TAR Veneto Sez. III sent. 444 del 25 febbraio 2008
Caccia e animali. Detenzione uccelli non cacciabili in pubblico esercizio

Vicenda relativa ad esercente responsabile del reato di cui all’art. 30, I comma, lett. l), della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (fattispecie riferita a chi “pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge”), poiché, quale titolare di un ristorante, “cucinava – al fine di servirli alla clientela – centoventotto uccelli appartenenti a fauna selvatica e in gran parte a specie nei cui confronti la caccia non è consentita” e conseguente emanazione, da parte del Questore, di provvedimento di chiusura dell’esercizio.
Ric. n.101/2008 Sent.n.444/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 101/2008 proposto da Antonietta Lotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tessier e Nodinelli, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, San Marco n. 3906/A;
CONTRO
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento del decreto del questore di Vicenza 29 dicembre 2007, Cat. 2 - 2/2007 – D.I.V. P.A.S. Reg. n. 164, notificato il 9 gennaio 2008.
Visto il ricorso, notificato il 16 gennaio 2008 e depositato presso la Segreteria il 17 gennaio 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 30 gennaio 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv.Calvi in sostituzione di Tessier per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
1. Con decreto penale di condanna non opposto, nel 2005 il Tribunale di Vicenza riconobbe Antonietta Lotto responsabile del reato di cui all’art. 30, I comma, lett. l), della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (fattispecie riferita a chi “pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge”), poiché, quale titolare di un ristorante, “cucinava – al fine di servirli alla clientela – centoventotto uccelli appartenenti a fauna selvatica e in gran parte a specie nei cui confronti la caccia non è consentita” (così il provvedimento impugnato).
2. In seguito, il questore di Vicenza, previa comunicazione d’avvio del procedimento, nel decreto 29 dicembre 2007 prendeva dapprima atto che, per la stessa violazione, l’art. 32, I comma, lett. d), della citata l. 157/92 ordina la chiusura dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese; irrogava quindi la sanzione prescritta.
3. Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame; l’Amministrazione, sebbene ritualmente intimata, non s’è costituita in giudizio.
4. Il primo motivo di ricorso censura il provvedimento per violazione dell’art. 4 l. 25 agosto 1991, n. 287: questo disciplina, peraltro, la revoca dell’autorizzazione, e non la sua sospensione a termine, e non ha dunque alcuna relazione con la fattispecie.
La censura si riconnette, comunque, alla singolare richiesta, presentata dalla Lotto nel corso del procedimento, di poter scontare la sanzione (di cui mai ha negato esistessero i presupposti) ripartendola tra più periodi di scarsa affluenza della clientela, ovvero durante le ferie estive del suo esercizio: ciò che è evidentemente incompatibile con la norma di legge – la quale vincola l’Amministrazione quanto alla durata della chiusura – o con i principi in materia di sanzioni, afflittive o ripristinatorie che esse siano.
5. Si duole poi ancora la Lotto del fatto che, tra la comunicazione del provvedimento e la sua esecuzione, sarebbe intercorso un intervallo troppo breve.
Ora, è da rilevare come la legge non fissi a tal fine un periodo minimo; inoltre, questo non è elemento costitutivo del provvedimento, il quale non può dunque essere illegittimo, a causa di tale ipotetica irregolarità.
Sembra poi opportuno sottolineare che all’interessata era stato dato modo di partecipare al procedimento per la formazione dell’atto, fase nella quale avrebbe potuto appropriatamente fornire le proprie difese, e nella quale si è sostanzialmente limitata a chiedere la ricordata distribuzione della sospensione.
Né, d’altronde, migliori argomenti sono stati offerti nel ricorso in esame, il quale va pertanto respinto, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 30 gennaio 2008.
Il Presidente l’Estensore


Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezi