Piano faunistico venatorio è stato
approvato senza che sia stato convocato il Comitato tecnico faunistico
venatorio;
3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2,
12, commi 2 e 3, 10, comma 8, e 18 della l. 157/92, eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta, sviamento, in quanto, in violazione delle norme in
rubrica il Piano avrebbe previsto zone di addestramento per cani da ferma “con
periodo di attività esteso a tutto l’anno”con facoltà di sparo, nonché
aree permanenti per cani da seguita che concorrono a determinare la percentuale
di territorio in cui vige il divieto di caccia; 4)Violazione dell’art. 10, comma 1, della l. 21
novembre 2000 n. 353, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione
e per illogicità manifesta, in quanto il Piano espressamente non considera le
aree percorse da incendi in cui vige il divieto di caccia ai sensi della norma
in rubrica; 5)
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 29/94, eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto, la
individuazione delle pareti rocciose sede
di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato
2 della convenzione di Berna, viene arbitrariamente limitata soltanto a sei
specie avicole, e, sotto altro profilo, si consente anche nelle pareti sedi di
temporanea nidificazione di specie rupicole minacciate di estinzione la
possibilità di utilizzo delle vie ferrate esistenti segnalate dal CAI; 6) violazione falsa applicazione dell’art. 21,
comma 1 lett. c) della l. 11 febbraio 1992 n. 157, eccesso di potere per difetto
del presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto non
sarebbe stata inclusa nelle aree in cui vige il divieto di esercizio venatorio
la Foresta demaniale regionale di ”Tiglieto”; 7) violazione e mancata applicazione dell’art.
19, comma 1, l. r. 29/94, eccesso di potere sotto vari
profili, in quanto il provvedimento in questione ha previsto l’istituzione di
due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni privi dei requisiti
dimensionali, di omogeneità, e di delimitazione ad opera di confini naturali,
prescritti dalla normativa e dagli atti di indirizzo regionale in materia; 8)
illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli
atti impugnati) degli artt. 18, 19, 20 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al
contrasto con l’art. 32 comma 3 della l. 394/1991) per violazione
dell’art.117 Costituzione, in quanto il piano
consentirebbe a qualsiasi cacciatore residente in provincia di Genova,
mediante la semplice iscrizione ai due ambiti territoriali di caccia
l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi naturali di Portofino,
dell’Antola e dell’Aveto in violazione del disposto dell’art. 32 della l.
394/1991, che limita l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi ai
soli residenti nelle predette aree contigue. Tale norma rivestirebbe natura di
principio fondamentale, donde la non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale; 9)
illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli
atti impugnati) dell’art. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al
contrasto con l’art. 5 comma3, della l. 157/1992) per violazione dell’art.
117 Costituzione, in quanto il piano ponendo un limite numerico massimo di
appostamenti fissi unicamente per quelli che utilizzano richiami vivi appare in
contrasto con l’art. 5, comma 3, della l. n. 157/1992 (che non fa distinzione
tra appostamenti che utilizzano richiami vivi da quelli che non li utilizzano).
Poiché tale norma riveste natura di principio fondamentale ne deriverebbe ai
sensi dell’art. 117 Costituzione l’illegittimità costituzionale dell’art.
29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 ed il vizio rubricato. Si
costituiva in giudizio la Provincia di Genova chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 1 luglio 2004
il ricorso è passato in decisione. D I R I T T O Il ricorso in esame è rivolto avverso le
prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 1. Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione della l. 157/1992 e dell’art. 3 l.r.
Liguria n. 29/94, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste,
sviamento, per avere la Provincia di Genova ricompreso nel computo della
percentuale del territorio agro silvo pastorale
da destinare a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, l. 157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle sedi stradali,
statali e provinciali, autostradali e ferroviarie nonché le aree nel raggio di
100 metri dagli insediamenti abitati. Il motivo è inammissibile. Invero la Provincia di Genova sul punto si è
conformata alla deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1295 del 30
ottobre 2001 con cui sono stati determinati gli indirizzi regionali per la
pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell’art. 5 della l.r. n.
29/1994. Tale deliberazione non è stata impugnata dalle
ricorrenti donde l’inammissibilità del motivo. In questo senso si è già espressa la Sezione con
la sentenza n. 1327 del 27 marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio non
ritiene doversi discostare. Né può affermarsi che la deliberazione regionale
30.10.2001 n. 1295 abbia natura normativa. Non è quindi consentito al giudice
amministrativo l’esercizio del potere di disapplicazione. 2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione
dell’art. 6 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per difetto di
istruttoria in quanto la Provincia non avrebbe ottenuto il parere del Comitato
faunistico – venatorio provinciale. Il motivo è infondato, invero risulta dalle
produzioni della resistente che il Comitato faunistico venatorio è stato
convocato con nota del 4 giugno 2003 e che si è riunito in data 16 giugno 2003
per esaminare la bozza di Piano Faunistico Venatorio Provinciale. A questo punto appare irrilevante la formulazione
espressa di un parere posto che, essendo ampiamente trascorso il termine di cui
all’art. 16 della l. 241/1990, senza che sia intervenuto il predetto parere
deve ritenersi che l’Amministrazione Provinciale trasmettendo il progetto di
piano al Consiglio provinciale si sia avvalsa della facoltà di prescinderne ai
sensi del citato art. 16. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione
falsa applicazione degli artt. 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, lett. e) e
18 l. 157 /1992 , eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e
sviamento, in quanto il Piano avrebbe previsto aree permanenti per
l’addestramento per cani da ferma (tipo B) e per cani da seguita (tipo C) su
selvaggina allevata in cattività con o senza la possibilità di abbattimento. Il motivo è fondato. L’art. 10, comma 8, della l. 157/92 prevede che i
piani faunistico venatori stabiliscono le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la
cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile
ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. La Corte Costituzionale, con
la sentenza n.578 del 1990, ha stabilito che anche i volatili in stato di
cattività non perdono per questo la qualità di “fauna selvatica” e che perciò il
loro abbattimento deve essere ricompreso tra le attività venatorie. La
giurisprudenza amministrativa ( CdS VI 2152002 n.717; Tar Liguria II
22112002 n.1124) ha affermato che anche nelle zone riservate
all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la
qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere
indiscriminato ma ricompreso nelle
attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione
dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie
cacciata. Ne consegue l’illegittimità del piano che ha
consentito, rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse, la
possibilità di abbattimento per tutto l’anno. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione
dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000, eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta in quanto il Piano omette
di indicare le aree e le superfici delle zone di divieto di caccia in cui tale
divieto vige per essere state tali aree percorse da incendi. Il motivo è fondato, invero, come già espresso
dalla Sezione nella sentenza n. 1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione
delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da
sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 3532000 appare scelta
inaccettabile sotto due profili:in primo luogo perché l’intervento per lo
spegnimento dell’incendio cui la Provincia è parte fondamentale per le
competenze attribuitele dalla legge fa
sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia
perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo la indeterminatezza della
previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto
di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le
stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore. Tale orientamento appare condivisibile al Collegio
che rileva come l’avere subordinato l’inclusione delle aree percorse da
incendi nell’ambito delle zone in cui vige il divieto di caccia
all’espletamento di attività amministrativa da parte dei Comuni interessati
realizza una sostanziale vanificazione della portata precettiva della norma con
conseguente compressione e potenziale azzeramento del termine di divieto
previsto dalla legge 353/2000. Ne consegue l’illegittimità del Piano anche
sotto questo profilo. 5. Con il quinto motivo si deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 2994, eccesso di potere per
mancanza di istruttoria, in quanto la norma impone la individuazione delle
pareti rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche
incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato
limita la tutela senza motivazione soltanto a sei specie avicole . Ed invero come ha avuto modo di precisare in altra
occasione la Sezione (TAR Liguria sez. II, 6 dicembre 2003 n. 1629) la riduzione
a tre sole specie di rapaci della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve
essere assistita, a pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale a
pena di illegittimità. Nella specie invece appare priva di un supporto
motivazionale adeguato la riduzione a sole sei specie avicole la tutela
nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione
delle stesse compiute dalla convenzione di Berna. Quanto alla tematica della salvaguardia delle
ferrate il Collegio osserva come la materia sia stata disciplinata con altre
deliberazioni non impugnate in questa sede ovvero attenga alla Pianificazione
dei Parchi. Ne consegue l’inammissibilità per un verso e l’infondatezza per
altro verso delle censure attinenti alla descrizione contenuta nel paino
faunistico venatorio delle vie ferrate in cui è consentita l’arrampicata. 6. Con il sesto motivo si deduce violazione falsa
applicazione dell’art. 21comma1 lett. c) l. 157/1992, eccesso di potere per
difetto di presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste per non
avere incluso nella zone di divieto di caccia la Foresta Demaniale regionale di
Tiglieto “in considerazione dello scarso interesse faunistico dell’area”. Il Collegio prende atto delle precisazioni della
Provincia di Genova per cui un parte della superficie della Foresta demaniale
regionale di Tiglieto è comunque sottoposta a divieto di caccia. Ciò posto le censure sono fondate, è pur vero che
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4722 del 30 agosto 1984, emessa nella
vigenza della legge n. 968/1977, che consentiva alle Regioni di ammettere la
caccia nelle foreste demaniali con condizioni sfavorevoli al ripopolamento della
selvaggina, ha consentito la caccia nella Foresta di Tiglieto. Tuttavia proprio
l’Amministrazione provinciale di Genova nello “Studio di revisione degli
ambiti protetti nel territorio della Provincia di Genova “, approvato dal
Comitato consultivo sulla caccia della Provincia di Genova in data 19.11.1991 ha
evidenziato come la zona presenti una spiccata vocazione al ripopolamento. Ne consegue che il Piano è affetto dai vizi
denunciati, non avendo dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo
studio citato debba essere ritenuto inattendibile e la Foresta demaniale
regionale di Tiglieto presenti scarso interesse faunistico. 7. Con il settimo motivo si deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, della l.r. Liguria n. 29/1994,
eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà ed
illogicità manifesta, in quanto il Piano ha individuato solo due ambiti
territoriali di caccia di notevoli dimensioni non tenendo conto delle norme
invocate per cui gli ambiti territoriali di caccia abbiano dimensione
subprovinciale siano possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Il motivo è fondato, invero come già espresso
dalla sezione nella sentenza 22 novembre 2002 n.1124 l’avere suddiviso
l’intero territorio della Provincia di Genova in due ambiti territoriali di
caccia di notevolissime dimensioni necessariamente ha determinato la
disomogeneità degli stessi ricomprendendo negli stessi tratti di costa , aree
collinari e montuose. Né appare sostenibile, come fa la Provincia nelle
sue difese, che l’omogeneità debba essere essenzialmente gestionale posto che
il riferimento alla omogeneità
gestionale dell’ambito consente la sostanziale
elusione della norma. Invero il progresso tecnologico consente la
possibilità di gestire unitariamente, mediante sistemi informativi e di
controllo avanzati, anche attività diverse svolgentisi su aree oggettivamente
difformi le une dalle altre. Il Collegio, pertanto, ritiene che l’omogeneità
debba essere riferita in primo luogo alla conformazione del terreno e dei vari
habitat naturali che sullo stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie
di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano
esercitabili. Ne consegue che la previsione di
ambiti territoriali così vasti viene a frustrare le finalità della
norma che appaiono anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando
l’incidenza dell’impatto del numero dei cacciatori sul territorio. 8. Infondati devono invece ritenersi i motivi 8 e 9
con i quali le ricorrenti deducono profili di illegittimità costituzionale
della l. 29/1994, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 32, comma 3,
della l. 394/1991 e di cui all’art. 5, comma 3, della l. 157/1992. Invero a tal riguardo appare sufficiente osservare
come le invocate disposizioni normative non appaiono assurgere al rango di
principi fondamentali posto che le stesse, per la puntualità precettiva del
loro contenuto in relazione a fattispecie esattamente individuate e circoscritte
nel loro ambito, appaiono piuttosto rivestire i caratteri di norme di dettaglio.
In conclusione il ricorso in esame deve essere
accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato per quanto di
ragione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese di giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe ed annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova il 1 luglio 2004
, in Camera di Consiglio. Mario
AROSIO Presidente Luca
MORBELLI Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 1 SET. 2004
Il Direttore di Segreteria il
(Dott.ssa C. Savino)